Art. 28 – Area normativa Agricola di interesse paesistico.

1. Definizione

L'area normativa comprende ambiti agricoli non boscati che necessitano di regole puntuali per la valorizzazione paesistica. Si tratta prevalentemente di ambiti collinari.

2. Obiettivi

Obiettivi generali del Piano sono:

        Consolidamento e qualificazione delle attività agricole;

        Tutela e valorizzazione del paesaggio agrario;

        Promozione di attività agrituristiche.

3. Indirizzi di intervento territoriali

L'indirizzo per l'area normativa è Tutela e Valorizzazione.

4. Destinazioni d'uso

L'area normativa è destinata alle attività agricole.

Per gli edifici esistenti non utilizzati dalle attività agricole sono ammesse le destinazioni: Residenza, Attività di servizi.

5. Interventi sul suolo

Sono vietati interventi di movimentazione del suolo.

Sono ammesse recinzioni nel rispetto dell’art. 52 del Regolamento edilizio.

È ammessa la realizzazione di impianti sportivi (piscina, tennis, ecc.) con il massimo rispetto della vegetazione esistente e senza alterare i profili del suolo.

Le piste forestali  dovranno essere realizzate nelle forme e nei modi previsti dal "Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4" approvato con Decreto della Presidente della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R.

Inoltre dovranno avere un fondo naturale o stabilizzato con inerte di cava, comunque privo di legante bituminoso.

Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici.

Non è ammessa la realizzazione di serre e tunnel.

6. Interventi sugli edifici esistenti

Sugli edifici esistenti regolarmente assentiti, effettivamente utilizzati per le destinazioni ammesse per il lotto, sono ammessi i seguenti interventi, come descritti all'articolo "6 – Tipi di intervento" delle N.T.A.:


manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e di tipo B, demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e sopraelevazione pari al 20% della SUL esistente per edificio, fino ad un massimo di 100 mq. SUL nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma 8.

7. Modalità di attuazione

Gli interventi sono assoggettati a titoli abilitativi singoli.

8. Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf):                             massimo 0,30 mq. SUL/mq. SF

Rapporto di copertura (Rc):                                              massimo 35% della SF

Altezza della costruzione (H):                                          massimo 8 m e comunque pari all’altezza prevalente dell’intorno urbano in cui l’edificio è inserito;

Distanza della costruzione dal confine stradale (Ds):   minimo 5 metri,

Distanza della costruzione dal confine (Dc):                  minimo 5 metri.

Distanza tra pareti finestrate:                                            minimo 10 m