Art. 20 – Area normativa Tutela dei nuclei cascinali.

1. Definizione

L'area normativa comprende i nuclei cascinali ed il sistema ambientale più prossimo, quale pertinenza paesaggistica e funzionale come individuato cartograficamente sugli elaborati "planimetrie delle regole".

L'area normativa è classificata "zona A" ai sensi del D.M. 1444/68 e "zona di recupero" ai sensi dell'articolo 27 L. 457/78.

2. Obiettivi

Obiettivi del Piano sono:

        Tutela e valorizzazione dell'impianto storico dei nuclei cascinali;

        Tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico/testimoniale; recupero ed adeguamento degli spazi alle esigenze degli abitanti e delle attività con modalità compatibili;

        Consolidamento e qualificazione delle attività agricole.

3. Indirizzi di intervento territoriali

L'indirizzo per l'area normativa è Tutela e Valorizzazione.

Regole per l'area normativa sono le seguenti:

Sono subordinati alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree per parcheggi nella misura minima così come stabilita dall'articolo 21 L.R. 56/77 e s.m.e i. gli interventi di:

        ristrutturazione edilizia;

        demolizione e ricostruzione;

        ricostruzione;

        le variazioni d'uso, anche senza opere, se comportanti un incremento del fabbisogno.

Su giudizio dell'Amministrazione Comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva alla concessione o asservimento di aree per servizi con esplicito richiamo a quanto indicato all’art. 7.

4. Destinazioni d'uso

La destinazione agricola è la funzione d'impianto che il Piano intende tutelare.

Solo dopo la dismissione delle attività agricole è possibile accedere a nuove attività, nell'area "insediamenti cascinali".

Nell'area insediamenti cascinali le nuove destinazioni ammesse, sono:

        residenza;

        ai piani terra, e per un massimo di 300 mq. SUL per edificio, le attività artigianali di servizio (attività artigianali di ridotte dimensioni e non moleste), attività d'ufficio e direzionali, studi professionali, attività per il tempo libero, la cultura, purché sia garantita la compatibilità (per dimensioni, orari di esercizio, flussi di traffico ed emissioni) nei confronti dell'intorno.


5. Interventi sul suolo

spazio scoperto

Le regole generali sono descritte nell'articolo "Configurazioni e materiali per gli interventi sugli edifici dei nuclei di antico impianto ed in ambiti di interesse storico-testimoniali" di cui all'articolo "40 – Configurazione e materiali per gli interventi sugli edifici dei nuclei di antico impianto ed in ambiti di interesse Storico/Testimoniale" delle N.T.A..

Le corti nell'area insediamenti cascinali non possono essere divise con recinzioni.

posti auto coperti e ricoveri attrezzi, attrezzature e macchinari agricoli

I posti auto coperti nonché i ricoveri attrezzi, attrezzature e macchinari agricoli, devono preferibilmente essere ricavati al piano terreno degli edifici.

In caso di realizzazione in manufatti autonomi, comunque in muratura, dovranno essere con altezza massima esterna di 2,95 metri, addossati ad edifici esistenti, e realizzati anche a confine o a distanza inferiore a 5 metri dal confine del lotto nel rispetto del “Rapporto di copertura” di cui al successivo comma 7.

6. Interventi sugli edifici esistenti

In riferimento alla permanenza dell'impianto originario e di valore testimoniale degli edifici, gli interventi sugli edifici esistenti sono regolati in modo puntuale con le Modificazioni edilizie 11, 12 e 13.

Tali modificazioni sono riferite all'insieme dell'edificio e non alle singole parti dello stesso.

modificazione edilizia 11

Sugli edifici esistenti classificati con la Modificazione edilizia 11, regolarmente assentiti, sono ammessi interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B, ad eccezione di eventuali fronti da tutelare segnalati.

modificazione edilizia 12

Edifici e manufatti da demolire.

La SUL regolarmente assentita demolita, può essere ricostruita a parità di quantità (interventi di ricostruzione edilizia) con destinazione residenziale.

La ricostruzione può avvenire sul medesimo sedime o in adiacenza ad edifici esistenti.

Prima della demolizione sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria ed è vietato il cambio d'uso.

modificazione edilizia 13

Sugli edifici esistenti classificati con la Modificazione edilizia 13, regolarmente assentiti, sono ammessi interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B, ad eccezione di eventuali fronti da tutelare segnalati; nonché interventi di: ricostruzione edilizia, ampliamento e/o sopraelevazione pari al 20% della SUL esistente per edificio, fino ad un massimo di 100 mq. SUL nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma 7.


Sono comunque consentiti 25 mq. di SUL per edificio per adeguamenti igienico/sanitari.

I manufatti non rappresentati nella planimetria o senza specifica individuazione di Modificazione edilizia sono equiparati agli edifici con "Modificazione edilizia 12".

Sui nuclei cascinali denominati Cascina Cima, Cascina Meda, Cascina Ospedale e Cascina Torre di Caristo, in quanto beni diffusi di caratterizzazione riconosciuti dal Piano Territoriale Provinciale, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di tipo A con esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione, purché non vengano alterate le condizioni di lettura dei caratteri tipologici e morfologici degli edifici e dei complessi, conservandone i materiali tipici di costruzione (intonaci, pietre, legni, colori, ecc.); gli interventi di demolizione e ricostruzione potranno essere consentiti esclusivamente per grave degrado statico accertato e documentato.

Ogni intervento edilizio dovrà essere eseguito nel rispetto delle regole generali di cui al successivo art. 40

7. Parametri urbanistici ed edilizi

Rapporto di copertura:                                          massimo 40% della SF;

Altezza della costruzione:                                     massimo 3 piani e con altezza 10 metri;

Distanza della costruzione dal confine stradale (Ds):   Minimo 5 metri.

Distanza della costruzione dal confine (Dc):                  Minimo 5 metri.

È ammessa la costruzione in aderenza tra edifici con analoga destinazione d'uso, con accordo trascritto del proprietario confinante.

Distanza tra pareti finestrate:                                           minimo 10 m

8. Modalità di attuazione

Titolo abilitativo singolo.

Su giudizio dell'Amministrazione Comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva alla concessione o asservimento di aree per servizi con esplicito richiamo a quanto indicato all’art. 7.

9. Vincoli sovraordinati

vincolo paesaggistico

Per interventi su aree sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137", dovranno essere preliminarmente, se del caso, acquisite le opportune autorizzazioni nel rispetto della normativa medesima. 

beni culturali

Per qualsiasi tipo di intervento su immobili sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137" dovrà essere preliminarmente acquisito l'idoneo parere nel rispetto dalla predetta normativa.

vincolo idrogeologico

Per interventi su aree assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 e L.R. 45/89, dovrà essere richiesta ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. l'autorizzazione al mutamento delle caratteristiche del patrimonio forestale – sia permanente che temporaneo - nonché il titolo abilitativo per gli interventi sul suolo, sui manufatti e sugli edifici esistenti.