1. Definizione
L'area normativa comprende i nuclei
cascinali ed il sistema ambientale più prossimo, quale pertinenza paesaggistica
e funzionale come individuato cartograficamente sugli elaborati "planimetrie
delle regole".
L'area normativa è classificata "zona
A" ai sensi del D.M. 1444/68 e "zona di recupero" ai sensi dell'articolo
27 L. 457/78.
2. Obiettivi
Obiettivi del Piano sono:
–
Tutela e valorizzazione dell'impianto
storico dei nuclei cascinali;
–
Tutela e valorizzazione degli edifici
di interesse storico/testimoniale; recupero ed adeguamento degli spazi alle
esigenze degli abitanti e delle attività con modalità compatibili;
–
Consolidamento e qualificazione delle
attività agricole.
3. Indirizzi di intervento
territoriali
L'indirizzo per l'area normativa è Tutela e Valorizzazione.
Regole per l'area normativa sono le
seguenti:
Sono subordinati alla cessione gratuita
all'Amministrazione Comunale delle aree per parcheggi nella misura minima così
come stabilita dall'articolo 21 L.R. 56/77 e s.m.e i. gli interventi di:
–
ristrutturazione edilizia;
–
demolizione e ricostruzione;
–
ricostruzione;
–
le variazioni d'uso, anche senza opere,
se comportanti un incremento del fabbisogno.
Su giudizio dell'Amministrazione
Comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva alla concessione o
asservimento di aree per servizi con esplicito richiamo a quanto indicato all’art.
7.
4. Destinazioni d'uso
La destinazione agricola è la funzione
d'impianto che il Piano intende tutelare.
Solo dopo la dismissione delle attività
agricole è possibile accedere a nuove attività, nell'area "insediamenti
cascinali".
Nell'area insediamenti
cascinali le nuove destinazioni ammesse, sono:
–
residenza;
–
ai piani terra, e per un massimo di 300
mq. SUL per edificio, le
attività artigianali di servizio (attività artigianali di ridotte dimensioni e
non moleste), attività d'ufficio e direzionali, studi professionali, attività
per il tempo libero, la cultura, purché sia garantita la compatibilità
(per dimensioni, orari di esercizio, flussi di traffico ed emissioni) nei
confronti dell'intorno.
5. Interventi sul suolo
spazio scoperto
Le regole generali sono descritte nell'articolo
"Configurazioni e materiali per gli interventi sugli edifici dei nuclei di
antico impianto ed in ambiti di interesse storico-testimoniali" di cui all'articolo
"40 – Configurazione e materiali per gli interventi sugli edifici dei nuclei
di antico impianto ed in ambiti di interesse Storico/Testimoniale" delle
N.T.A..
Le corti nell'area insediamenti cascinali non possono essere
divise con recinzioni.
posti auto coperti e ricoveri
attrezzi, attrezzature e macchinari agricoli
I posti auto coperti nonché i ricoveri attrezzi,
attrezzature e macchinari agricoli, devono preferibilmente essere ricavati al
piano terreno degli edifici.
In caso di realizzazione in manufatti autonomi, comunque in
muratura, dovranno essere con altezza massima esterna di 2,95 metri, addossati
ad edifici esistenti, e realizzati anche a confine o a distanza inferiore a 5
metri dal confine del lotto nel rispetto del “Rapporto di copertura” di cui al
successivo comma 7.
6. Interventi sugli edifici
esistenti
In riferimento alla permanenza
dell'impianto originario e di valore testimoniale degli edifici, gli interventi
sugli edifici esistenti sono regolati in modo puntuale con le Modificazioni edilizie 11, 12 e 13.
Tali modificazioni sono riferite
all'insieme dell'edificio e non alle singole parti dello stesso.
modificazione edilizia 11
Sugli edifici esistenti classificati con la Modificazione edilizia 11, regolarmente
assentiti, sono ammessi interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B, ad eccezione di eventuali
fronti da tutelare segnalati.
modificazione edilizia 12
Edifici e manufatti da demolire.
La SUL regolarmente assentita demolita, può essere ricostruita
a parità di quantità (interventi di ricostruzione edilizia) con destinazione
residenziale.
La ricostruzione può avvenire sul medesimo sedime o in
adiacenza ad edifici esistenti.
Prima della demolizione sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria ed è vietato il cambio
d'uso.
modificazione edilizia 13
Sugli edifici esistenti classificati con la Modificazione edilizia 13, regolarmente
assentiti, sono ammessi interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B, ad eccezione di eventuali
fronti da tutelare segnalati; nonché interventi di: ricostruzione edilizia,
ampliamento e/o sopraelevazione pari al 20% della SUL esistente per edificio,
fino ad un massimo di 100 mq. SUL nel rispetto dei parametri di cui al
successivo comma 7.
Sono comunque consentiti 25 mq. di SUL
per edificio per adeguamenti igienico/sanitari.
I manufatti non rappresentati nella
planimetria o senza specifica individuazione di Modificazione edilizia sono
equiparati agli edifici con "Modificazione edilizia 12".
Sui nuclei cascinali denominati Cascina
Cima, Cascina Meda, Cascina Ospedale e Cascina Torre di Caristo, in quanto beni
diffusi di caratterizzazione riconosciuti dal Piano Territoriale Provinciale,
sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro conservativo, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di
tipo A con esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione, purché non
vengano alterate le condizioni di lettura dei caratteri tipologici e
morfologici degli edifici e dei complessi, conservandone i materiali tipici di
costruzione (intonaci, pietre, legni, colori, ecc.); gli interventi di
demolizione e ricostruzione potranno essere consentiti esclusivamente per grave
degrado statico accertato e documentato.
Ogni intervento edilizio dovrà essere
eseguito nel rispetto delle regole generali di cui al successivo art. 40
7. Parametri urbanistici ed
edilizi
Rapporto di copertura:
massimo
40% della SF;
Altezza
della costruzione: massimo
3 piani e con altezza 10 metri;
Distanza
della costruzione dal confine stradale (Ds): Minimo 5 metri.
Distanza
della costruzione dal confine (Dc): Minimo
5 metri.
È
ammessa la costruzione in aderenza tra edifici con analoga destinazione d'uso,
con accordo trascritto del proprietario confinante.
Distanza
tra pareti finestrate: minimo
10 m
8. Modalità di attuazione
Titolo abilitativo singolo.
Su
giudizio dell'Amministrazione Comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva
alla concessione o asservimento di aree per servizi con esplicito richiamo a
quanto indicato all’art. 7.
9. Vincoli sovraordinati
vincolo paesaggistico
Per interventi su aree sottoposte al vincolo paesaggistico
ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137", dovranno
essere preliminarmente, se del caso, acquisite le opportune autorizzazioni nel
rispetto della normativa medesima.
beni
culturali
Per qualsiasi tipo di intervento su immobili sottoposti a
tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n.
137" dovrà essere preliminarmente acquisito l'idoneo parere nel rispetto
dalla predetta normativa.
vincolo idrogeologico
Per interventi su aree assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 e L.R. 45/89, dovrà essere richiesta ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. l'autorizzazione al mutamento delle caratteristiche del patrimonio forestale – sia permanente che temporaneo - nonché il titolo abilitativo per gli interventi sul suolo, sui manufatti e sugli edifici esistenti.