Art. 12 – Norme per le aree in prossimità delle linee ad alta tensione.

 

Le tavole degli Allegati tecnici "A.5.1 Vincoli sovraordinati (scala 1:5000) ambito nord" e "A.5.2 Vincoli sovraordinati (scala 1:5000) ambito sud" indicano le linee ad alta tensione come segnalate degli Enti proprietari.

Il P.R.G.C. fissa  il divieto di edificazione ed il divieto di apertura di attività con permanenza di persone nella fascia come cartograficamente riportata nelle tavole di Piano ai sensi del D.M. 29/05/2008.

In applicazione del D.P.R. n. 1062/68,  e del D.P.C.M. 08.07.2003 le costruzioni di qualsiasi tipo, site in prossimità dei conduttori di energia elettrica, fatte salve diverse prescrizioni di leggi di settore (legge n. 36 del 22.02.2001 L.R. n. 19 del 03.08.2004, D.G.R. 19-5515/2007), dovranno rispettare le distanze prescritte, che saranno indicate dall'Ente Gestore  nel nulla-osta che l'interessato dovrà richiedere e trasmettere al Comune prima del rilascio del titolo edilizio abilitativo.

Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all’interno della fascia di rispetto (D.M. 29.05.2008), non è consentita la realizzazione di edifici che comportino una permanenza non inferiore a quattro ore (art. 4, c. 1, lett. h, Legge 36/2001).