1. Definizione
L'area normativa comprende aree
utilizzate da attività produttive in situazione di frammistione con aree
residenziali. La destinazione produttiva è giudicata impropria e
conseguentemente provvisoria.
2. Obiettivi
Obiettivi del Piano sono:
–
Miglioramento delle condizioni di
compatibilità tra attività insediate, sistema ambientale, residenza e le
attività contermini;
–
Valutazione della salubrità dei suoli
preventiva agli interventi urbanistici;
Gli obiettivi si perseguono con il
trasferimento delle attività insediate ed il parallelo miglioramento delle
relazioni dei luoghi con il sistema ambientale e le attività contermini.
recinzioni
Nelle aree individuate quali "Regime
transitorio di permanenza delle attività produttive" di cui al successivo
comma 3, sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, come descritti
all'articolo "6 – Tipi di intervento" delle N.T.A. sulle recinzioni
esistenti.
Nelle aree individuate quali "
Trasformazione delle aree dismesse " di cui al successivo comma 3, è
consentita la realizzazione di recinzioni a giorno con eventuale cordolo con
altezza massima di 50 cm., con le caratteristiche riportate dall'articolo
"16 - Norme generali per le Aree normative destinate all'attività
residenziale" delle N.T.A.
3. Fasi attuative
Per l'area normativa sono individuati
due diversi e alternativi regimi normativi:
A.
"Regime transitorio di permanenza
delle attività produttive"
B.
"Trasformazione delle aree
dismesse".
La trasformazione da un regime
normativo all'altro è subordinata alle prescrizioni dell'articolo "11 – Valutazione
di salubrità dei suoli già utilizzati" delle N.T.A. ed all'approvazione di
un piano attuativo.
A. Regime transitorio di
permanenza delle attività produttive
A.1 Indirizzi di intervento
territoriali
L'indirizzo per il regime normativo
transitorio di permanenza delle attività produttive è Riqualificazione.
Regole per il regime sono riportate
nell'articolo "17 – Norme generali per le Aree normative attività
produttive, turistico/ricettive, direzionali, ricreative" delle N.T.A..
A.2 Destinazioni d'uso
Le aree comprese nell'area normativa
sono provvisoriamente destinate alle attività produttive, secondo l'articolo
"4 – Destinazioni d'uso" delle N.T.A..
A.3 Interventi sugli edifici
esistenti
Sugli edifici esistenti regolarmente
assentiti, sono ammessi i seguenti interventi, come descritti all'articolo "6
– Tipi di intervento" delle N.T.A.:
manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, demolizione, ampliamento
per adeguamento funzionale come sotto specificato.
Per le attività individuate in
cartografia di Piano con apposita simbologia, che attengono ad attività
produttive che hanno manifestato necessità di ampliamenti
connessi al miglioramento del ciclo produttivo in sede di variante
parziale n.4, fino al permanere delle aziende attualmente insediate sono
ammessi altresì gli interventi di cui al comma 6 dell’art.23 relativo alle
attività produttive consolidate. La cessazione o la rilocalizzazione
dell’azienda in essere, produce la decadenza dell’applicazione della presente
norma derogativa.
Per quest’ultima fattispecie, in sede di
rilascio dei titoli abilitativi edilizi andrà prodotta idonea documentazione
atta ad attestare: che gli interventi modificativi dell’assetto produttivo
dell’azienda non andranno a modificare le condizioni ambientali dell’intorno,
con particolare riguardo alle tematiche connesse alla commistione dell’attività
in argomento con il contesto residenziale all’interno del quale l’azienda è
collocata.
A.4 Adeguamento funzionale
È ammesso un intervento di adeguamento,
esclusivamente per mantenere o raggiungere i limiti di sicurezza imposti dalla
legislazione per i luoghi di lavoro e per motivi di igiene ambientale, con un
incremento massimo del 5% della SUL insediata fino ad un massimo di 50 mq..
L'intervento è operabile una sola volta
dalla approvazione del P.R.G.C..
Gli interventi di adeguamento devono
produrre i posti auto privati pertinenziali relativi all'intervento.
A.5 Modalità di attuazione
Il regime transitorio si attua con titoli abilitativi
singoli.
Ogni intervento cede gratuitamente le
aree per l'adeguamento della viabilità in proprietà.
Su giudizio dell'Amministrazione
comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva della cessione o asservimento
di aree per servizi con esplicito richiamo a quanto indicato all’art. 7.
A.6 Ambito di cui al foglio n. 10
mappale n. 1645 – ex n. 200
È costituito dalle aree di pertinenza dell’attività
esistente di stoccaggio rifiuti non pericolosi autorizzati dalla Provincia di
Novara;
È consentita la
sopravvivenza dell’azienda, sino alla sua rilocalizzazione in zona produttiva
propria, previa realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell’area
così come previsti dalle norme Tecniche
di Attuazione, relative agli aspetti geologico-tecnici così come contenuti
nella Variante PRGC di adeguamento al PAI approvata con D.G.R. n. 13-1043 del
24.11.2010 (come di seguito riportate), da attuarsi mediante permesso di
costruire convenzionato volto a dettare tempi, termini e modalità per il
ripristino dello stato dei luoghi di cui al Foglio 10 mappale 1645 (ex 200).
È inoltre prevista la riqualificazione temporanea dell’ambito di
cui al Foglio 10 mappale n. 1645 (ex 200) per un corretto svolgimento
dell’attività in essere; la mitigazione ambientale dovrà prevedere la riduzione
degli effetti sui ricettori limitrofi (rumori, polveri, emissioni odorigene,
ecc.) e adempiere a quanto prescritto al punto 2) dell’Autorizzazione
provinciale di rinnovo dell’esercizio dell’impianto, emessa con Determina
Provinciale n. 783 del 20/02/2008.
Per un corretto svolgimento dell’attività in essere e senza
alcun potenziamento della stessa, potranno essere mantenute in efficienza le
strutture esistenti (tettoie) la cui superficie coperta potrà essere integrata
per una dimensione massima complessiva pari a mq.250, previa realizzazione
degli interventi di riassetto necessari all’eliminazione dei pericoli di natura
geologica presenti.”
L’intervento dovrà garantire la tutela delle limitrofe aree
boscate, della flora, della fauna, dei caratteri geomorfologici nonché
l’integrità dell’immagine paesaggistica dell’ambito.
L’intervento
di riqualificazione dovrà prevedere la messa in sicurezza dell’impianto e
dell’accesso all’area con verifiche in merito ai volumi di traffico derivanti
dall’attività in atto e degli impatti acustici conseguenti.
L’intervento
dovrà altresì acquisire l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146
del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
A.7 Ambito di cui al foglio n. 10
mappale n. 2301 (denominato "ex Mecaer")
La
destinazione principale è "Attività direzionale"; è ammessa la
destinazione residenziale; sono ammesse
altresì le attività per la ristorazione e pubblici esercizi, gli esercizi
commerciali di vicinato, le attività ricreative le attività artigianali di
servizio (attività artigianali di ridotte dimensioni e non moleste), le
attività di sportello, agenzie (turistiche, immobiliari, bancarie,
assicurative, ecc…), attività d'ufficio, studi professionali, attività per lo
spettacolo, il tempo libero, l'istruzione, la cultura, la pratica sportiva e la
cura personale ai piani interrati, terra e primi purché
sia garantita la compatibilità (per dimensioni, orari di esercizio, flussi di
traffico ed emissioni) nei confronti dell'intorno fino al 20% della SUL.
B. Regime "trasformazione
delle aree dismesse"
Mediante piano attuativo è possibile
promuovere interventi di riqualificazione con trasformazione d'uso, fatti salvi
i casi in cui gli ambiti ricadano in Classi III di idoneità del PAI, per i
quali dovrà essere ripristinato lo stato naturale dei luoghi.
Per le aree oggetto di cambio di
destinazione d’uso da industriale a residenziale dovrà essere preliminarmente
redatta una valutazione di qualità ambientale (vedasi precedente art. 11).
B.1 Indirizzi di intervento
territoriali
L'indirizzo per il regime normativo "Trasformazione
delle aree dismesse" è Trasformazione.
Regole per il regime sono riportate
nell'articolo "21 – Norme generali per le Aree normative residenza
consolidata" delle N.T.A.
B.2 Destinazioni d'uso
La destinazione principale è Residenza.
Sono ammesse le attività per la ristorazione e
pubblici esercizi, gli esercizi commerciali di vicinato, le attività ricreative
le attività artigianali di servizio (attività artigianali di ridotte dimensioni
e non moleste), le attività di sportello, agenzie (turistiche, immobiliari, bancarie,
assicurative, ecc…), attività d'ufficio e direzionali, studi professionali,
attività per lo spettacolo, il tempo libero, l'istruzione, la cultura, la
pratica sportiva e la cura personale ai piani interrati, terra e primi
purché sia garantita la compatibilità (per dimensioni, orari di esercizio,
flussi di traffico ed emissioni) nei confronti dell'intorno fino al 20% della
SUL.
Per gli ambiti affacciati su
Addensamenti commerciali la destinazione Attività commerciali può riguardare l'intero
edificio o percentuali superiori al 20% della SUL complessiva.
B.3 Parametri urbanistici ed edilizi
Capacità edificatoria:
La quantità insediabile è data da un UT di 0,4 mq. SUL/mq. ST.
È inoltre possibile, ricostruire e/o
ristrutturare la SUL regolarmente assentita fino a raggiungere un UT massimo di
0,5 mq. SUL/mq. ST.
Altezza massima
Sistema territoriale della collina ed i
fogli catastali n. 3-4-7-11-19-20-22-25-26-27-29-30 in sistema territoriale
della piana:
2
piani fuori terra altezza massima 7 metri;
Sistema territoriale della piana
restante territorio comunale:
3
piani fuori terra altezza massima 10 metri;
Rapporto di copertura:
massimo
40% della SF;
Distanza della costruzione dal confine
stradale (Ds): minimo
5 metri;
Distanza della costruzione dal confine
(Dc): minimo 5
metri;
Distanza tra pareti finestrate:
minimo
10 metri.
È ammessa la costruzione sul confine
del lotto in aderenza di testate cieche
preesistenti e all'interno della sagoma di tali testate
nel caso di fabbricati con analoga destinazione o
edificazione contestuale con progetto unitario nel caso di fabbricati con
analoga destinazione
B.4 Dotazioni
territoriali
Gli interventi debbono cedere
gratuitamente tutte le aree per le urbanizzazioni e per l'adeguamento della
viabilità in proprietà.
Le aree da cedere per servizi sono
almeno pari al fabbisogno, computato separatamente per gli insediamenti
residenziali, produttivi, direzionali e commerciali (cfr. articolo 21 LUR).
È
ammessa la presenza di aree a servizi private asservite all'uso pubblico da
valutare in sede attuativa.
Su giudizio dell'Amministrazione
comunale è ammessa la monetizzazione sostitutiva della cessione o asservimento
di aree per servizi con esplicito richiamo a quanto indicato all’art. 7.
B.5 Fabbricati
accessori alle attività
I fabbricati accessori alla residenza
devono, preferibilmente, essere ricavati al piano terreno degli edifici.
In caso di realizzazione in manufatti
autonomi i fabbricati accessori dovranno essere:
–
interrati o seminterrati (massima
sporgenza dal piano di campagna: un metro all'intradosso della copertura),
avere la copertura piana ricoperta da un manto vegetale.
–
fuori terra con altezza massima esterna
all'estradosso della copertura di 2,95 metri e l’altezza all’intradosso dovrà
essere inferiore a 2,70 metri di media, nel rispetto dei parametri di cui al precedente
comma "parametri urbanistici ed edilizi".
I manufatti con le caratteristiche di
cui sopra, possono essere realizzati a confine o a distanza inferiore a mt.
5,00 dal confine del lotto
Sono esclusi dalle verifiche di cui al
precedente comma B.3 posti d'auto coperti limitatamente a mq. 15 per ogni unità
immobiliare.
B.6
Parcheggi e verde privato
In ogni intervento di demolizione,
demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e
sopraelevazione di edificio esistente e nuova edificazione devono essere
ricavati appositi spazi di parcheggi privati nella misura stabilita dalla
legislazione vigente.
In ciascun lotto oggetto di intervento
non meno del 20% della SF totale deve essere costituita da terreno permeabile
sistemato a verde.
4. Vincoli sovra ordinati
vincolo paesaggistico
Per interventi su aree sottoposte al vincolo paesaggistico
ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137" e s. m. ed
i., dovranno essere preliminarmente, se del caso, acquisite le opportune
autorizzazioni nel rispetto della normativa medesima.
beni
culturali
Per qualsiasi tipo di intervento su immobili sottoposti a
tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n.
137" e s. m. ed i. dovrà essere preliminarmente acquisito l'idoneo parere
nel rispetto dalla predetta normativa.
vincolo idrogeologico
Per
interventi su aree assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23
e L.R. 45/89, dovrà essere richiesta ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.
l'autorizzazione al mutamento delle caratteristiche del patrimonio forestale –
sia permanente che temporaneo - nonché il titolo abilitativo per gli interventi
sul suolo, sui manufatti e sugli edifici esistenti.