1.
Generalità
Le attività commerciali sono regolate da:
–
Decreto Legislativo 114/98, Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio;
–
L.R. 28/99, Disciplina, sviluppo ed
incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs 114/98;
–
D.C.R. 563-13414/99, Indirizzi generali
e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al
dettaglio in sede fissa, in attuazione del DLgs 114/98;
–
D.C.R. n. 347-42514 del 23/12/2003;
–
D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006;
–
D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012
In
caso di difformità o eventuale contrasto valgono i contenuti normativi vigenti
ed in parte sopra richiamati.
2.
Definizione
Le presenti regole comuni si applicano
agli interventi negli immobili ricadenti negli addensamenti commerciali e nelle
aree normative indicate:
–
Area normativa commerciale consolidata
- art. 22 delle N.T.A.;
–
Area normativa Nuovo impianto – ambito
destinato alle "attività commerciali" – art. 25 delle N.T.A..
3. Interventi sul suolo
La realizzazione di recinzioni verso
lotti classificati nella medesima area normativa produttiva possono essere
piene e alte sino a 2,50 metri.
Le recinzioni verso aree e lotti
classificati in aree normative diverse e lungo la viabilità pubblica esistente
e di progetto sono a giorno con eventuale cordolo con altezza massima di 50
cm., sono accompagnate da piantumazioni arretrate e arbusti addossati
all'interno della recinzione. L'effettiva piantumazione di alberi ed arbusti da
eseguirsi nel rispetto del Regolamento di Polizia Rurale, è condizione per il
rilascio dell'agibilità.
Nel caso
in cui gli immobili oggetto di intervento fossero contigui ad azzonamenti individuati quali “Rete
ecologica” di cui al successivo art. 37, le aree a confine degli stessi
dovranno prevedere un’adeguata sistemazione a verde e le eventuali
pavimentazioni non potranno essere in asfalto; le recinzioni dovranno essere a giorno
preferibilmente con interposta barriera a verde.
4.
Destinazioni
d'uso
Le Aree normative indicate sono
destinate alle attività commerciali, come espressamente indicato nella serie
cartografica delle Tav. P.1 "Planimetria delle regole" in scala
1:2000 secondo l'articolo "4 – Destinazioni d'uso" delle N.T.A..
Alloggi di supporto sono ammessi con
massimo di 250 mq. SUL.
4.1
Classificazione delle tipologie di strutture distributive
Gli
esercizi di vendita in sede fissa, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs.
114/98, si suddividono in:
–
Esercizi
di vicinato, aventi superficie di vendita fino a 250 mq.;
–
Medie
strutture di vendita, aventi superficie di vendita compresa tra 251 mq. fino a
2.500 mq.;
–
Grandi
strutture di vendita, aventi superficie di vendita superiore a 2.501 mq..
–
Centri
commerciali.
Al
fine di favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie nel rispetto
della libera concorrenza, le medie e le grandi strutture di vendita sono
classificate adottando la classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 8
degli Indirizzi regionali. La classificazione delle tipologie di strutture distributive
si riporta di seguito:
Esercizi
di vicinato
Tutti
gli esercizi commerciali aventi superficie non superiore a mq. 250; la loro
localizzazione è funzionalmente compatibile su tutto il territorio comunale
fatte salve eventuali e specifiche limitazioni.
Medie
strutture di vendita:
offerta alimentare e/o
mista:
M-SAM1:
superficie di vendita da 251 a 400 mq.
M-SAM2:
superficie di vendita da 401 a 900 mq.
M-SAM3:
superficie di vendita da 901 a 1.800 mq.
M-SAM4:
superficie di vendita da 1.801 a 2.500 mq.
offerta
non alimentare:
M-SE1:
superficie di vendita da 251 a 400 mq.
M-SE2:
superficie di vendita da 401 a 900 mq.
M-SE3:
superficie di vendita da 901 a 1.800 mq.
M-SE4: superficie di vendita da 1.801
a 2.500 mq.
Grandi strutture di vendita:
offerta
commerciale mista
G-SM1:
superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq.
G-SM2:
superficie di vendita da 4.501 a 7.500 mq.
G-SM3:
superficie di vendita da 7.501 a 12.000 mq.
G-SM4:
superficie di vendita oltre 12.000 mq.
offerta commerciale non alimentare
G-SE1:
superficie di vendita da 2.501 a 3.500 mq.
G-SE2:
superficie di vendita da 3.501 a 4.500 mq.
G-SE3:
superficie di vendita da 4.501 a 6.000 mq.
G-SE4:
superficie di vendita oltre mq. 6.000
Centri commerciali
Medie
strutture di vendita
M-CC: da
251 a 2.500 mq. di superficie di vendita complessiva
Grandi strutture di vendita (oltre i
limiti massimi di cui sopra)
G-CC1:
superficie di vendita fino a 6.000 mq.
G-CC2:
superficie di vendita da 6.001 a 12.000 mq.
G-CC3:
superficie di vendita da 12.001 a 18.000 mq.
G-CC4:
superficie di vendita oltre i 18.000 mq.
L'offerta commerciale è definita in:
–
offerta alimentare;
–
offerta non alimentare o
extralimentare;
–
offerta mista (determinata dalla
presenza nello stesso esercizio commerciale sia dal settore merceologico
alimentare sia di quello extralimentare).
Borgomanero è un Comune con oltre
10.000 abitanti, unico Comune polo e Comune attrattore dell'Area di
programmazione commerciale di Borgomanero.
Si
richiamano i contenuti delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 85 del
28.11.2011 e n. 81 del 21.12.2012 per quanto riguarda la compatibilità delle
differenti tipologie delle strutture distributive.
5. Regole comunali
Il P.R.G.C. individua gli ambiti
territoriali Addensamenti e Localizzazioni per lo sviluppo delle attività
commerciali:
Addensamento storico rilevante A.1
Nel Comune di Borgomanero
l'addensamento storico rilevante corrisponde all'area centrale perimetrata dal
P.R.G. si sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.; così come da
Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2009 con la quale si è
approvata la Variante Strutturale del Nucleo cittadino di antico impianto ai
sensi della L. R. 1/2007.
Sono
gli ambiti di antica formazione sviluppatisi intorno al fulcro del territorio
comunale. Hanno una buona densità commerciale e di servizi e sono
sostanzialmente completi nell'offerta merceologica, anche di beni rari come
boutique, oreficerie, mercerie.
Nell'addensamento
A1 è possibile insediare le seguenti tipologie distributive:
TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE POSSIBILI NELL'ADDENSAMENTO A1 |
SUPERFICIE
DI VENDITA |
Esercizi
di Vicinato |
Fino
a 250 mq. |
Media
Struttura Alimentare o mista |
Fino
a 400 mq. |
Media
Struttura Extralimentare |
Fino
a 400 mq. |
Medio
Centro Commerciale |
Fino
a 2.500 mq. |
Addensamenti storici secondari A.2
Non sono individuabili nel Comune di
Borgomanero in quanto solo presenti nei comuni con circa 70.000/80.000 abitanti
Addensamenti commerciali urbani forti
A.3
Sono ambiti commerciali di non antica
formazione, ubicati nel centro abitato dei comuni polo caratterizzati da una
buona presenza di esercizi commerciali e da una buona densità residenziale. L'offerta
commerciale è tendenzialmente completa. L'addensamento è caratterizzato inoltre
dalla presenza di un mercato ambulante per almeno un giorno della settimana.
Rispetto all'addensamento A.1 le attività commerciali sono più rarefatte.
Sono stati individuati due
addensamenti A.3 omogenei per densità commerciale, posizionamento rispetto al
concentrico, caratteristiche urbanistiche e connotati dalla presenza di una
forte realtà mercatale:
A.3.1 Corso
Roma 2^ tratto (da piazza San Gottardo/XX Settembre a Viale
Marconi) – Via Novara (fino all'incrocio con via Ghiglione)
A.3.2 Viale
Vittorio Veneto (solo un fronte strada) – Corso Sempione – Viale Kennedy –Viale
Zoppis (solo un fronte strada).
Gli addensamenti commerciali urbani
forti trovano corrispondenza nei parametri principali di identificazione che
sono la centralità rispetto all'abitato, la forte presenza mercatale e la
concentrazione del numero di esercizi commerciali anche se, in media, con
superfici di vendita di entità superiore a quella definita.
TIPOLOGIE
DISTRIBUTIVE POSSIBILI NELL'ADDENSAMENTO A3 |
SUPERFICIE
DI VENDITA |
Esercizi
di Vicinato |
Fino
a 250 mq. |
Media
Struttura Alimentare o mista |
Fino
a 2500 mq. |
Media
Struttura Extralimentare |
Fino
a 1800 mq. |
Medio
Centro Commerciale |
Fino
a 2500 mq. |
Grande
Struttura Extralimentare |
Fino
a 3500 mq. |
Grande
Centro Commerciale |
Fino
a 6000 mq. |
Addensamenti commerciali urbani
minori (o deboli) A.4
Sono ambiti semicentrali di non antica
formazione ubicati nel centro abitato e nel tessuto residenziale, lambiti o
percorsi da assi viari di livello urbano locale, caratterizzati da un'offerta
commerciale limitata alle funzioni meno rare, interclusi tra vari tipi di
addensamento.
Sono stati individuati tre
addensamenti commerciali urbani minori (o deboli) ad ovest verso la Valsesia,
ad est verso Arona e a sud del capoluogo in direzione Novara:
A.4.1 Via
Matteotti (fino all’incrocio con Via Cureggio) e tratto di Via IV Novembre;
A.4.2 Via
Novara (dall'incrocio con Via Ghiglione);
A.4.3 Via
Arona (dopo incrocio con Via Bonola Lorella).
Gli addensamenti urbani minori (o
deboli) sono riconoscibili dalla posizione prossima al concentrico oltre le
naturali linee di separazione dalla presenza di una minore densità commerciale
non rarefatta, ma sostenuta da una discreta continuità di punti vendita.
TIPOLOGIE
DISTRIBUTIVE POSSIBILI NELL'ADDENSAMENTO
A4 |
SUPERFICIE DI VENDITA |
Esercizi
di Vicinato |
Fino
a 250 mq. |
Media
Struttura Alimentare o mista |
Fino
a 900 mq. |
Media
struttura Extralimentare |
Fino
a 900 mq. |
Localizzazioni commerciali
Sono
singole zone di insediamento commerciale, urbane o urbano periferiche,
esistenti o potenziali, non costituenti addensamenti commerciali.
Localizzazioni commerciali urbane
non addensate L.1
Sono
aree totalmente intercluse nel tessuto residenziale nell'ambito del centro abitato,
preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Sono candidate ad ospitare attività rivolte
al servizio dei residenti o al potenziamento dell'offerta nel quadro di
riqualificazione urbana.
Sono riconosciute due Localizzazioni commerciali urbane non addensata:
L.1.1
Viale Marconi (ex AP7)
L.1.2
Via Torrione
TIPOLOGIE
DISTRIBUTIVE POSSIBILI LOCALIZZAZIONE L1 |
SUPERFICIE
DI VENDITA |
Esercizi
di Vicinato |
Fino
a 250 mq. |
Media
Struttura Alimentare o mista |
Fino
a 2500 mq. |
Media
Struttura Extralimentare |
Fino
a 1800 mq. |
Medio
Centro commerciale |
Fino
a 2500 mq. |
Grande
struttura Extralimentare |
Fino
a 3000 mq. |
Grande
Centro Commerciale |
Fino
a 3000 mq. |
Eventuali nuove Localizzazioni
commerciali L.1 potranno essere individuate, nel rispetto dei criteri e dei
parametri orientativi della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s. m. ed i..
Localizzazioni commerciali
urbano-periferiche non addensate L. 2
Sono
aree ubicate in prossimità del tessuto residenziale urbano ed anche all'esterno,
preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello. Sono
candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori o al
potenziamento dell'offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana.
A Borgomanero, attualmente, sono state
riconosciute due Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensante:
L.2.1
Località Cascina Beatrice
L.2.2
Località Meda
TIPOLOGIE
DISTRIBUTIVE POSSIBILI NELLA LOCALIZZAZIONE L2 |
SUPERFICIE
DI VENDITA |
Esercizi
di Vicinato |
Fino
a 250 mq. |
Media
Struttura Alimentare o mista |
Da
901 a 2500 mq. (1) |
Media
struttura Extralimentare |
Fino
a 2500 mq. |
Medio
Centro commerciale |
Fino
a 2500 mq. |
Grande
struttura Mista |
Fino
a 4500 mq. |
Grande
Struttura Extralimentare |
Fino
a 3500 mq. |
Grande
Centro Commerciale |
Fino
a 8000 mq. |
(1) Nota: solo nei centri
commerciali compatibili ai sensi della Tabella delle compatibilità territoriali.
Dotazione
di parcheggi pertinenziali
La dotazione di superfici per parcheggi pertinenziali relativi
ad edifici per attività commerciali è stabilito da:
-
L. 122/89;
-
L.R. 56/77, articolo 21;
-
D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999
successivamente modificato dalla D.C.R. 347-42514 del 23/12/2003 e dalla D.C.R.
n. 59-10831 del 24/03/2006.
La
realizzazione di nuove superfici commerciali è sottoposta agli obblighi
relativi all'individuazione di parcheggi privati, così come previsto
dall'articolo 41 sexies della L.
1150/42
modificato dall'art. 2 della L. 122/89. In particolare, relativamente agli
esercizi commerciali alimentari o misti con superficie di vendita a partire da
400 mq ed agli esercizi commerciali extralimentari con superficie di vendita
superiore a 400 mq, nonché alla tipologia distributiva Medio centro commerciale
– MCC, dovrà essere rispettato quanto previsto dall'articolo 25, della D.C.R.
n. 563-13414 "Indirizzi generali e criteri di programmazione
urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede
fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114"
successivamente modificato dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23-12-2003 e dalla
D.C.R. n. 59-10831 del 24-03-2006.
Le grandi strutture di vendita e tutte le
attività commerciali ubicate nelle localizzazioni commerciali urbane ed
extraurbane devono dimostrare,
oltre alla disponibilità di parcheggi, come prescritto nel precedente comma,
anche quella di spazi destinati alla movimentazione delle merci e di aree di
sosta per gli automezzi pesanti in attesa di
scarico. Esse dovranno essere individuate in apposito elaborato grafico, allegato all'istanza di concessione,
sul principio della migliore dislocazione funzionale rispetto
agli obiettivi cui esse sono destinate.
La superficie di vendita degli esercizi
commerciali che trattano merci ingombranti,
dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici,
concessionarie auto, legnami,
materiali per
l'edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato, purché fisicamente delimitata
mediante pareti continue; la parte rimanente, è attribuita a magazzino, deposito
o superficie espositiva; ai fini del presente comma è obbligatoria la
sottoscrizione di un atto di impegno d'obbligo tra comune e operatore che
costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
n. 114/1998.
Per gli insediamenti delle attività commerciali al dettaglio con
superficie vendita fino a 2.500
mq., ai sensi del 6° comma dell'art. 26 della L.R.
56/77 e s.m.i., il rilascio delle relative
concessioni ed
autorizzazioni edilizie è contestuale al
rilascio dell'autorizzazione
commerciale ai sensi del D.L. 114/98, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a 4.000 mq.
Per gli insediamenti commerciali al
dettaglio. con superficie utile
lorda di pavimento compresa tra mq. 4.000 e mq. 8.000, ai sensi del 7°
comma dell'art. 26 della L.R. 56/77 e
s.m.i., il rilascio della concessione o
autorizzazione edilizia è subordinato alla stipula di
una convenzione o atto di impegno unilaterale,
ai sensi dell'articolo 49,
5° comma ed a preventiva autorizzazione regionale.
Per gli insediamenti commerciali al
dettaglio con superficie utile lorda superiore a 8.000 mq, ai sensi del 8° comma dell'art. 26 della L.R. 56/77 e s.m.i.,
il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato a preventiva approvazione di uno strumento
urbanistico esecutivo ed a preventiva autorizzazione regionale.
Nel caso di superficie utile lorda
superiore a mq. 4.000, nella convenzione devono essere adeguatamente
dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilità e
deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione.
Standards e fabbisogno di parcheggi e
di altre aree per la sosta al servizio degli insediamenti commerciali
Gli esercizi commerciali alimentari o
misti con superficie di vendita a partire da mq. 400 e gli esercizi commerciali
extralimentari con superficie di vendita superiore a 400 mq. con superficie di
vendita a partire da mq. 400, nonché la tipologia distributiva Medio Centro
Commerciale – MCC, oltre alla verifica dell'osservanza dello standard
urbanistico di cui all'articolo 21, comma 1, punto 3), della L. R. 56/77, dovrà
verificare altresì la dotazione del fabbisogno ai sensi della Legge Regionale
sulla disciplina del commercio in Piemonte, L. R. 28/99 e D.C.R.
n. 59-10831 del 24-03-2006,
verificando l'esistenza sia del numero di posti auto che della rispettiva
superficie.
Il
fabbisogno totale dei posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della
successiva tabella, mentre il fabbisogno totale di superficie da destinare a
parcheggio si ottiene moltiplicando il numero di posti auto così determinati
per il coefficiente di trasformazione in superficie di un posto parcheggio.
Tipologie |
Superficie di vendita (mq.) |
Formula da applicare |
M SAM 2 |
400
– 900 |
N =
35 + 0,05 (S – 400) |
M SAM 3 |
901
– 1.800 |
N =
60 + 0,10 (S – 900) |
M SAM. 4 |
1.801
– 2.500 |
N =
140 + 0,15 (S -1.800) |
M SE 2 |
401
– 900 |
N =
0,045 x S |
M SE 3 |
901
– 1.800 |
N =
0,045 x S |
M SE4 |
1.801
– 2.500 |
N =
0,045 x S |
M CC |
251 –
2.500 |
N =
N + N' (*) |
G
SM 1 |
2.501 - 4.500 |
N = 245 + 0,2(S-2500) |
G SE 1 |
2.501
- 3.500 |
N =
40 + 0,08 (S-900) |
G CC 1 |
2.501
- 6.000 |
N =
N + N' (*) |
G CC 2 |
6.001
-8.000 |
N =
N + N' (*) |
(*) N è calcolato sommando il fabbisogno di
ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel C.C.
N' è uguale a 0,12 xS', dove S' è il
totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel C.C.
Il
coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a
parcheggio è pari a:
a)
mq.
26 comprensivi della viabilità interna e di accesso qualora situati al piano di
campagna;
b)
mq.
28 comprensivi della viabilità interna e di accesso qualora situati nella
struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.
Gli esercizi commerciali alimentari o
misti con superficie di vendita inferiore a mq. 400 e gli esercizi commerciali
extra alimentari con superficie di vendita sino a 400 mq. (esclusa la tipologia
distributiva Medio Centro Commerciale – MCC) devono soddisfare solamente lo
standard minimo per parcheggi pubblici, nel rispetto dell'articolo 21, primo
comma, numero 3), della L. R. 56/77, riferito alla superficie lorda di
pavimento pertinente all'attività commerciale; per gli esercizi di vicinato, in
caso di impossibilità è consentita su parere dell'Amministrazione Comunale, la
monetizzazione delle aree a parcheggio.
Per il calcolo del fabbisogno di posti
auto e della relativa superficie da destinare a parcheggio per le medie
strutture di vendita con superficie di vendita a partire da 400 mq. se ad
offerta alimentare e/o superiore a mq. 400 se ad offerta extra alimentare, nonché
la tipologia distributiva Medio Centro Commerciale – MCC e per le grandi
strutture di vendita, si applicano i parametri di cui all'articolo 25 degli
Indirizzi Regionali; il rispetto di tali
parametri relativi sia al numero di posti auto, sia alla superficie destinata a
parcheggio, dovrà essere evidenziato nella planimetria allegata al progetto,
documentazione necessaria al fine del rilascio dei titoli abilitativi.
Il fabbisogno totale di posti a
parcheggio e di superficie da computare in relazione alla superficie di vendita
delle tipologie di strutture distributive nel rispetto dei commi 3, 4 e 6 è
obbligatorio e non derogabile al fine del rilascio delle autorizzazioni
commerciali normate dall'articolo 15, e ai fini del rilascio delle concessioni
o autorizzazioni edilizie.
Per gli esercizi di vicinato e per le
medie strutture di vendita ricadenti nell'addensamento storico rilevante di
tipo A.1 e A.3, si applica l'articolo 25, comma 5, degli Indirizzi Regionali.
La quota di posti a parcheggio e
relativa superficie non soggetta alle norme dell'articolo 21 della legge
regionale n. 56/77 ed ai precedenti commi del presente articolo, è reperita in
aree private per il soddisfacimento delle norme dell'articolo 41 sexies della
legge 1150/42, così come modificata dalla legge 122/89.
Autorizzazione
commerciale regionale
I
provvedimenti e/o le comunicazioni edilizie relative alle medie strutture di
vendita sono rilasciate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale
56/77 e s.m.i., seguendo il principio della contestualità con le autorizzazioni
commerciali secondo quanto indicato dal D.Lgs. 114/98.
I
provvedimenti e/o le comunicazioni edilizie relative alle grandi strutture di
vendita devono essere rilasciate entro novanta giorni dalla pubblicazione sul
B.U.R. del parere favorevole espresso dalla conferenza di servizi così come
prevista dall'articolo 3, comma 5, della L. R. 28/99.
Procedure
Gli esercizi di vicinato, così come
definiti ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 114/98, possono insediarsi su
tutto il territorio comunale nel rispetto delle destinazioni d'uso stabilite
dal P.R.G.C.
Le nuove aperture ed i trasferimenti
di sede di esercizi di vicinato sono consentite previa SCIA.
Nel caso in cui le nuove aperture e i
trasferimenti di sedi di esercizi di vicinato comportino il cambio di
destinazione d'uso del locale in cui si andrà ad insediare l'attività
commerciale è necessaria la dimostrazione del rispetto degli standards
urbanistici relativi alle superfici da destinare a parcheggio così come
stabiliti dalla L. R. 56/77 e s.m. e i.
L'area relativa al soddisfacimento
degli standard a parcheggio deve essere ricavata nell'area di pertinenza dell'edificio
in cui è ubicata l'unità commerciale e comunque al di fuori della sede
stradale.
Ai sensi dell'articolo 26.6 della L.R.
56/77, il rilascio del titolo abilitativo edilizio è contestuale al rilascio dell'abilitazione
commerciale, per gli insediamenti di attività commerciali con superficie di
vendita inferiore a 2.500 mq., purché la SUL sia inferiore ai 4.000 mq..
Per le attività commerciali al
dettaglio con SUL tra 4.000 e 8.000 mq. il rilascio del titolo abilitativo
edilizio, dopo l'autorizzazione commerciale regionale,
è subordinato a convenzione
o atto unilaterale d'obbligo ai sensi dell'articolo 49.5 LUR.
Gli insediamenti commerciali al
dettaglio con SUL superiore a 8.000 mq. sono subordinati a piano attuativo.
Le autorizzazioni per le nuove
aperture, il trasferimento di sede, gli ampliamenti, la modifica e l'aggiunta
di settore merceologico delle attività commerciali con superficie di vendita
superiore ai 900 mq. quando sono insediate in addensamenti A.5 e localizzazioni
L.2 e delle attività commerciali con superficie di vendita superiore a 1.800
mq. quando sono insediate in addensamenti A.1, A.3 e A.4 e Localizzazione L.1 ,
sono soggette ad una verifica preventiva favorevole circa l'impatto sulla
viabilità, ed alle eventuali soluzioni se sussistono problemi, effettuata dagli
Uffici Tecnici comunali sulla base di una relazione da presentarsi in sede di
domanda di autorizzazione.
Lo studio sopra descritto deve
comprendere anche la valutazione e la verifica approfondita delle condizioni di
mercato con specifico riferimento al rischio di formazione di posizioni
dominanti ed alla garanzia che possa svilupparsi correttamente la dinamica
concorrenziale.
Tutte le attività commerciali ubicate
nelle localizzazioni urbane non addensate e nelle localizzazioni urbano
periferiche devono dimostrare all'atto della presentazione della domanda di
autorizzazione, oltre alla disponibilità di parcheggi, anche quella di appositi
spazi o cortili destinati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta
per gli automezzi in attesa di scarico.
Le domande di autorizzazione relative
ad esercizi con superficie di vendita superiore
a mq. 1.800 devono essere correlate da idonei studi di impatto economico
e ambientale.
Per i nuovi
edifici con destinazione commerciale dovrà essere previsto un sistema
distributivo secondario interno che utilizzi le rotatorie stradali per
invertire i sensi di marcia e garantire scorrevolezza e sicurezza del traffico
6. Prescrizioni di carattere geologico – tecnico
Per ogni intervento dovranno essere osservate le
prescrizioni geologiche finalizzate al corretto uso del suolo e contenute nella
documentazione di cui all’allegato tecnico specialistico – indagine geologico –
tecnico
7. Prescrizioni di carattere ambientale
Per ogni intervento dovranno essere osservate le “Prescrizioni di carattere ambientale : misure di mitigazione e compensazione” contenute nel successivo art. 43.