1. Definizione
L'area normativa comprende le aree
utilizzate da attività commerciali in prevalenza con edifici recenti,
realizzati appositamente per tali destinazioni.
2. Obiettivi
Obiettivi del Piano sono:
–
Consolidare e qualificare gli ambiti
utilizzati dalle attività commerciali.
3. Indirizzi di intervento territoriali
L'indirizzo per l'area normativa è
Riqualificazione.
Regole per l'AN sono riportate nell' articolo "15 –
Norme generali per le attività commerciali" delle N.T.A..
Sono subordinati alla cessione gratuita
all'Amministrazione Comunale delle aree per parcheggi nella misura minima così
come stabilita dall'articolo 21 L.R. 56/77 e s.m.e i. gli interventi di:
–
ristrutturazione;
–
ricostruzione edilizia;
–
demolizione e ricostruzione;
–
variante d'uso, anche senza opere, se
comportanti un incremento del fabbisogno;
Su giudizio dell'Amministrazione comunale è ammessa la
monetizzazione sostitutiva della cessione o asservimento di aree per servizi
con esplicito richiamo a quanto indicato all’art. 7.
4. Destinazioni d'uso
L'area normativa è destinata al
Commerciale.
Sono ammesse le attività per la ristorazione e
pubblici esercizi, le attività ricreative le attività artigianali di servizio
(attività artigianali di ridotte dimensioni e non moleste), le attività di
sportello, agenzie (turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative, ecc…),
attività d'ufficio e direzionali, studi professionali, attività per lo
spettacolo, il tempo libero, l'istruzione, la cultura, la pratica sportiva e la
cura personale ai piani interrati, terra e primi
All'interno
di tali aree possono essere installati impianti stradali di distribuzione
carburanti per autotrazione riconducibili a stazioni di rifornimento e stazioni
di servizi nel rispetto della specifica normativa vigente in materia nonché nel
rispetto dei commi successivi.
5. Interventi sugli edifici esistenti
In ogni intervento di demolizione,
demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e
sopraelevazione di edificio esistente devono essere ricavati appositi spazi di
parcheggi privati nella misura stabilita dalla legislazione vigente.
In ciascun lotto oggetto di intervento
non meno del 20% della SF totale deve essere costituita da terreno permeabile
sistemato a verde.
Sugli edifici esistenti regolarmente
assentiti e senza interesse storico/testimoniale, effettivamente utilizzati per
le destinazioni ammesse per il lotto, sono ammessi i seguenti interventi, come
descritti all'articolo "6 – Tipi di intervento" delle N.T.A.:
manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B, demolizione e ricostruzione,
ricostruzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione nel rispetto dei
parametri di cui al successivo comma 7.
Sugli edifici esistenti regolarmente
assentiti con interesse storico/testimoniale (tutti puntualmente individuati
nella "planimetria delle regole" del Piano), sono ammessi interventi,
come descritti all'articolo "6 – Tipi di intervento" delle N.T.A.:
manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia di tipo A.
Per gli interventi di demolizione e
ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione si devono
predisporre posti auto privati pertinenziali e di uso pubblico per l'intero
edificio, nella misura stabilita dalla vigente legislazione
6. Adeguamento funzionale
Sugli edifici esistenti regolarmente
assentiti senza interesse storico/testimoniale sono comunque consentiti 25 mq.
di SUL per edificio per adeguamenti igienico/funzionali oltre i paramenti
urbanistici ed edilizi di cui al successivo comma 7. L'intervento sui lotti
saturi è operabile una sola volta durante la validità del P.R.G.C.
Gli interventi di adeguamento sono
subordinati al rispetto delle distanze dai confini e dalle confrontanze.
7. Parametri urbanistici ed edilizi
Indice di utilizzazione territoriale
(Ut): 0,4 mq.
SUL/mq. ST
(l'indice è espresso come parametro territoriale per
permettere la realizzazione piena delle aree per servizi senza incidere sul
dimensionamento del Piano; la localizzazione delle aree a servizi può, nel
tempo essere rilocalizzata in aree adiacenti o in strutture multipiano, per
favorire l'integrazione delle singole funzioni).
Rapporto di copertura:
massimo
40% della SF;
Altezza della costruzione:
massimo
10 metri;
Distanza della costruzione dal confine
stradale (Ds): minimo
5 metri, se non altrimenti indicato nelle tavole di Piano.
Distanza della costruzione dal confine
(Dc): minimo 5 metri.
Distanza tra pareti finestrate:
minimo
10 m
è ammessa la costruzione a confine in aderenza di
testate cieche preesistenti e all'interno della sagoma di tali testate; sono
altresì ammessi ampliamenti delle costruzioni, realizzabili anche in tempi
diversi, in aderenza su lotti contigui, tramite convenzione tra confinanti.
8. Modalità di attuazione
Gli interventi sono assoggettati a
titolo abilitativo singolo o subordinati a preventiva approvazione di S.U.E. –
Strumento Urbanistico Esecutivo nei casi previsti dalla normativa specifica in
materia.
Per gli interventi di ristrutturazione
edilizia di tipo B, demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia,
ampliamento e sopraelevazione dovranno essere cedute gratuitamente le aree per
l'adeguamento della viabilità in proprietà.
9. Vincoli sovraordinati
vincolo paesaggistico
Per interventi su aree sottoposte al vincolo paesaggistico
ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137", dovranno
essere preliminarmente, se del caso, acquisite le opportune autorizzazioni nel
rispetto della normativa medesima.
beni
culturali
Per qualsiasi tipo di intervento su immobili sottoposti a
tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n.
137" dovrà essere preliminarmente acquisito l'idoneo parere nel rispetto
dalla predetta normativa.
vincolo idrogeologico
Per
interventi su aree assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23
e L.R. 45/89, dovrà essere richiesta ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.
l'autorizzazione al mutamento delle caratteristiche del patrimonio forestale –
sia permanente che temporaneo - nonché il titolo abilitativo per gli interventi
sul suolo, sui manufatti e sugli edifici esistenti.