1. Definizione
Le definizioni di "bosco" e "non
bosco", rilevanti alla fine della gestione dei vincoli, discendono dall’art.
3 della L.R. n. 4 del 10/02/2009
Sono altresì assimilati a bosco:
a)
i fondi gravati dall'obbligo di
rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità
dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della
biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b)
le aree forestali
temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni
forestali, avversità biotiche e abiotiche, eventi accidentali, incendi;
c) le
radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore ai 2000 metri quadrati
che interrompono la continuità del bosco.”.
Non sono considerati bosco:
–
i parchi e giardini, pubblici e
privati;
–
le alberature stradali;
–
i castagneti da frutti in attualità di
coltura;
–
gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura
da legno di cui al comma 5 dell'articolo 2 (per arboricoltura da legno si
intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata
esclusivamente alla produzione di legno e biomassa ancorché sugli stessi
terreni siano presenti soggetti arborei di origine naturale, la cui area d'incidenza
non superi il 20% della superficie e sempre che le stesse piantagioni non
svolgano prevalenti funzioni idrogeologiche o ambientali. La coltivazione è
reversibile al termine del ciclo colturale (definizione del D.Lgs. 227/2001
integrato dalla L.R. 45/1989).
2. Applicazione della norma
Il presente articolo si applica:
–
agli ambiti "bosco" come
definito al punto 1;
–
agli ambiti individuati nell'Allegato
tecnico "A.11 Individuazione degli ambiti boscati, sintesi delle indagini
specialistiche" a prescindere dall'area normativa di classificazione.
3. Classificazione forestale delle aree boscate
Le indagini specialistiche settoriali
condotte nel territorio, classificano ogni ambito boscato secondo due serie di
variabili (Categorie forestali, Forme di governo) ed indicano gli ambiti
suscettibili di modifica permanente dell'uso forestale.
Le classificazioni forestali sono riportate dell'Allegato
tecnico "A.11 Individuazione degli ambiti boscati sintesi delle indagini
specialistiche" con l'identificativo di classificazione, in cui sono
indicati inoltre le aree vincolate a seguito degli incendi boschivi,
individuati dalla Forestale ai sensi della Legge n. 353 del 21/11/2000.
3A Classificazione per CATEGORIE
FORESTALI
Si definisce "categoria forestale" un'unità
puramente fisionomica, omogenea sotto l'aspetto floristico e selvicolturale,
definita sulla base della dominanza delle specie arboree costruttrici e che
corrisponde all'unità vegetazionale comprensiva normalmente utilizzata in
selvicoltura.
Le
categorie utilizzate sono:
–
Robinieto;
–
Robinieto variante con latifoglie
mesofile;
–
Robinieto variante con Castagno;
–
Robinieto variante con Prunus serotina;
–
Querco-carpineto della bassa pianura;
–
Querco-carpineto della bassa pianura
variante con/a latifoglie mesofile;
–
Querco-carpineto della bassa pianura
variante con Quercia rossa;
–
Querco-carpineto della bassa pianura
variante con Robinia;
–
Castagneto mesoneutrofilo a Salvia
Glutinosa delle Alpi;
–
Castagneto mesoneutrofilo a Salvia Glutinosa
delle Alpi var. con Robinia;
–
Castagneto mesoneutrofilo a Salvia
Glutinosa delle Alpi var. con latifoglie miste;
–
Castagneto acidofilo a Teucrium
scorodonia delle Alpi var. con Pino silvestre;
–
Betuleto planiziale di brughiera;
–
Boscaglia d'invasione sottotipo
planiziale e collinare;
–
Boscaglia d'invasione sottotipo
planiziale e collinare variante a sclerofille esotiche;
–
Boscaglia d'invasione sottotipo
planiziale e collinare variante a Ciliegio;
–
Corileto d'invasione variante con
latifoglie varie;
–
Pioppeto d'invasione a Pioppo tremolo;
–
Alneto di Ontano nero sottotipo umido;
–
Alneto di Ontano nero variante con
Ontano bianco;
–
Alneto di Ontano nero variante con
Frassino maggiore;
–
Alneto di Ontano nero, sottotipo
paludoso;
–
Alneto di Ontano bianco, sottotipo di versante;
–
Acero-tiglio-frassineto di forra;
–
Acero-tiglio-frassineto di forra
variante immatura con Ontano bianco;
–
Acero-tiglio-frassineto di forra
variante con Olmo montano;
–
Acero-tiglio-frassineto di forra
variante ad Acero di monte;
–
Acero-tiglio-frassineto di forra
sottotipo pedemontano con Ontano nero e/o Farnia;
–
Acero-tiglio-frassineto d'invasione;
–
Acero-tiglio-frassineto d'invasione
variante a Frassino maggiore;
–
Acero-tiglio-frassineto d'invasione
variante ad Acero di monte;
–
Tilieto di Tiglio a grandi foglie;
–
Rimboschimento dei piani planiziale e
collinare variante con latifoglie codominanti d'invasione più del 20% di
superficie d'insidenza);
–
Saliceto di Salice bianco;
–
Saliceto di Salice bianco sottotipo
paludoso con Ontano nero;
–
Pioppeto di Pioppo nero;
–
Pioppeto di Pioppo nero variante con
latifoglie miste;
–
Pioppeto invaso.
3A.2
Classificazione per le categorie escluse dal bosco:
–
Impianti artificiali (Rimboschimento
dei piani planiziale e collinare, Rimboschimento dei piani planiziale e
collinare variante a Pino strobo, Rimboschimento dei piani planiziale e
collinare variante a Quercia rossa, Rimboschimento del piano montano variante a
Larice europeo) e Pioppeti artificiali.
3B Classificazione per FORME DI
GOVERNO
–
Fustaia: bosco di origine gamica (da seme)
in avanzato stato di sviluppo e capace di rinnovarsi ancora da seme;
–
Ceduo (composto, matricinato,
semplice): bosco di origine agamica (da ricaccio a seguito di taglio), di età
solitamente contenuta entro i 40 anni e capace di rinnovarsi sia da seme che da
ricaccio a seguito di taglio;
–
Popolamento d'invasione senza governo:
giovane bosco di origine da seme derivato da fenomeni di ricolonizzazione di ex
prati o seminativi in stato di iniziale abbandono.
4. Indirizzi per le attività selvicolturali
Ovunque selvicolturalmente possibile
dovrà essere sottoposta a tagli di matricinatura intensiva o fitosanitari
leggeri per tendere al generale avviamento guidato verso l'alto fusto nel medio
periodo.
Forme di governo sempre ammesse: ceduo
semplice, ceduo matricinato, ceduo composto con fustaia sopra ceduo, ceduo
composto con ceduo sotto fustaia, alto fusto, alto fusto transitorio, cenosi
priva di forma di gestione ben definita, arboricoltura da legnosa a ciclo breve
e non a ciclo breve.
Pratiche colturali ammesse
Negli
ambiti classificati a bosco le pratiche colturali ammesse sono:
–
selvicoltura naturalistica e/o
protettiva e/o produttiva e/o ricreativa,
–
coltivazione industriale del legno,
–
apertura di nuove piste silvopastorali,
–
manutenzione ordinaria e straordinaria
alle piste silvopastorali esistenti,
–
ad eccezione che per gli ambiti boscati
tutelati, poiché comportante modifica permanente, realizzazione di vivai su
superfici accorpate di estensione non superiore al 10% per proprietà accorpata,
–
ad eccezione che per gli ambiti boscati
tutelati, poiché comportante modifica permanente, trasformazione a prato
stabile su superfici accorpate di estensione non superiore al 10% per proprietà
accorpata,
–
attrezzature a cielo aperto per il
tempo libero.
È vietato operare la capitozzatura di
alberi, inteso come il taglio di parti importanti del fusto tali da stravolgere
la forma di naturale sviluppo della parte epigea del soggetto arboreo.
Analogamente si fa esplicito divieto di eseguire scavi a
distanza ravvicinata dal fusto delle piante arboree esistenti, al fine di
prevenire il taglio di radici causa di perdita di efficienza statica dell'esemplare.
Qualora l'intervento di drastica
potatura della pianta sia necessario per motivi di spazio, salubrità o
sicurezza statica in alternativa alla capitozzatura è facoltà dell'Amministrazione
comunale ordinare l'abbattimento e l'immediata sostituzione con soggetto
arboreo di uguale o diversa specie in trapianto "pronto effetto".
Qualora l'intervento di scavo sia
necessario e tecnicamente non sia ipotizzabile un tracciato alternativo tale da
risparmiare gli apparati radicali delle piante arboree esistenti, è facoltà
dell'Amministrazione comunale ordinare l'abbattimento e l'immediata
sostituzione con soggetti arborei di uguale o diversa specie in trapianto "pronto
effetto".
In relazione alla difesa ed allo
sviluppo del patrimonio arboreo, l'Amministrazione comunale potrà richiedere
alle proprietà particolari opere nella manutenzione straordinaria ed ordinaria
al fine della eliminazione delle piante malate o nocive al contesto e la
relativa ricostituzione.
5. Vincoli sovraordinati
vincolo paesaggistico
Gli ambiti indicati nell'Allegato
tecnico "A.11 Individuazione degli ambiti boscati, sintesi delle indagini
specialistiche" sono sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs.
42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s. m. ed i., articolo
142, lettera g, secondo le specificazioni del piano.
vincolo idrogeologico
Talune aree boscate sono assoggettate
al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 e L.R. 45/89: per tali aree l'autorizzazione
al mutamento delle caratteristiche del patrimonio forestale – sia permanente
che temporaneo, nonché il titolo abilitativo per gli interventi sul suolo, sui
manufatti e sugli edifici esistenti dovrà essere richiesta ai sensi della L.R.
45/89.
6. Modifiche permanenti ed ambiti tutelati
modifiche permanenti
Modifica permanente di un'area boscata è la modificazione
delle proprie caratteristiche sino a comportare la perdita della condizione di "bosco".
Le modifiche delle caratteristiche di un ambito boscato non
comportano il passaggio ad altra area normativa del P.R.G.C..
ambiti boscati tutelati
Non sono ammesse modifiche permanenti negli ambiti che
presentano una delle caratteristiche:
–
Categorie forestali: Querco-carpineto
della bassa pianura, Querco-carpineto della bassa pianura variante con/a
latifoglie mesofile, Querco-carpineto della bassa pianura variante con Quercia
rossa, Querco-carpineto della bassa pianura variante con Robinia, Castagneto
mesoneutrofilo a Salvia Glutinosa delle Alpi var. con latifoglie miste,
Castagneto acidofilo a Teucrium scorodonia delle Alpi var. con Pino silvestre,
Pioppeto d'invasione a Pioppo
tremolo, Alneto di Ontano nero
sottotipo umido, Alneto di Ontano nero variante con Ontano bianco, Alneto di
Ontano nero variante con Frassino maggiore, Alneto di Ontano nero, sottotipo
paludoso, Aneto di Ontano bianco, sottotipo di versante,
Acero-tiglio-frassineto di forra, Acero-tiglio-frassineto di forra variante
immatura con Ontano bianco, Acero-tiglio-frassineto di forra variante con Olmo
montano, Acero-tiglio-frassineto di forra variante ad Acero di monte,
Acero-tigliofrassineto di forra sottotipo pedemontano con Ontano nero e/o
Farnia, Acero-tiglio-frassineto d'invasione, Acero-tiglio-frassineto d'invasione
variante a Frassino maggiore, Acero-tigliofrassineto d'invasione variante ad
Acero di monte, Tilieto di Tiglio a grandi foglie, Rimboschimento dei piani
planiziale e collinare variante con latifoglie codominanti d'invasione,
Rimboschimento del piano montano variante con latifoglie codominanti d'invasione,
Saliceto di Salice bianco sottotipo paludoso con Ontano nero, Pioppeto di
Pioppo nero, Pioppeto di Pioppo nero variante con latifoglie miste e Pioppeto
invaso, per le caratteristiche ecologico – forestali di rilievo;
–
Forma di governo "Fustaia";
–
Forma di governo "Ceduo composto".
7. Procedure
Le procedure
di intervento sono regolamentate dalle normative vigenti in materia (L.R.
10 febbraio 2009 n. 4 e "Regolamento
forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio
2009, n. 4" approvato con Decreto della Presidente della Giunta
Regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R.
8. Procedure particolari
L'Amministrazione comunale si riserva,
specialmente per le aree in evoluzione forestale all'intorno degli ambiti
boscati, di richiedere perizie preliminari di aggiornamento ai soggetti
proponenti trasformazioni urbanistiche in fase di aggiornamento delle classificazioni degli ambiti
boscati
Gli
interventi di modifica temporanea dello stato d'uso devono
essere segnalati all'Amministrazione comunale almeno 40 giorni prima
dell'inizio dei lavori al fine di consentire il tempo per valutazioni e
sopralluoghi. L'Amministrazione comunale può procedere a sopralluoghi e può
emettere un divieto parziale o totale all'intervento entro 30 giorni dal
ricevimento della segnalazione.