Art. 17 – Norme generali per le Aree normative destinate alle attività produttive – turistico/ricettive – direzionali – ricreative.

1. Definizione

Le presenti regole comuni per le attività produttive, turistico/ricettive, direzionali e ricreative si applicano agli interventi nelle aree normative e fasi indicate:

        Area normativa Attività produttive consolidate - art.  23 delle N.T.A.;

        Area normativa Attività produttive in localizzazione impropria - art.  24 delle N.T.A.;

        Area normativa Nuovo impianto – ambito destinato alle attività produttive, turistico/ricettive, direzionali e ricreative – art. 25 delle N.T.A.;

2. Interventi sul suolo

La realizzazione di recinzioni in tali aree normative deve rispettare l’art. 52 del Regolamento Edilizio.

Le recinzioni verso aree e lotti classificati in aree normative diverse e lungo la viabilità pubblica esistente e di progetto sono a giorno con eventuale cordolo con altezza massima di 50 cm., e sono accompagnate da piantumazioni arretrate e arbusti addossati all'interno della recinzione. L'effettiva piantumazione di alberi ed arbusti da eseguirsi nel rispetto del Regolamento di Polizia Rurale, è condizione per il rilascio dell'agibilità.

Nel caso in cui gli immobili oggetto di intervento fossero contigui  ad azzonamenti individuati quali “Rete ecologica” di cui al successivo art. 37, le aree a confine degli stessi dovranno prevedere un’adeguata sistemazione a verde e le eventuali pavimentazioni non potranno essere in asfalto; le recinzioni dovranno essere a giorno preferibilmente con interposta barriera a verde.

3. Destinazioni d'uso

Nel territorio comunale è vietato l'insediamento di attività a rischio secondo la Direttiva Europea 96/82/CE ed il decreto legislativo attuativo 334/99.

Le Aree normative indicate sono destinate alle attività produttive, turistico/ricettive, direzionali e ricreative, come espressamente indicato nella serie cartografica delle Tav. P.1 "Planimetria delle regole" in scala 1:2000 secondo l'articolo "4 – Destinazioni d'uso" delle N.T.A..

Alloggi di supporto sono ammessi con massimo di 250 mq. SUL.

4. Parcheggi privati

La dotazione di parcheggi privati pertinenziali è regolata dalla legislazione vigente (cfr. articolo 41sexies L 1150/42, modificato dall'articolo 2 L 122/89 [1 mq ogni 10 mc di nuova edificazione]).

Il dimensionamento dei parcheggi privati pertinenziali avviene sulla base di una cubatura virtuale ottenuta moltiplicando la SUL per una altezza virtuale pari a 3.

La realizzazione di parcheggi privati a raso dovrà essere accompagnata da piantumazioni di alberi e di arbusti.

5. Aree a servizi

Il fabbisogno di aree a servizi si computa per ogni tipo di insediamento, produttivo, turistico/ricettivo, direzionale e ricreativo con riferimento all'articolo 21 L.R. 56/77 e s.m. e i. e più precisamente:

      per le attività produttive il P.R.G.C. indica il fabbisogno nel 20% della SF, nel caso di interventi di lotti parzialmente già edificati nella SF virtuale da asservire all'intervento;

      per le attività turistico/ricettive, direzionali  e ricreative il P.R.G.C. indica il fabbisogno nel 100% della SUL nel caso di interventi di lotti parzialmente già edificati nella SF virtuale da asservire all'intervento;

      per gli spazi per la commercializzazione di "supporto" alle attività produttive il P.R.G.C. indica il fabbisogno nel 100% della SUL nel caso di interventi di lotti parzialmente già edificati nella SF virtuale da asservire all'intervento.

Sono subordinati alla cessione gratuita all'Amministrazione comunale delle aree per servizi nella misura minima come sopra indicata, i seguenti interventi:

          di nuova edificazione;

          ristrutturazione edilizia;

          ampliamento e sopraelevazione;

          demolizione e ricostruzione;

          di ricostruzione;

          le variazioni d'uso, anche senza opere, se comportanti un incremento del fabbisogno.

Le aree cedute sono destinate prioritariamente a parcheggi.

Su giudizio dell'Amministrazione comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva della cessione o asservimento di aree per servizi con esplicito richiamo a quanto indicato all’art. 7.

Cessioni gratuite di aree per servizi, anche anticipate rispetto al titolo abilitativo all'intervento, possono essere conteggiate quale anticipazione delle aree dovute.

6. Prescrizioni di carattere geologico – tecnico

Per ogni intervento dovranno essere osservate le prescrizioni geologiche finalizzate al corretto uso del suolo e contenute nella documentazione di cui all’allegato tecnico specialistico – indagine geologico – tecnico

7.     Prescrizioni di carattere ambientale

Per ogni intervento dovranno essere osservate le “Prescrizioni di carattere ambientale : misure di mitigazione e compensazione” contenute nel successivo art. 43.

8.     Prescrizioni particolari

Ai fini della valutazione di compatibilità tra le nuove attività produttive e le vulnerabilità esistenti sul territorio, anche se attività “Sottosoglia Seveso”, a tutela della salute delle persone vi è l’obbligo di redigere un’analisi per tutte le attività che presentino lavorazioni/detenzioni di sostanze pericolose che si andranno ad insediare sul territorio comunale, ai sensi della D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale”