Art. 27 – Area normativa Ambiti boscati.                         

1. Definizione

L'area normativa comprende gli ambiti boscati e cespugliati indicati nella tavola A.11 "Individuazione degli ambiti boscati, sintesi delle indagini specialistiche" in scala 1:10.000.

Sono inserite nell'area normativa aree non boscate contigue, legate funzionalmente alla gestione del patrimonio boschivo, quali piste tagliafuoco, piste di rispetto delle linee elettriche, radure ecc.

2. Obiettivi

Obiettivi del Piano sono:

        Tutela del patrimonio forestale;

        Potenziamento del patrimonio forestale;

        Consolidamento e qualificazione delle attività agricole;

        Promozione di attività agrituristiche.

3. Indirizzi di intervento territoriali

L'indirizzo per l'area normativa è Tutela e Valorizzazione.

4. Destinazioni d'uso urbanistiche

L'area normativa è destinata alle attività agricole.

5. Interventi sul suolo

Le modifiche delle caratteristiche di un ambito boscato non comportano il passaggio ad altra area normativa del P.R.G.C.; tale variazione è possibile solo con procedure esplicite di variante al P.R.G.C..

È ammessa la realizzazione delle opere pubbliche individuate nelle tavole di P.R.G.C..

Gli interventi di modifica morfologica del suolo sono ammessi esclusivamente se legati ad opere pubbliche, ad azioni di miglioramento dell'assetto delle acque superficiali, a pratiche silvopastorali e dovranno essere eseguiti con metodologie proprie dell'ingegneria naturalistica al fine di garantire il miglior inserimento paesistico nel prevalente contesto ambientale.

Sono ammesse nuove recinzioni nel rispetto dell’art. 52 del Regolamento edilizio relativamente ad aree agricole.

Le piste forestali  dovranno essere realizzate nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento 8/R del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R”

Inoltre dovranno avere un fondo naturale o stabilizzato con inerte di cava, comunque privo di legante bituminoso.

Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici.


6. Interventi sugli edifici esistenti

Sugli edifici esistenti regolarmente assentiti sono ammessi i seguenti interventi, come descritti all'articolo "6 - Tipi di intervento" delle N.T.A.:

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B, demolizione, demolizione e ricostruzione.

7.    Ambito dichiarato di notevole interesse pubblico “Alta Valle del Sizzone”

In tale ambito, nel caso di interventi così come consentiti ai precedenti commi 5 e 6, si dovrà porre particolare attenzione alla fruizione dello stesso attraverso la conservazione dei percorsi naturalistici ed alla localizzazione di aree di sosta attrezzate.

8.   Modalità di intervento per gli interventi edilizi

Gli interventi edilizi sul patrimonio esistente, sono assoggettati a titoli abilitativi singoli.