Art. 22 – Area normativa Commerciale consolidata

1.     Definizione

L'area normativa comprende le aree utilizzate da attività commerciali in prevalenza con edifici recenti, realizzati appositamente per tali destinazioni.

2.     Obiettivi

Obiettivi del Piano sono:

        Consolidare e qualificare gli ambiti utilizzati dalle attività commerciali.

3.     Indirizzi di intervento territoriali

L'indirizzo per l'area normativa è Riqualificazione.

Regole per l'AN sono riportate nell' articolo "15 – Norme generali per le attività commerciali" delle N.T.A..

Sono subordinati alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree per parcheggi nella misura minima così come stabilita dall'articolo 21 L.R. 56/77 e s.m.e i. gli interventi di:

        ristrutturazione;

        ricostruzione edilizia;

        demolizione e ricostruzione;

        variante d'uso, anche senza opere, se comportanti un incremento del fabbisogno;

Su giudizio dell'Amministrazione comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva della cessione o asservimento di aree per servizi con esplicito richiamo a quanto indicato all’art. 7.

4.     Destinazioni d'uso

L'area normativa è destinata al Commerciale.

Sono ammesse le attività per la ristorazione e pubblici esercizi, le attività ricreative le attività artigianali di servizio (attività artigianali di ridotte dimensioni e non moleste), le attività di sportello, agenzie (turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative, ecc…), attività d'ufficio e direzionali, studi professionali, attività per lo spettacolo, il tempo libero, l'istruzione, la cultura, la pratica sportiva e la cura personale ai piani interrati, terra e primi

All'interno di tali aree possono essere installati impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazioni di rifornimento e stazioni di servizi nel rispetto della specifica normativa vigente in materia nonché nel rispetto dei commi successivi.


5.     Interventi sugli edifici esistenti

In ogni intervento di demolizione, demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione di edificio esistente devono essere ricavati appositi spazi di parcheggi privati nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

In ciascun lotto oggetto di intervento non meno del 20% della SF totale deve essere costituita da terreno permeabile sistemato a verde.

Sugli edifici esistenti regolarmente assentiti e senza interesse storico/testimoniale, effettivamente utilizzati per le destinazioni ammesse per il lotto, sono ammessi i seguenti interventi, come descritti all'articolo "6 – Tipi di intervento" delle N.T.A.:

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B, demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma 7.

Sugli edifici esistenti regolarmente assentiti con interesse storico/testimoniale (tutti puntualmente individuati nella "planimetria delle regole" del Piano), sono ammessi interventi, come descritti all'articolo "6 – Tipi di intervento" delle N.T.A.:

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione si devono predisporre posti auto privati pertinenziali e di uso pubblico per l'intero edificio, nella misura stabilita dalla vigente legislazione

6.     Adeguamento funzionale

Sugli edifici esistenti regolarmente assentiti senza interesse storico/testimoniale sono comunque consentiti 25 mq. di SUL per edificio per adeguamenti igienico/funzionali oltre i paramenti urbanistici ed edilizi di cui al successivo comma 7. L'intervento sui lotti saturi è operabile una sola volta durante la validità del P.R.G.C.

Gli interventi di adeguamento sono subordinati al rispetto delle distanze dai confini e dalle confrontanze.

7.     Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di utilizzazione territoriale (Ut):              0,4 mq. SUL/mq. ST

(l'indice è espresso come parametro territoriale per permettere la realizzazione piena delle aree per servizi senza incidere sul dimensionamento del Piano; la localizzazione delle aree a servizi può, nel tempo essere rilocalizzata in aree adiacenti o in strutture multipiano, per favorire l'integrazione delle singole funzioni).

Rapporto di copertura:                                          massimo 40% della SF;

Altezza della costruzione:                                    massimo 10 metri;

Distanza della costruzione dal confine stradale (Ds):   minimo 5 metri, se non altrimenti indicato nelle tavole di Piano.

Distanza della costruzione dal confine (Dc):                  minimo 5 metri.

Distanza tra pareti finestrate:                                           minimo 10 m

è ammessa la costruzione a confine in aderenza di testate cieche preesistenti e all'interno della sagoma di tali testate; sono altresì ammessi ampliamenti delle costruzioni, realizzabili anche in tempi diversi, in aderenza su lotti contigui, tramite convenzione tra confinanti.


8.     Modalità di attuazione

Gli interventi sono assoggettati a titolo abilitativo singolo o subordinati a preventiva approvazione di S.U.E. – Strumento Urbanistico Esecutivo nei casi previsti dalla normativa specifica in materia.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B, demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione dovranno essere cedute gratuitamente le aree per l'adeguamento della viabilità in proprietà.

9.     Vincoli sovraordinati

vincolo paesaggistico

Per interventi su aree sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137", dovranno essere preliminarmente, se del caso, acquisite le opportune autorizzazioni nel rispetto della normativa medesima. 

beni culturali

Per qualsiasi tipo di intervento su immobili sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137" dovrà essere preliminarmente acquisito l'idoneo parere nel rispetto dalla predetta normativa.

vincolo idrogeologico

Per interventi su aree assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 e L.R. 45/89, dovrà essere richiesta ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. l'autorizzazione al mutamento delle caratteristiche del patrimonio forestale – sia permanente che temporaneo - nonché il titolo abilitativo per gli interventi sul suolo, sui manufatti e sugli edifici esistenti.