1. Definizione
L'area normativa comprende ambiti da
dedicare alle pratiche agrarie.
2. Obiettivi
Obiettivi generali del Piano sono:
–
Consolidamento e qualificazione delle
attività agricole;
–
Tutela e valorizzazione del paesaggio
agrario;
–
Promozione di attività agrituristiche e
di sviluppo sostenibile legate al tempo libero, alla cultura, allo sport e alla
salute;
–
Promozione di attività florovivaistiche.
3. Indirizzi di intervento
territoriali
L'indirizzo per l'area normativa è
Tutela e Valorizzazione.
4. Destinazioni d'uso
L'area normativa è destinata alle
attività agricole.
E’ ammessa la realizzazione di
struttura ed attrezzature per l’allevamento ed il ricovero di animali da
compagnia (cani, cavalli, ecc..).
Per gli edifici esistenti non
utilizzati dalle attività agricole sono ammesse le destinazioni: Residenza,
Attività di servizi e di interesse pubblico a condizione che l’intervento di recupero:
- non richieda l'apertura di nuove strade di
accesso;
- le volumetrie a destinazione non agricola
residenziale dovranno essere recuperate con un massimo pari al 30% dell’esistente,
al fine di dotare la dismessa residenza agricola degli adeguamenti igienico -
funzionali necessari ai nuovi standard abitativi, ma non creando incrementi di
CIR non quantificati nel bilancio complessivo del PRGC.
All'interno
di tali aree possono essere installati impianti stradali di distribuzione
carburanti per autotrazione riconducibili a stazioni di rifornimento e stazioni
di servizi nel rispetto della specifica normativa vigente in materia nonché nel
rispetto dei commi successivi.
5. Interventi sul suolo
Sono vietati interventi di movimentazione
del suolo e modificazione delle quote.
Le
recinzioni ammesse nelle aree agricole esclusi i lotti
di diretta pertinenza degli edifici, non devono superare l'altezza di mt. 2,00 e devono essere costituite
unicamente da rete metallica con pali infissi nel terreno; possono altresì
essere costituite da siepi o sistemi cespugliati continui, nel
rispetto del Regolamento Edilizio.
Le piste
forestali dovranno essere ad esclusivo utilizzo delle attività
agrosilvopastorali e realizzate nelle forme e nei modi previsti dal regolamento
8/R del 20 settembre 2011 "Regolamento
forestale in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio
2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei
regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R , 3
agosto 2011, n. 5/R” .
Inoltre dovranno avere un fondo
naturale o stabilizzato con inerte di cava, comunque privo di legante
bituminoso.
È ammessa la realizzazione di impianti
sportivi di supporto all'attività di ospitalità agrituristica (piscina, tennis,
ecc.) con il massimo rispetto della vegetazione esistente e senza alterare i
profili del suolo.
Ogni intervento deve dedicare la
massima cura al sistema esistente di scolo delle acque, integrando con azioni
di manutenzione i fossi ed i manufatti esistenti.
Ogni intervento di realizzazione di
edifici e impianti, comprese serre e impianti sportivi di supporto, deve essere
accompagnato da azioni di inserimento paesistico, mediante la piantumazione di
filari alberati e di arbusti su almeno tre lati.
Per serre e
tunnel
Altezza:
massima
al colmo 4,5 metri
Distanza dal confine stradale e dal
confine (Ds e Dc):minimo 10 metri.
Superficie massima copribile con serre
o tunnel: 30%
La realizzazione di serre e tunnel è
riservata ad imprenditori agricoli ai sensi della Legge 153/75, Legge 352/76, L.R.
27/75, L.R. 18/82.
La realizzazione di serre dovrà
garantire, soprattutto in presenza di edifici
limitrofi di tipo tradizionale, un armonico e coerente inserimento delle nuove
volumetrie, nel pieno rispetto dei caratteri tipologici e dimensionali, nonché
dei materiali costruttivi e delle finiture esterne, presenti su tali
preesistenze e comunque sul tessuto edilizio circostante.
6. Interventi sugli edifici
esistenti
Sugli edifici esistenti regolarmente
assentiti, effettivamente utilizzati per le destinazioni ammesse per il lotto,
sono ammessi i seguenti interventi, come descritti all'articolo "6 – Tipi
di intervento" delle N.T.A.:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro
conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A e
di tipo B, demolizione e ricostruzione, ricostruzione edilizia, ampliamento e
sopraelevazione pari al 20% della SUL esistente per edificio, fino ad un
massimo di 25 mq. SUL nel rispetto dei parametri di cui al successivo comma 7.
7. Interventi di nuova
edificazione
La nuova edificazione è ammessa
esclusivamente per le attività agricole ivi comprese le strutture ed
attrezzature per l’allevamento ed il ricovero di animali da compagnia (cani,
cavalli, ecc..), nel rispetto dell'articolo 25 della Legge Regionale n. 56/77 e
s.m.i.
Parametri
Rapporto di copertura:
massimo
35 % della SF.
Altezza
massima: metri
8
Distanza della costruzione dal
confine: minimo 10 mt.;
Distanza della costruzione dal
confine stradale: minimo 10 mt.;.
Distanza tra pareti finestrate: minimo 10 mt.;
Distanza della stalla, allevamenti e
ricovero per animali, da ogni più vicina area residenziale
(come tale delimitata dal Piano): mt. 300
per suini
mt.
200 per ogni altro animale
mt.
50 da edifici residenziali rurali
La quantità edificatoria è legata alla
dimensione ed alle colture aziendali.
La verifica dei parametri di cui sopra deve
tenere conto anche dell’eventuali serre e tunnel.
8. Modalità di attuazione
Gli interventi sono assoggettati a
titoli abilitativi singoli.
Il trasferimenti della cubatura
edilizia ai fini edificatori deve risultare da apposito atto di vincolo,
trascritto nei registri delle proprietà immobiliare. Non sono ammessi
trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è
stata utilizzata a fini edificatori sono destinate a "non aedificandi"
e sono evidenziate su mappe catastali in pubblica visione.
9. Parametri
Negli
interventi di ampliamento e di nuova edificazione di abitazioni rurali devono
essere rispettati i seguenti indici di fabbricabilità fondiaria:
a) terreni a colture protette in serre
fisse: mc. 0,06 per mq.;
b) terreni a colture orticole o floricole
(florovivaistiche) specializzate: mc. 0,05 per mq.;
c) terreni a colture legnose
specializzate: mc. 0,03 per mq.;
d) terreni a seminativo ed a prato: mc.
0,02 per mq.;
e) terreni a bosco ed a coltivazione
industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq. in misura
non superiore a 5 ettari per azienda;
f) terreni a pascolo e prato/pascolo di
aziende silvo/pastorali: mc. 0,001 per mq. per abitazioni non superiori a 500
mc. per azienda.
Il
volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma precedente non può
superare i 1.500 mc. per ogni azienda ed è computato al netto dei terreni
incolti ed abbandonati ed al lordo degli edifici esistenti.
È
ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda anche
non contigui, ivi compresi quelli che insistono su terreni di comuni limitrofi.
Gli
indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in
progetto.
Gli
eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità
fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di permesso di
costruire.