Art. 21 – Area normativa Residenza consolidata.

1.     Definizione

L'area normativa comprende le aree edificate per residenza; entro l'area normativa sono compresi alcuni fra gli ultimi lotti di nuova edificazione del P.R.G.C. vigente, della variante residenziale approvata con D.G.R. n. 12-8678 del 28/04/2008, nonché lotti interclusi fra ambiti già compromessi da edificazione nonché le aree già edificate di ERP.

2.     Obiettivi

Obiettivi del Piano sono:

        Consolidare e qualificare gli ambiti residenziali pubblici (ERP) e privati;

        Tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico – testimoniale; recupero ed adeguamento degli spazi alle esigenze degli abitanti e delle attività con modalità compatibili;

        Tutela e valorizzazione delle aree scoperte pertinenziali ed in particolare dei giardini esistenti rafforzandone la funzione paesistica soprattutto nel sistema territoriale collinare.

3.     Indirizzi di intervento territoriali

L'indirizzo per l'area normativa è Riqualificazione.

Regole per l'AN sono riportate dall'articolo "16 - Norme generali per le Aree normative destinate all'attività residenziale" delle N.T.A..

Sono subordinati alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree per parcheggi nella misura minima così come stabilita dall'articolo 21 L.R. 56/77 e s.m.e i. gli interventi di:

        ristrutturazione edilizia;

        demolizione e ricostruzione;

        ricostruzione edilizia;

        ampliamento e sopraelevazione;

        completamento urbanistico;

        le variazioni d'uso, anche senza opere, se comportanti un incremento del fabbisogno.

Su giudizio dell'Amministrazione comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva della cessione o asservimento di aree per servizi con esplicito richiamo a quanto indicato all’art. 7.

4.     Destinazioni d'uso

L'area normativa è destinata alla Residenza.

Sono ammesse le attività per la ristorazione e pubblici esercizi, gli esercizi commerciali di vicinato, le attività ricreative, le attività artigianali di servizio (attività artigianali di ridotte dimensioni e non moleste), le attività di sportello, agenzie (turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative, ecc…), attività d'ufficio e direzionali, studi professionali, attività per lo spettacolo, il tempo libero, l'istruzione, la cultura, la pratica sportiva e la cura personale ai piani interrati, terra e primi.


Negli ambiti degli Addensamenti commerciali la destinazione "attività commerciali" può riguardare l'intero edificio preesistente nel rispetto dell'art. "15 – Norme generali per le attività commerciali".

All'interno di tali aree possono essere installati impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazioni di rifornimento e stazioni di servizio nel rispetto della specifica normativa vigente in materia nonché dei commi successivi.

5.     Interventi sul suolo

recinzioni

Le recinzioni sono a giorno nel rispetto dell’art. 52 del Regolamento edilizio.

impianti sportivi pertinenziali

È ammessa la realizzazione di impianti sportivi, con attenzione al patrimonio arboreo, alla configurazione del suolo e nel rispetto del piano acustico.

fabbricati accessori alla residenza

I fabbricati accessori alla residenza devono, preferibilmente, essere ricavati al piano terreno in aderenza degli edifici esistenti.

In caso di realizzazione in manufatti autonomi i fabbricati accessori dovranno essere:

      interrati o seminterrati (massima sporgenza dal piano di campagna: un metro all'intradosso della copertura), avere la copertura piana ricoperta da un manto vegetale.

      fuori terra con altezza massima esterna all'estradosso della copertura di 2,95 metri nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma 8.

I manufatti con le caratteristiche di cui sopra, possono essere realizzati a confine o a distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine del lotto

Sono esclusi dalle verifiche di cui al successivo comma 8, ad eccezione del “Rapporto di Copertura” che non dovrà essere comunque superiore al 50%, i posti d'auto coperti limitatamente a mq. 15 per ogni unità immobiliare.

parcheggi e verde privato

In ogni intervento di demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione di edificio esistente e nuova edificazione devono essere ricavati appositi spazi di parcheggi privati nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

In ciascun lotto oggetto degli interventi di cui al precedente comma non meno del 30% della SF totale deve essere costituita da terreno permeabile sistemato a verde.

parchi e giardini

Negli interventi di ricostruzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione di edificio esistente e completamento urbanistico dovrà includersi la sistemazione dell’area esterna.

Le nuove alberature dovranno essere disposte preferibilmente in modo da formare gruppi alberati o comunque opportunamente collegati fra loro, in rapporto ai fabbricati e alle viste relative, utilizzando essenze a temperamento locale o specie già diffuse sul territorio comunale.


6.     Interventi sugli edifici esistenti

Sugli edifici esistenti regolarmente assentiti e senza interesse storico/testimoniale, sono ammessi i seguenti interventi, come descritti all'articolo "6 – Tipi di intervento" delle N.T.A.:

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B, demolizione, demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione pari al 20% della SUL esistente per edificio, fino ad un massimo di 100 mq. SUL nel rispetto dei parametri di cui ai successivi comma 8 e comma 9.

Sugli edifici esistenti regolarmente assentiti con interesse storico/testimoniale (tutti puntualmente individuati nella planimetria delle regole del Piano), sono ammessi interventi, come descritti all'articolo "6 – Tipi di intervento" delle N.T.A.:

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A.

Per l'ambito di cui al Foglio 17 mappali 1799, 2191, 1906 è consentito l’intervento di ristrutturazione nonché quello di ricostruzione edilizia alla seguenti condizioni:

        in caso di demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti (ricostruzione edilizia), dovranno essere mantenute le tipologie dei fabbricati esistenti;

        la scelta progettuale dovrà essere correttamente inserita nel contesto dell’ambito ponendo particolare attenzione alla progettazione edilizia del manufatto per quanto riguarda l’impianto, l’ampiezza delle maniche edilizie; i caratteri ed i materiali costruttivi capaci di garantire  l’effettiva integrazione con i caratteri fisici, morfologici e funzionali del contesto;

        il fabbricato e/o i fabbricati dovranno essere costituiti da un massimo di due piani fuori terra con un volume massimo pari all’esistente comprensivo di casseri;

        l’intervento dovrà essere attuato tramite permesso di costruire convenzionato nell’ambito del quale saranno altresì definite modalità, termini e tempi di realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico nell’ambito di che trattasi nel rispetto dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m. e i..

        l’intervento di ricostruzione edilizia dovrà essere altresì realizzato nel rispetto delle distanze minime previste al successivo comma 8.

Per l’ambito di cui al foglio n.18 mappale n.420 sono ammesse anche al secondo piano dell’edificio le attività di sportello, agenzie (turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative, ecc.), attività d’ufficio e direzionali, studi professionali, attività per lo spettacolo, il tempo libero, l’istruzione, la cultura, la pratica sportiva e la cura personale.

Per l'ambito di cui al foglio n. 22 mappali nn. 258, 259, 1051, 1050, 1079 (ex magazzino di via Torrione) sono ammessi i seguenti interventi, come descritti all'articolo "6 – Tipi di intervento" delle N.T.A.: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B, demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione, nuova costruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento alle distanze dai confini, dai fabbricati e dalle strade nonché degli indici seguenti:

Rapporto di copertura:                                          massimo 40 % della SF;

Altezza della costruzione:                                     13  mt.;

Indice di densità edilizia territoriale (It):            2 mc./mq.

 

Gli interventi di ampliamento e sopraelevazione, demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, nuova costruzione sono da attuarsi mediante preliminare presentazione di S.U.E.

In ciascun lotto oggetto di intervento non meno del 20% della SF totale deve essere costituita da terreno permeabile sistemato a verde.

Per quanto riguarda i parcheggi privati si applica quanto previsto dall’art. 16 delle presenti norme.

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle residenziali, nonché quelle ad esse compatibili quali attività artigianali "di servizio" non nocive né moleste, attività commerciali, attività direzionali, esercizio di arti e professioni, culturali, ricreative, alberghi, ristoranti e bar nelle seguenti percentuali:

-          residenziale per l'intero (5.064 mc.)

oppure

-          mc. 3.024 destinazione residenziale, attività artigianali "di servizio" non nocive né moleste, attività commerciali, attività direzionali, esercizio di arti e professioni, culturali, ricreative, alberghi, ristoranti e bar;

-          mc. 2.040 destinazione residenziale con un massimo del 20% per destinazioni artigianali "di servizio" non nocive né moleste, attività commerciali, attività direzionali, esercizio di arti e professioni, culturali, ricreative, alberghi, ristoranti e bar

Per l’ambito alla zonizzazione L.2.2 è fatto obbligo di attestamento sulla nuova viabilità parallela alla Strada Provinciale in uscita/entrata sulla Via per Cressa.

7.     Adeguamento funzionale

Sugli edifici esistenti regolarmente assentiti senza interesse storico/testimoniale sono comunque consentiti 25 mq. di SUL per unità immobiliare per adeguamenti igienico/funzionali nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al successivo comma 8 con la sola eccezione del “Rapporto di copertura”.

L'intervento sui lotti saturi è operabile una sola volta durante la validità del P.R.G.C..

8.         Parametri urbanistici ed edilizi

Rapporto di copertura:                                          massimo 40% della SF;

Altezza massima:

Sistema territoriale della collina ed i fogli catastali n. 3-4-7-11-19-20-22-25-26-27-29-30 in sistema territoriale della piana:               

                                                                       2 piani fuori terra altezza massima 7 metri;

 

Sistema territoriale della piana restante territorio comunale:

                                                                       3 piani fuori terra altezza massima 10,50 metri;

Distanza della costruzione dal confine stradale (Ds):   minimo 5 metri. È ammessa l'edificazione a filo strada in caso di preesistenze di edifici confinanti già a filo strada, e comunque con assenso specifico dell'Amministrazione, dopo la valutazione di non necessità di ampliamenti stradali o del marciapiede

Distanza della costruzione dal confine (Dc):                  Minimo 5 metri.

È ammessa la costruzione in aderenza in caso di preesistenze o di costruzione contestuale.

Distanza tra pareti finestrate:                                           minimo 10 m


è ammessa la costruzione a confine in aderenza di testate cieche preesistenti e all'interno della sagoma di tali testate; sono altresì ammesse nuove costruzioni in aderenza su lotti contigui, tramite convenzione tra confinanti.

Per gli edifici esistenti posti a meno di mt. 5 dai confini e dalle strade, è consentito il sopralzo di un piano, all'interno del perimetro del fabbricato esistente purché sia rispettata la distanza tra pareti finestrate. 

9.     Interventi di completamento urbanistico

da attuarsi esclusivamente sulle aree graficamente identificate con apposita     perimetrazione sulle tavole di Piano e sulle aree con l’individuazione cartografica di “aree con Permessi di costruire rilasciati con edifici in corso di costruzione”

 

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf):                            

Sistema territoriale della piana:                           0,20 mq. SUL/mq. SF

Sistema territoriale delle colline:                          0,15 mq. SUL/mq. SF

In entrambi i casi il limite massimo di SUL per ogni area graficamente individuata con apposita perimetrazione sulle tavole di piano è pari a mq. 250.

Dovrà essere verificato e garantito il rispetto dei parametri di cui al precedente comma 8.

 

10. Interventi sulle aree libere

Individuate sulle tavole di Piano senza alcuna specifica perimetrazione

 

recinzioni

Le recinzioni sono a giorno nel rispetto dell’art. 52 del Regolamento edilizio.

impianti sportivi

È ammessa la realizzazione di impianti sportivi, con attenzione al patrimonio arboreo, alla configurazione del suolo e nel rispetto del piano acustico.

fabbricati accessori alla residenza

I fabbricati accessori alla residenza dovranno essere:

      interrati o seminterrati (massima sporgenza dal piano di campagna: un metro all'intradosso della copertura), avere la copertura piana ricoperta da un manto vegetale.

      fuori terra con altezza massima esterna all'estradosso della copertura di 2,95 metri nel rispetto dei parametri di cui al precedente comma 8.

I manufatti con le caratteristiche di cui sopra, possono essere realizzati a confine o a distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine del lotto

verde privato

In ciascun lotto oggetto di intervento non meno del 30% della SF totale deve essere costituita da terreno permeabile sistemato a verde.


11. Modalità di attuazione

Gli interventi di ampliamento e sopraelevazione e di variazione d'uso sono assoggettati a titoli abilitativi singoli.

Gli interventi di completamento urbanistico sono assoggettati a titolo abilitativo singolo convenzionato regolante la cessione e/o l'asservimento di aree a servizi.

12.  Vincoli sovraordinati

vincolo paesaggistico

Per interventi su aree sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137" e s. m. ed i., dovranno essere preliminarmente, se del caso, acquisite le opportune autorizzazioni nel rispetto della normativa medesima. 

beni culturali

Per qualsiasi tipo di intervento su immobili sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137" e s. m. ed i. dovrà essere preliminarmente acquisito l'idoneo parere nel rispetto dalla predetta normativa.

vincolo idrogeologico

Per interventi su aree assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 e L.R. 45/89, dovrà essere richiesta ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. l'autorizzazione al mutamento delle caratteristiche del patrimonio forestale – sia permanente che temporaneo - nonché il titolo abilitativo per gli interventi sul suolo, sui manufatti e sugli edifici esistenti.