Le norme a seguire son pienamente
conformi e coerenti con quelle approvate dalla Regione Piemonte.
1. Definizione
L'area normativa comprende il
comprensorio di interesse storico e paesaggistico regolato dal Piano
Particolareggiato Area di salvaguardia ambientale e di interesse storico e
paesistico della Baraggiola e del Colle di San Michele, nei termini della
propria validità; permangono nel PRGC obiettivi, indirizzi ed interventi come
segue:
2. Obiettivi
Obiettivi sono:
–
la salvaguardia ambientale,
architettonica, culturale e paesaggistica della zona;
–
il recupero degli elementi
architettonici e paesaggistici manomessi o alterati;
–
la salvaguardia delle attività
agricole, quale presupposto per la conservazione del paesaggio agrario
esistente;
–
la fruizione culturale, ricreativa e
sportiva da parte dei cittadini.
Il Piano indica l'ambito come parco
territoriale di valenza storica e paesaggistica.
3. Indirizzi di intervento
territoriali
L'indirizzo per l'area normativa è
Tutela e Valorizzazione.
4. Aree normative
Il Piano nell'ambito degli obiettivi di
cui al comma 2, individua le seguenti aree:
–
aree di interesse storico e
architettonico;
–
aree di salvaguardia geologica,
ambientale e paesaggistica;
–
aree agricole di interessa ambientale e
paesaggistico, attrezzate per la fruizione agrituristica, sportiva, e
ricreativa;
–
aree agricole;
–
aree interessate da vedute
paesaggistiche da tutelare;
–
viabilità e parcheggi;
–
aree di espansione delle infrastrutture
agricole;
–
zone destinate alle infrastrutture
agrituristiche, sportive e ricreative;
–
aree urbanizzate di recente
edificazione;
–
aree di nuova edificazione a densità
ridotta.
5. Destinazioni ammesse e
categorie d’uso compatibili
Le destinazioni ammesse sono le
seguenti:
–
residenze
rurali ed edifici connessi alla conduzione dei fondi ed all'allevamento;
–
agriturismo;
–
destinazioni
residenziali comprendenti abitazioni e annessi quali locali tecnici,
autorimesse, locali di servizio; sono a tutti gli effetti compresi nelle
destinazioni residenziali gli spazi per l'esercizio di arti e professioni e di
attività artigianali direttamente collegati (in un'unica unità immobiliare) con
l'abitazione dei titolari e aventi superficie utile lorda non superiori a 100
mq.;
–
le destinazioni produttive compatibili con
la residenza e cioè le attività artigianali non nocive né moleste, magazzini e
depositi, esercizio di arti e professioni, aventi superficie utile lorda non
superiori a 150 mq. Non sono ammesse le destinazioni direzionali;
Nuove
destinazioni commerciali sono ammesse limitatamente alla vendita di prodotti
legati alle attività tradizionali tipiche delle zone rurali ed aventi
superficie utile lorda non superiori a 100 mq. Laddove esistano attualmente
destinazioni commerciali diverse da quelle suindicate, è consentito il loro
mantenimento;
–
le altre destinazioni compatibili con la
residenza comprendenti attività culturali, sportive, ricreative e associative,
spazi per servizi pubblici, attrezzature di interesse comune, e altre attività
limitatamente ai piccoli alberghi, ristoranti tipici connessi alla cucina
tipica locale ed alle produzioni agricole della zona, enoteche connesse alle
produzioni vinicole locali e delle colline novaresi, sale di spettacolo aventi
superficie utile lorda non superiori a 100 mq. connesse alle attività
compatibili con gli obiettivi del Piano particolareggiato;
Altre utilizzazioni del tutto
compatibili e meritevoli di incentivazione, delle risorse dell'area sono le
seguenti:
–
usi
ed attività naturalistiche: conservazione e gestione naturalistica del
patrimonio faunistico, floristico e boschivo, osservazione scientifica,
bird-watching.
–
selvicoltura
di alto fusto.
–
coltivazioni
biologiche con impiego di tecniche naturali.
Le utilizzazioni che si ritengono
scarsamente compatibili con le risorse dell'area sono le seguenti:
–
pioppicoltura
ed arboricoltura da legno;
–
selvicoltura
in bosco ceduo;
–
attività
produttive artigianali estranee alla tradizione.
Le utilizzazioni che si ritengono
totalmente incompatibili con le risolse dell'area, sono le seguenti:
–
impianti
estrattivi, attività di stoccaggio e lavorazione degli inerti;
–
attività
ed impianti industriali;
–
impianti
tecnologici, ivi compresi gli impianti per le reti di telefonia cellulare;
–
coltivazioni
intensive con forte impatto ambientale, in serra ed all'aperto;
–
allevamenti
intensivi con forte impatto ambientale. In particolare di suini, ovini e
pollame.
Le destinazioni ammesse negli edifici
posti all'interno delle aree di interesse storico e architettonico (nuclei
storici) e negli edifici di interesse storico e architettonico, vengono
specificati e limitati, per ogni singolo edificio, nella corrispondente scheda degli interventi (SI).
6. Interventi ammessi
6.1
Interventi di recupero dei fabbricati esistenti
Sono
consentiti interventi di:
1. manutenzione
ordinaria: le
opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici
esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche
alle strutture od all'organismo edilizio. Gli interventi che interessino l'esterno
degli edifici;
2. manutenzione
straordinaria: le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare od integrare i servizi
igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della
destinazione d'uso;
3. restauro
e risanamento conservativo:
gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio;
4. ristrutturazione
edilizia,
(limitatamente agli edifici di costruzione recente ed agli edifici antichi manomessi o alterati): gli interventi rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti;
5. recupero
del volume dei casseri,
dei sottotetti, dei loggiati, dei fienili, ecc. con le destinazioni d'uso di
cui all'articolo 1, purché contestualmente si proceda al recupero delle
caratteristiche tipologiche tradizionali dell'intero edificio oggetto di
intervento;
Nel recupero dei casseri, dei
sottotetti, dei loggiati e dei fienili posti all'interno di edifici nell'ambito
dei quali sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, è consentita
la costituzione di unità abitative autonome.
Per quanto riguarda eventuali
interventi sulla Cascina Cascinassa potrà essere aggiunta una sola ulteriore
unità abitativa.
6.2
Ampliamenti di edifici in cambio di miglioramenti ambientali e architettonici.
Agli
edifici insistenti sull'area sono estese le possibilità di ampliamento:
–
costruzione di autorimesse, tettoie, porticati,
volumi tecnici;
–
costruzione di accessori al servizio
del'abitazione (stenditoio, lavanderia, ricovero attrezzi da giardini, legnaia,
ecc.) per un massimo del 50% della SU dell'abitazione di pertinenza e con un
limite massimo di 25 mq. per ogni unità immobiliare;
–
ampliamenti e/o sovralzi di abitazioni
esistenti fino ad un massimo del 30% del volume esistente con un massimo di 150
mc. per alloggio nel rispetto dei seguenti indici parametrici:
a)
I.F.: 2 mc./mq.;
b)
H: 10 mt.;
c)
R.C.: 40%.
25
mq. sono comunque consentiti;
–
ampliamenti e/o sovralzi di abitazioni
unifamiliari al fine di aggiungere una nuova unità immobiliare per un massimo
di volume aggiuntivo pari a quello preesistente, comunque non superiore a 300
mc.;
–
ampliamenti di spazi destinati ad attività
non residenziali esistenti, purchè compatibili con le destinazioni previste dal
Piano in tali aree per un massimo di SU aggiuntiva pari al 30% di quella
esistente;
–
utilizzo di eventuali casseri esistenti ed
il recupero dei sottotetti entro la sagoma preesistente (laddove le dimensioni
degli stessi di configurano quali volumi esistenti dotati altresì delle
caratteristiche tecnico/sanitarie idonee a renderli abitabili) limitatamente
alle destinazioni residenziali;
–
le quote di ampliamento di cui al presente comma non si intendono
superabili con interventi successivi.
purché detti interventi siano
realizzati entro la sagoma e contestualmente si proceda al recupero delle
caratteristiche tipologiche tradizionali dell'intero edificio oggetto di
intervento.
6.3
Interventi di nuova edificazione
La
nuova edificazione è ammessa esclusivamente per i seguenti usi:
–
uso
agricolo, nelle aree e con le modalità specificate nelle norme seguenti;
–
uso
culturale, agrituristico, sportivo e ricreativo, nelle aree individuate e con
le modalità specificate nelle norme seguenti.
Detti interventi devono essere
realizzati:
–
entro
la sagoma;
–
con
il contestuale recupero delle
caratteristiche tipologiche tradizionali degli eventuali edifici annessi;
–
con
l'adozione di interventi di recupero e
di valorizzazione del paesaggio di cui al punto 6.5.
Il
rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione al Sindaco
di un atto di impegno dell'avente diritto, che vincoli a tempo indeterminato le
destinazioni d'uso previste per l'immobile.
6.4
Demolizioni
Sono ammesse le sole demolizioni di
fabbricati o di parti di fabbricati di recente edificazione.
6.5
Interventi di recupero e di valorizzazione del paesaggio
–
formazione
di cortine vegetali di mascheratura
–
eliminazione
delle recinzioni non compatibili
6.6
Interventi finalizzati ad una migliore fruizione dell'area
–
costruzione
di aree attrezzate con parcheggi di uso pubblico
–
arredo
vegetale
–
arredo
urbano
6.7
Fabbricati diroccati
È
ammessa la ricostruzione di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in
parte, a causa di eventi eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o
colposi, non imputabili al proprietario del bene o dell'avente titolo. La
ricostruzione può essere consentita con le preesistenti volumetrie, altezze, sagome,
superfici coperte, confrontanze, distanze dai confini e destinazioni d'uso,
oppure destinando gli edifici alle attività culturali, sportive, ricreative e
associative, spazi pubblici, attrezzature di interesse comune.
7. Aree
7.1
Aree di interesse storico e architettonico: Nuclei storici ed edifici di
interesse storico ed architettonico
Sono
le aree comprendenti:
1
I fabbricati di interesse storico:
-
chiesa romanica di San Michele
-
chiesa romanica di San Nicola
-
torre romanica della Baraggiola.
2
I nuclei storici
-
Cascina Baraggiola
-
Cascina Monello
3
Gli edifici di interesse storico e
architettonico:
-
Cascina Spinetta
-
Cascina Capricciosa
-
Cascina Ghiacciaia
-
Cascinassa.
All'interno di dette aree sono
consentiti gli interventi di recupero
(punto 6.1) e di eventuale ampliamento
(punto 6.2) dei fabbricati esistenti.
I
suddetti interventi devono essere realizzati nel rispetto delle presenti norme.
Demolizioni (punto 6.4) . Gli interventi di
demolizione sono consentiti ai soli fini di recuperare la sagoma originaria dei
fabbricati di antica edificazione, nonché per eliminare gli elementi estranei,
quali tettoie, sopraelevazioni, ampliamenti, recinzioni, impianti, edifici o
parti di edifici recenti non compatibili con le tipologie dei fabbricati
originari e tradizionali.
Sui
fabbricati di antica costruzione non sono ammessi interventi di sostituzione
edilizia (demolizione e ricostruzione).
Non
è ammessa la demolizione dei fabbricati di antica costruzione interessati da
dissesti statici. Questi devono essere sottoposti ad intervento di restauro e
consolidamento statico quali sottomurazioni, interventi con micropali,
iniezioni di malte, interventi a cuci e scuci,
inserimento di tiranti, formazione di cordoli
in cemento armato, o altri idonei interventi non distruttivi.
Sono
ammesse le sostituzioni delle strutture ammalorate in legno con nuove strutture
dello stesso tipo e materiale.
Edifici
sottoposti a vincolo monumentale.
Sui fabbricati sottoposti a vincolo monumentale, in base alla ex Legge 1089/39,
sono consentiti i soli interventi di restauro, previa autorizzazione rilasciata
dall'Autorità competente.
Fabbricati
diroccati . È ammessa
la ricostruzione di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a
causa di eventi eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non
imputabili al proprietario del bene o dell'avente titolo. La ricostruzione può
essere consentita con le preesistenti volumetrie, altezze, sagome, superfici
coperte, confrontanze, distanze dai confini e destinazioni d'uso, oppure destinando
gli edifici ad attività culturali, sportive, ricreative e associative, spazi
pubblici, attrezzature di interesse comune.
Trasferimento
di cubatura. All'interno
del nucleo storico della Cascina Baraggiola, oltre agli interventi precedenti,
è ammesso il trasferimento in altro sito, della cubatura dei casseri adiacenti
alla chiesa medievale ed alla torre di San Nicola, e dei volumi dei bassi
fabbricati prospettanti la strada, e l'utilizzo della cubatura trasferita per le
destinazioni di cui al punto 5, a condizione che i casseri ed i fabbricati
esistenti, adiacenti alla chiesa ed alla torre, i suddetti bassi fabbricati ed
i relativi terreni di pertinenza quali risultano indicati nelle mappe, siano
ceduti in proprietà all'Amministrazione Comunale, che li potrà recuperare o
ricostruire destinandoli ad uso pubblico, oppure demolire.
Nuovi
fabbricati. Sono consentiti solo per uso agricolo entro l'area
della Cascina Monello.
Aree
di uso pubblico –
Parcheggio pubblico. Sono aree destinate a migliorare la fruizione della zona
da parte del pubblico. E' prevista la demolizione delle recinzioni e dei
manufatti esistenti al loro interno e la sistemazione delle aree con
pavimentazioni, arredo urbano e vegetale di tipo idoneo.
Nell'area
corrispondente al mappale n. 500 è consentita la costruzione di un fabbricato
ad uso pubblico da destinare ad attività culturali, sportive, ricreative e
associative, spazi pubblici, attrezzature di interesse comune, con un massimo
di due piani fuori terra e avente SU non superiore a 70 mq..
Viene
mantenuto il diritto di passaggio al mappale n. 899 dalla Via Baraggiola, ad
ovest del mappale stesso; la posizione del passaggio attuale potrà tuttavia
essere modificata in fase di attuazione e spostata laddove risulti opportuno
per il pubblico interesse.
7.2
Aree di salvaguardia geologica, ambientale e paesaggistica
Sono le aree prevalentemente coperte
dal bosco, che costituiscono la maggior parte della superficie dell'area.
In
dette aree sono consentiti i seguenti interventi:
–
miglioramento
del bosco;
–
reimpianto
della coltivazione della vite in aree già coltivate documentate nei catasti
storici.
–
sistemazione
e ricostruzione del paesaggio;
–
manutenzione
e miglioramento delle infrastrutture esistenti quali: strade, ponti, fossi,
muretti a secco;
–
manutenzione
e restauro dei casini delle vigne;
–
realizzazione
della segnaletica e dell'arredo dell'area;
–
realizzazione
di percorsi attrezzati;
–
realizzazione
di attrezzature per la fruizione culturale e naturalistica dell'area, quali
passerelle, posti d'osservazione chiusi e/o coperti, torri d'osservazione, ecc.
I
casini delle vigne possono essere riutilizzati per attività agricole e
agrituristiche, ricreative, sportive, culturali compatibili con gli obiettivi
del Piano.
7.3
Aree agricole di interesse ambientale e
paesaggistico attrezzate per la fruizione agrituristica, sportiva, ricreativa e
culturale
Sono aree prossime alle vie di
collegamento con la città entro cui è stata in prevalenza abbandonata
l'attività agricola, che in parte sono già dotate di infrastrutture, e che
presentano particolare vocazione per la fruizione agrituristica, sportiva,
ricreativa e culturale.
In
queste aree, oltre agli interventi previsti per le aree agricole e per le aree
di salvaguardia ambientale e
paesaggistica sono ammessi, all'interno delle aree individuate in cartografia,
i seguenti interventi:
–
la
costruzione di impianti per lo sport all'aperto di limitate dimensioni che non
prevedano l'uso di materiali cementizi e bituminosi;
–
la
costruzione di piccole tettoie attrezzate (gazebo) aventi una superficie
coperta non superiore a mq. 30;
–
la
realizzazione di campi attrezzati per l'equitazione (maneggi) comprese le
scuderie, la club house, servizi igienici, docce e spogliatoi, depositi e
fabbricati accessori, nonché n. 1 maneggio coperto da esercitazione per ogni
campo attrezzato;
–
la realizzazione di aree attrezzate per lo svolgimento di
attività agrituristiche, culturali, sportive e ricreative aperte al pubblico,
che potranno comprendere fabbricati da destinare a:
a)
servizi igienici, docce e
spogliatoi;
b)
piccole
strutture ricettive di tipo alberghiero o extralberghiero, attrezzate per il
pernottamento, costituite da locali di soggiorno/reception, un massimo di n. 10
camere con bagni per complessivi 20 posti letto di mq. 35 di SU per ogni
camera, poste all'interno di un'unica struttura ad un piano o in bungalows
indipendenti;
c)
strutture per la ristorazione
comprensive di sale per colazione, cucine, servizi igienici e locali accessori
per un massimo di 150 mq. di SU;
d)
locali
per la didattica;
e)
strutture per lo sport, comprensive
di locale per lo svolgimento di attività sportiva al coperto, servizi igienici,
docce e depositi per un massimo di 100 mq. di SU;
f)
depositi di materiali e attrezzature
di limitate dimensioni a servizio delle destinazioni sopra indicate;
–
la
realizzazione di aree attrezzate a campeggio per turismo a piedi e cicloturismo
(tende e 2-3 posti), per una superficie massima di mq. 1.000: queste aree
devono essere allestite con fondo a prato e devono essere prive di strutture
fisse e di manufatti cementizi e bituminosi: i locali per servizi igienici,
docce, ristorazione, ecc. devono essere reperiti nelle altre strutture del
presente articolo. Non sono ammessi l'accesso né il ricovero o la sosta di
camper, roulotte e similari;
–
la
costruzione di laghetti/piscine naturali, ovvero realizzati con forme
articolate e materiali naturali che si integrino in modo ottimale nell'ambiente
circostante, destinati al nuoto o alla pesca, che presentino una superficie
dello specchio d'acqua non superiore a mq. 150; è consentita la realizzazione
di un solo laghetto/piscina naturale per ogni area attrezzata;
–
la
costruzione di locali ad uso abitazione del custode di superficie utile non
superiore a 70 mq.. Non è ammessa la costruzione di altri fabbricati ad uso
residenziale;
–
gli
interventi di recupero dei fabbricati esistenti di cui al punto 6.1;
–
l'altezza
dei fabbricati non potrà essere superiore a mt. 5,50 al colmo della copertura
Superfici
ammesse per le nuove costruzioni.
I fabbricati fissi, escluso il maneggio coperto, potranno essere realizzati
considerando un UF = 0,02 (mq./mq.), e riferito alla SF dei terreni di
proprietà rientranti nel presente articolo, con un limite massimo di mq. 1.200
di SU.
Le
nuove costruzioni dovranno essere ubicate all'interno delle aree individuate
come "zone destinate alle infrastrutture agrituristiche, sportive e
ricreative".
Nelle
"zone destinate alle infrastrutture agrituristiche, sportive e ricreative"
delle Cascine Cercera, Capricciosa e Ghiacciaia, gli spazi destinati ad
abitazione del custode ed a piccole strutture ricettive di tipo alberghiero o
extralberghiero, dovranno essere reperiti all'interno degli edifici esistenti,
ed i nuovi fabbricati destinati alle rimanenti funzioni potranno essere
realizzati considerando un UF = 0,02 (mq./mq.), e riferito alla SF dei terreni
di proprietà rientranti nel presente articolo.
Nella
"zona destinata alle infrastrutture agrituristiche, sportive e ricreative"
della Cascina Baraggiola, i nuovi fabbricati
potranno essere realizzati considerando un UF = 0,02 (mq./mq.), e
riferito alla SF dei terreni di proprietà rientranti nel presente articolo. Per
l'edificio corrispondente al mappale n. 899, sono ammessi sia gli interventi di
recupero di cui al punto 6.2, punti 1 e 2, oppure la sua demolizione e
ricostruzione conservando il medesimo volume.
Nella
"zona destinata alle infrastrutture agrituristiche, sportive e ricreative"
della Cascina Baraggiola corrispondente al mappale n. 500 del Foglio n. 2 non
sono ammesse la costruzione del maneggio coperto e della piscina. Inoltre l'area
da adibire a campeggio dovrà rientrare all'interno della rispettiva "zona
destinata alle infrastrutture agrituristiche, sportive e ricreative".
I
maneggi coperti
potranno avere una superficie coperta massima di 700 mq., e dovranno essere
ubicati in posizioni defilate rispetto ai principali coni visivi.
7.4
Aree agricole
Sono le rimanenti aree prevalentemente
collinari, su cui si svolgono le attività agricole, in particolare la
coltivazione della vite.
In
queste aree, oltre agli interventi previsti per le aree di salvaguardia
geologica, ambientale e paesaggistica sono ammessi i seguenti interventi:
–
la
manutenzione delle infrastrutture esistenti a servizio delle attività agricole.
–
la
costruzione di piccoli capanni per il ricovero degli attrezzi per la
viticoltura, secondo lo schema indicato nelle schede tipologiche.
–
i casini delle vigne esistenti possono essere
riutilizzati per le attività agricole,
ricreative, sportive, culturali, agrituristiche; i casini delle vigne diroccati possono essere ricostruiti con le
destinazioni suddette.
Gli
interventi di costruzione dei capanni per il ricovero degli attrezzi e per la
riutilizzazione o ricostruzione dei casini
delle vigne, sono ammessi solo a condizione che il proprietario si impegni
al reimpianto della vite ove scomparsa e al mantenimento della coltivazione
della vite ove esistente, e purché questa conservi preferibilmente l'impianto
tradizionale alla maggiorina, e
comunque con impiego di sostegni tradizionali in legno.
7.5
Aree di espansione delle infrastrutture agricole
Sono le aree destinate all'espansione
delle infrastrutture necessarie all'attività delle aziende agricole.
All'interno
di queste aree è permessa la realizzazione di nuovi fabbricati che siano
destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti delle aziende agricole esistenti, nonché dei fabbricati di
servizio ed accessori necessari.
Non
sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazione.
All'interno
di queste aree sono ammessi interventi di nuova edificazione tramite singolo
permesso per costruire, nel rispetto degli indici e prescrizioni seguenti:
–
RC
= 40%
–
H
= 6,50 mt. Fanno eccezione i silos ed altre attrezzature speciali a "torre".
Gli
interventi di nuova edificazione ad uso fienile, stalle e sale mungitura,
deposito attrezzi e macchine agricole, dovranno essere realizzati nel rispetto
della tipologia con copertura a due
falde, aperti o chiusi (vedi schede tipologiche).
Le
nuove infrastrutture agricole dovranno essere opportunamente mascherate da
cortine arboree di essenze vegetali autoctone, nel rispetto delle schede
tipologiche (ST) allegate.
Il
rilascio del Permesso per costruire è subordinato alla presentazione al Sindaco
di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda il mantenimento della
destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola, ai sensi dell'articolo
25 della L.R. n. 56/77.
7.6
Aree urbanizzate di recente edificazione
Sono le aree su cui insistono fabbricati
recenti, ubicate entro l’ambito di che trattasi. Per queste aree sono ammessi
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero del volume dei
sottotetti, ecc. con le destinazioni d'uso di cui al punto 5.
Sui
fabbricati esistenti, gli interventi di recupero di cui al punto 6.1 possono
essere realizzati conservando le tipologie e materiali esistenti.
Sui
fabbricati sono ammessi ampliamenti come già descritti nel
precedente punto "6.2 Ampliamenti di
edifici in cambio di miglioramenti ambientali e architettonici" del
presente articolo) sia
con destinazione residenziale, sia non residenziale in atto, purché
contestualmente siano posti in atto:
–
interventi
di recupero e di valorizzazione del paesaggio di cui al punto 6.5;
–
interventi
finalizzati ad una migliore fruizione dell'area di cui al punto 6.6.
Per
gli edifici insistenti sul mappale n. 997 del Foglio n. 2, gli Interventi vanno
realizzati in conformità delle prescrizioni delle presenti norme e delle schede
tipologiche (ST). Su detto mappale è ammesso il mantenimento della destinazione
d'uso attuale.
Per
l'edificio insistente sui mappali n. 957 e n. 959 del Foglio n. 2, gli
interventi di ampliamento devono essere realizzati con caratteristiche
tipologiche formali equivalenti, per tipologia e qualità dei materiali, a
quelle dell'edificio a fronte della Strada Statale n. 142
Parcheggi di uso
pubblico. In caso di
ampliamento dei fabbricati dovranno essere previsti parcheggi di uso pubblico
nella misura del 100% della SU lorda per insediamenti commerciali e nella
misura del 50% della SU lorda per le altre destinazioni ammesse.
7.7
Aree interessate da vedute paesaggistiche da tutelare
Sono le aree aperte, prevalentemente
prative e pianeggianti, di particolare pregio paesaggistico e che incrociano i
campi di veduta principali.
In
queste aree non è consentita la realizzazione di manufatti, recinzioni,
fabbricati, impianti esterni o infrastrutture di alcun tipo.
Sono
consentiti gli interventi di recupero e valorizzazione del paesaggio di cui al
punto 6.5, e cioè:
–
formazione
di cortine vegetali di mascheratura
–
eliminazione
delle recinzioni non compatibili.
7.8
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
Gli interventi ricadenti all’interno di
queste aree sono condizionati al rilascio di autorizzazione da parte del
presidente della Giunta Regionale o del Sindaco secondo i disposti del R.D.
n°3267 del 30.12.1923, del R.D. n°215 del 13.2.1933, della L.R. n°45 del
9.8.1989 e loro modifiche e integrazioni.
Le
relazioni geologiche e geotecniche dovranno esaminare prioritariamente le
condizioni di stabilità naturale dei pendii e quelle determinate
dall’intervento, con particolare
riferimento alla stabilità dei fronti di scavo dei riporti, delle opere di sostegno, ecc., soprattutto in
relazione alla eventuale presenza di fenomeni di ruscellamento concentrato, di
circolazione di acque sotterranee ed eventualmente di terreni geotecnicamente
mediocri.
7.9
Aree di nuova edificazione a densità ridotta
Sui terreni corrispondenti ai mappali
n. 260, 261, 265, 266, 267, 268 – foglio n. 11 – del NCT è prevista l'edificazione
a densità ridotta nel rispetto delle seguenti norme:
Destinazioni
1.
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle
residenziali comprendenti abitazioni e annessi quali locali tecnici,
autorimesse, locali di servizio, sono a tutti gli effetti compresi nelle
destinazioni residenziali gli spazi per l'esercizio di arti e professioni e di
attività artigianali direttamente collegati (in un'unica unità immobiliare) con
l'abitazione dei titolari ed eventuale superfici utile lorda non superiore a
100 mq.;
2.
Sono inoltre ammesse destinazioni
compatibili con la residenza (fino ad un massimo del 25% del volume complessivo
previsto da ciascun piano esecutivo convenzionato o da ciascun intervento
diretto tramite singolo permesso di costruire) comprendenti:
attività
artigianali non nocive né moleste, magazzini e depositi, attività commerciali
(nei limiti previsti dall'"art. 15 Norme generali per le attività commerciali")
e direzionali, esercizio di arti e professioni;
attività
culturali, sportive, ricreative e associative, servizi pubblici, attrezzature
di interesse comune, alberghi, ristoranti, bar e spettacolo.
Tipi
di intervento e modalità di attuazione
Gli
interventi sono ammessi tramite permesso di costruire singolo.
Indici
e prescrizioni
L'indice
di fabbricabilità fondiaria (IF) massimo ammesso è pari a 1 mc./mq.;
In
tutti gli interventi l'altezza (H) massima ammessa è pari a mt. 10 con un
massimo di tre piani di abitazione;
In
tutti gli interventi devono essere rispettati gli indici e le prescrizioni
seguenti:
a)
RC= 40% della SF di ciascun lotto di intervento:
b)
Per
quanto riguarda i parcheggi
b.1) per edifici o parti di edifici a destinazione
residenziale: 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione ai sensi della Legge n. 122 del 24/03/1989;
b.2) per edifici o parti di edifici a destinazione
industriale e artigianale: 15% della SU;
b.3) per edifici o parti di edifici a destinazione
direzionale, ricettivo - alberghiera: 30% della SU;
b.4) per edifici a destinazione commerciale la quota
di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norma dell'art.
21, 1^ e 2^ comma L.R. 56/77 e s.m.i. è reperita in aree private per il
soddisfacimento delle norme dell'art. 41 sexies della Legge 1150/42, così come
modificato dalla Legge 122/89;
Deve inoltre essere
prevista una quota di parcheggi pubblici e/o
di uso pubblico per le destinazioni diverse dalla residenza con riferimento
all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i..
8. Norme generali estese all’intera area
8.1
Norme relative alla aree boscate
La vegetazione d'alto fusto viene
sottoposta a vincolo di tutela e deve essere oggetto di costante manutenzione
ordinaria. L'abbattimento è consentito unicamente nei casi in cui siano
presenti valide motivazioni scientifiche, in presenza di un'indagine
fitopatologica che certifichi le condizioni di vetustà e di instabilità degli
esemplari.
Nelle
aree boscate poste all'interno dell’ambito di che trattasi, gli interventi
ammessi di modificazione delle condizioni ambientali sono i seguenti:
1.
gestione
naturalistica, interventi di conservazione e ripristino o rinaturalizzazione
del suolo, senza consistenti modificazioni dello stato dei luoghi;
2.
interventi
di conservazione e ripristino con modificazioni anche sensibili dello stato dei
luoghi e successiva rinaturalizzazione, anche di aree agricole la cui gestione
resti affidata ai conduttori;
3.
interventi
agroforestali, sistemazione agricola del suolo senza consistenti modificazioni
dello stato dei luoghi;
4.
interventi
e gestione dei terreni agricoli e forestali in termini di tecniche agricole e
sistemazioni del suolo convenzionali;
5.
interventi
e gestione dei terreni agricoli e forestali, finalizzata a ridurre l'impatto
ambientale e valorizzare il paesaggio e le colture agrarie, attraverso la
forestazione, naturalizzazione, introduzione di vegetazione autoctona;
6.
miglioramenti
fondiari, quali ricomposizione fondiaria, bonifica dei fondi degradati ed
occupati da vegetazione infestante.
I
boschi di invasione, i cedui in evoluzione per abbandono dei turni di taglio e
le fustaie devono essere sottoposti ad interventi di selvicoltura naturalistica
ed ambientale. I tagli a raso nelle fustaie e la ceduazione sono vietati.
Nei
boschi che hanno subito processi di degrado di origine antropogena con
impoverimento floristico progressivo, si deve provvedere al rinfoltimento e ad
attuare piantagioni intercalari di collegamento, impiegando specie arboree
adeguate ed idonee, quali farnia, carpino, ontano nero, ciliegio selvatico,
frassino maggiore e tiglio selvatico con inserimento anche di arbusti
spontanei.
E'
altresì vietato l'inserimento di pioppi ibridi nelle formazioni forestali
esistenti, nonché nelle aree a vegetazione naturale e seminaturale in
evoluzione.
Gli
usi agroforestali sono orientati ad incrementare la qualità ambientale dell'agroecosistema,
a valorizzare il paesaggio agrario, al rispetto dell'ecosistema collinare. Tali
orientamenti sono recepiti dagli strumenti di politica settoriale agricola.
Pertanto
le aree agricole sono soggette, ai sensi dell'articolo 29 comma 3 della L.R. n.
12/90 alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole
insediate in aree protette, da programmi regionali attuativi di norme ed
iniziative comunitarie nazionali e regionali e finalizzati a ridurre l'impatto
ambientale delle tecniche agricole e ad accrescere la naturalità delle aree
coltivate. Valgono inoltre le priorità stabilite dai vigenti programmi
regionali pluriennali redatti ai sensi dei Regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92.
Le
condizioni relative alle attività agricole e le modalità di intervento indicate
hanno soltanto valore di indirizzo ai fini dell'applicazione delle politiche di
settore regionali e comunitarie.
Il
taglio di filari, siepi campestri ed alberi isolati è consentito purché si
provveda al trapianto all'atto del taglio medesimo.
Le
piantumazioni industriali presenti nelle aree agricole industriali presenti
nelle aree agricole interne all'area non possono essere ampliate a scapito
delle coltivazioni agricole e delle aree naturalistiche; sono consentite la
trasformazione nel senso della naturalizzazione forestale, e la riconversione a
coltivazioni agrarie tradizionali.
8.2
Norme a tutela dei valori paesistici
Ai fini della conservazione dei valori
paesistici, nell'intera area non sono consentiti gli interventi di seguito
elencati:
–
la
costruzione di box esterni per uso autorimesse.
–
la
realizzazione di nuovi impianti aerei elettrici, telefonici comprensivi delle
antenne di telefonia cellulare, ecc..
–
la
costruzione di nuovi impianti artigianali e industriali che presentino
caratteristiche tipologiche e/o di materiali in contrasto con quelle esistenti
nel sito.
–
il
deposito o l'abbandono di macchinari, materiali e rifiuti di qualsiasi genere.
–
la
demolizione o l'alterazione degli antichi muretti a secco di sostegno e di
delimitazione dei terreni.
–
la
demolizione o l'alterazione delle antiche pavimentazioni a ciottoli della
viabilità esistente.
–
i
movimenti di terra che possano alterare l'attuale morfologia del terreno.
–
la
distruzione o il danneggiamento dei massi erratici esistenti.
–
l'installazione
di cartelloni stradali pubblicitari di alcun tipo. Tale divieto vige anche per
le fasce di rispetto della tangenziale e della Strada Provinciale n. 142 confinanti
con l'ambito di che trattasi.
–
In
tutti gli interventi sui fabbricati esistenti e nelle nuove edificazioni si
devono prevedere ed eseguire le opere di sistemazione e modellazione del
terreno necessarie a raccordare adeguatamente i manufatti con le aree
circostanti. Si dovrà inoltre piantumare il terreno con prato o adeguate specie
vegetali.
I
progetti dei nuovi fabbricati e degli interventi sui fabbricati esistenti, che
comportino opere superiori alla semplice manutenzione ordinaria ed alle opere
interne, devono essere integrati da uno studio di inserimento paesaggistico
delle opere previste, completo di documentazione fotografica dello stato di
fatto e di elaborati grafici delle parti in progetto.
Gli
interventi dovranno acquisire il preventivo parere vincolante da parte della Commissione
Locale del Paesaggio, istituita dalla L.R. n. 32 del 01/12/2008 e s.m.i..
8.3
Specie vegetali
Le specie vegetali da utilizzare per
le cortine e per le piantumazioni decorative dei cortili, dovranno essere scelte
tra quelle autoctone.
Le
cortine vegetali di mascheratura potranno essere interrotte in corrispondenza
degli accessi ai fondi esistenti, o laddove si rendesse necessario aprire nuovi
accessi.
8.4 Uso dei materiali, forme e
caratteri costruttivi degli edifici
I materiali da utilizzare, le forme ed
i caratteri costruttivi in generale degli edifici, devono essere adeguati alle
preesistenze tradizionali limitrofe, con particolare riguardo alle pendenze,
agli sporti ed all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei
materiali di facciata e di copertura, che devono essere omogenei rispetto a
quelli locali di tradizione storica, secondo le schede tipologiche allegate,
con esclusione assoluta di rivestimenti, trattamenti, materiali, colori che
producano l'emergenza percettiva dell'edificio dal contesto.
Materiali. Gli interventi dovranno essere
realizzati unicamente con l'impiego di materiali tradizionali:
–
le
murature nuove dovranno essere realizzate preferibilmente in pietrame a vista,
con impiego di pietre squadrate d'angolo
e ciottoli e pietrame legati con malta di calce bianca, oppure in mattone pieno
di recupero faccia vista (nel caso di edifici contigui a edifici preesistenti
realizzati con mattone faccia vista);
–
nel
caso di interventi su edifici esistenti che presentino murature in pietra a
vista, le integrazioni ed i completamenti devono essere realizzati con identico
tipo di muratura. Analogamente, saranno impiegati mattoni di recupero a faccia
vista nel caso di integrazione e completamenti di edifici in cui sia utilizzato
detto materiale.
–
le
pietre da utilizzarsi nei vari elementi strutturali o decorativi, tipo mensole,
cornici, basamenti, ecc., devono essere di tipo tradizionale: granito o beola,
e devono provenire da cave piemontesi. La lavorazione delle superfici deve
essere a bocciarda grossa e preferibilmente spuntatura a mano.
–
gli
intonaci dovranno essere a base di calce ed in totale assenza di cemento.
–
le
coperture dovranno essere realizzate utilizzando coppi antichi di recupero, o
coppi fatti a mano delle stesse dimensioni, tipo e colore di quelli
tradizionali. I coppi antichizzati sono accettabili esclusivamente se analoghi
a quelli antichi per dimensioni, tipo, colore ed effetto estetico in generale, a
giudizio della Commissione Edilizia.
–
le
strutture dei tetti e dei balconi
dovranno essere realizzate in legno asciato, opportunamente trattato e
antichizzato con l'impiego di oli e cere mordenzati.
–
I
serramenti ed i parapetti dei balconi (lobbie) dovranno essere realizzati in
legno, opportunamente trattato e antichizzato con l'impiego di oli e cere
mordenzati.
–
Per
i parapetti dei balconi (lobbie) è ammesso l'utilizzo temporaneo di mezzi di
protezione quali reti o altro, purchè ben integrati nel contesto, nel caso si
preveda l'esistenza di situazioni di pericolo oggettivo, quali la presenza di
bambini piccoli , persone anziane o disabili.
–
Le
chiusure esterne dovranno essere realizzate con antoni in tavole di legno,
opportunamente trattato e antichizzato con l'impiego di oli e cere mordenzati.
I vuoti dei fienili, casseri, ecc, potranno essere chiusi con soli serramenti
vetrati, come sopra indicato. Non sono consentiti gli avvolgibili.
–
le
pavimentazioni degli spazi aperti dovranno essere realizzate in terra battuta,
o in ciottoli di fiume non legati con malta come indicato per le pavimentazioni
stradali; i marciapiede potranno essere realizzati in lastre di beola squadrate
e piccozzate a mano.
–
la
tinteggiatura delle parti intonacate potrà' essere realizzata esclusivamente
con prodotti a calce. Sono vietati gli intonaci plastici e le strollature.
–
i
canali di gronda, i pluviali, le scossaline e le altre opere da lattoniere
dovranno essere realizzata in lamiera di rame o piombo (raccordi);
–
non
è consentito l'uso di opere in acciaio, alluminio, pvc, o altri materiali
moderni per parapetti, cancelli, cancellate, serramenti ed altri particolari
costruttivi di finitura.
–
non
è consentito l'uso di materiali di rivestimento tipo piastrelle o lastre di
pietra, né di materiali tipo falso legno, falsi mattoni, falsa pietra.
–
non
è consentito il mantenimento a vista di materiali destinati ad essere
ricoperti, tipo blocchi di cemento, laterizi e mattoni, calcestruzzo armato.
Limitatamente
ai nuovi fabbricati agricoli ubicati nelle aree di espansione delle infrastrutture
agricole di cui al punto 7.5, si può derogare dalle presenti norme relative ai
materiali di copertura, purché le costruzioni siano eseguite nel rispetto delle
indicazioni contenute nel Piano.
Forme
degli edifici. Nel
caso di nuova edificazione o di ampliamento di fabbricati esistenti, si
dovranno adottare per gli stessi forme e proporzioni omogenee rispetto agli
edifici locali di tradizione storica.
8.5 Recinzioni
Sulle recinzioni esistenti è
consentita la sola manutenzione ordinaria.
In
caso di rifacimento di recinzioni esistenti è obbligatoria la loro sostituzione
con recinzione in legno con montanti infissi direttamente nel terreno, con
cancelli dello stesso disegno.
Sono
consentite nuove delimitazioni degli spazi destinati allo stazionamento ed al
pascolo degli animali, con l'impiego di steccati in legno del tipo su indicato.
Sono
consentiti nuovi steccati per la delimitazione degli spazi destinati agli
animali da cortile, con l'impiego di steccati in legno, con cancelli dello
stesso disegno.
Sono
consentite le delimitazioni delle aree a pascolo con fili elettrificati.
Non
e' consentita la costruzione di nuove recinzioni di altro tipo, né di
delimitazioni in rete metallica.
In
caso di interventi sugli edifici del tipo di cui ai punti 6.1.2 – 6.1.3 – 6.1.4
– 6.1.5, e di cambi di destinazione d'uso, è obbligatoria la sostituzione delle
recinzioni non compatibili con il modello sopra indicato.
8.6
Colori
I colori degli intonaci devono essere
a base di terre naturali; queste potranno variare per intensità e tonalità.
Non
è ammesso l'utilizzo del colore bianco, se non come decorazione tipo cornici
delle aperture e fasce marcapiano.
Nelle
incorniciature sono altresì ammessi colori d'accento, limitati a bordi e
filetti.
La
libertà della scelta del colore è limitata solo dalla non ripetitività della
tinta delle facciate contigue.
I
materiali da utilizzare dovranno essere a base di calce, e dovranno essere
stesi a velature successive semitrasparenti, in modo da ottenere un effetto non
pennellato.
Le
parti in legno dovranno essere trattate con prodotti a base di oli naturali o
cere, mordenzate nel colore noce scuro. Non sono ammessi prodotti filmogeni né
che presentino un effetto lucido.
Le
parti in ferro potranno essere trattate con olio bruciato o petrolio, oppure
essere verniciate con prodotti ferromicecei di aspetto opaco.
8.7
Scavi in zone di interesse storico e architettonico
Considerando l'interesse archeologico
delle aree storiche della Corte di Baraggiola e di San Michele, i lavori di
scavo inerenti le fondazioni, le fognature, le opere di urbanizzazione, gli
impianti e tutti gli scavi in genere, ricadenti nella aree di interesse storico
e architettonico su cui insistono le chiese di San Michele e di San Nicola
devono essere assistiti da personale competente accreditato presso la
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichità
Egizie.
8.8
Viabilità e parcheggi
Le pavimentazioni ad acciottolato
esistenti dovranno essere sottoposte ad opere
di manutenzione e di restauro. Le parti mancanti dovranno essere
ricostruite.
Le
pavimentazioni stradali dovranno essere realizzate esclusivamente con: 1) terra
stabilizzata; 2) acciottolato tradizionale su fondazione in terra e sabbia; 3)
materiali ecologici tipo bio strasse. Nel caso in cui vengano ripristinati i
ciottoli gli stessi dovranno avere una pezzatura ed una qualità di materiale e
di posa identiche a quelle tradizionali.
Le
scarpate e le banchine dovranno essere modellate ed inerbite.
I
muri di sostegno dovranno essere realizzati con pietrame a secco di tipo
identico a quello esistente.
I
ponti e le passerelle sui corsi d'acqua, sia pedonali che carrabili, dovranno
essere realizzate in legno.
Gli
scoli dei fossi sottopassanti la sede stradale dovranno essere coperti con
lastroni di pietra a spacco di tipo identico a quelli esistenti.
I
fossi dovranno essere inerbiti e/o consolidati con tecniche di ingegneria
naturalistica.
Le
traverse superficiali per lo scolo delle acque dovranno essere realizzate in
legno.
Le
aree di parcheggio potranno essere pavimentate con materiali identici a quelli
indicati per le pavimentazioni stradali oppure, nel caso di parcheggi posti all'interno
di aree prative, con l'impiego di pavimentazione erbosa armata a scomparsa a
nido d'ape.
Le
aree di parcheggio dovranno essere di limitate dimensioni e frammezzate e
contornate con arbusti ed alberature del tipo indicato nelle tabelle allegate,
al fine di mascherare alla vista le auto posteggiate.
L'accesso
dei veicoli a motore dovrà essere regolamentato e segnalato. Le strade saranno
così classificate:
–
strade
ad accesso libero;
–
strade
ad accesso limitato ai mezzi agricoli e di servizio;
La
viabilità ad accesso libero disporrà di segnali stradali di tipo unificato.
Tutte
le strade saranno dotate di segnaletica per l'orientamento e l'indicazione dei
percorsi consigliati. Detta segnaletica dovrà essere realizzata in legno ed
altri materiali naturali.
In
particolari circostanze, il Sindaco può autorizzare la liberalizzazione d'uso
delle strade ad accesso limitato.
Le
strade di accesso libero dovranno essere munite di appositi dossi, da
realizzare in legno o con blocchetti di pietra, con funzione di dissuasori al
fine della riduzione della velocità degli autoveicoli.
Le
strade interpoderali esistenti e le aree di parcheggio pubblico indicate negli
elabora di piano saranno acquisite tramite esproprio, oppure verranno
perfezionati accordi bonari per la cessione delle aree all'Amministrazione
Comunale alla quale spetterà la manutenzione delle stesse.
8.9
Percorsi attrezzati interdetti alle auto
All'interno dell'area è consentita la
realizzazione di percorsi attrezzati del seguente tipo:
percorsi
a cavallo
–
piste
ciclabili;
–
sentieri
autoguidati (con supporto segnaletico o cartaceo) botanico-naturalistico-geologico
–
percorsi
per birdwatching;
–
percorsi
naturalistici per disabili;
–
percorsi
ginnici – percorsi vita
e
della relativa attrezzatura e segnaletica, da realizzare in legno e materiali
naturali.
8.10
Edifici e beni sottoposti a speciale vincolo
Quanto stabilito nei precedenti punti
è da considerarsi vincolante salvo le diverse prescrizioni che dovessero
provenire dalle Autorità competenti.
9. Durata del Piano Particolareggiato e norme da
applicarsi alla sua scadenza.
Il Piano Particolareggiato ha la
durata di anni 10 (dal 09/10/2008 data di pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione
della Giunta Regionale n. 29-9696 del 30/09/2008 di approvazione del piano).
Alla
scadenza del Piano Particolareggiato, si applicheranno comunque le norme dello
stesso, e tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle
schede monografiche degli interventi, delle Schede tipologiche (ST), delle
Schede degli interventi (SI) e delle Tavole di indirizzo paesaggistico (TI) del
Piano Particolareggiato e previa acquisizione del parere vincolante della Commissione
Locale del Paesaggio, istituita dalla L.R. n. 32 del 01/12/2008 e s.m.i..