1.
Definizione
L'area normativa comprende la viabilità
e le infrastrutture per la mobilità principale esistenti e di progetto e le
relative fasce di rispetto indicate nelle Tavole Planimetria delle regole in
scala 1:2000, nonché nella Tav. P.6 "Viabilità".
Per le fasce di rispetto a protezione
dei nastri stradali, qualora non individuati in cartografia di Piano, si
applica la normativa prevista all'articolo 27 della Legge Regionale 56/77 e
s.m.i. e dal D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della
Strada" e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992
e s.m.i.
2.
Obiettivi
Obiettivi del Piano sono:
– Realizzazione del sistema principale di circolazione
esterna;
– Miglioramento degli scambi tra rete viaria principale e
rete locale;
La realizzazione del sistema principale
di circolazione è propedeutica agli interventi di riqualificazione degli assi,
entro i centri abitati, con flussi diminuiti.
3.
Prescrizioni
generali
Le
carreggiate della nuova viabilità urbana, extraurbana e/o interna alle aree di
nuovo impianto (residenziali, a servizi pubblici, turistico-ricettivi,
produttivi o commerciali) dovranno essere adeguate alle caratteristiche
dimensionali definite dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5/11/2001 e s.m. ed i.
Le tavole di Piano Planimetrie delle
regole e nella Tav. P.6 "Viabilità" indicano:
–
le aree per la viabilità;
–
i percorsi ciclopedonali di maggiore
interesse territoriale;
–
la viabilità minore di progetto;
–
la fascia di rispetto a tutela della viabilità
principale esistenti e di progetto.
Le aree per la viabilità comprendono
gli spazi da dedicare alla circolazione veicolare.
In sede di progettazione tali aree
possono subire, per motivate esigenze,
lievi modificazioni finalizzate agli obiettivi dell'infrastruttura. Tali
modificazioni non costituiscono variante al P.R.G.C..
I percorsi pedonali e ciclabili
individuati indicano la rete principale; il percorso definitivo dovrà essere
definito in sede di progettazione.
Le
opere di urbanizzazione dovranno essere concordate con gli Uffici competenti in
maniera preliminare, tenendo conto dei fabbisogni documentati.
Per quanto riguarda le recinzioni:
–
se
localizzate lungo il limite delle fasce di rispetto, devono essere
realizzate con le caratteristiche previste dalle singole aree normative;
–
se
localizzate all’interno delle fasce di rispetto, lungo strade esistenti, devono
essere posizionate ad almeno 1,50 mt dalla strada esistente, devono essere
costituite da cordolo avente altezza massima 0,20 mt di e soprastante
cancellata a giorno/rete metallica con altezza massima 1,30 mt o rete metallica
e pali infissi nel terreno avente altezza massima 1,50 mt, e devono essere
realizzate a titolo precario con un atto nella quale il proprietario si impegna
alla completa rimozione a propria cura e spese entro 30 giorni dalla semplice
richiesta dell’Amministrazione Comunale;
–
se
localizzate all’interno delle fasce di rispetto, lungo strade non esistenti ma
previste nel P.R.G.C., devono essere costituite da cordolo avente altezza
massima 0,20 mt di e soprastante cancellata a giorno/rete metallica con altezza
massima 1,30 mt o rete metallica e pali infissi nel terreno avente altezza
massima 1,50 mt, e devono essere realizzate a titolo precario con un atto nella
quale il proprietario si impegna alla completa rimozione a propria cura e spese
entro 30 giorni dalla semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale.
La formazione di qualsiasi tipologia di
recinzione, è consentita previo parere degli organi competenti secondo le
prescrizioni previste per l'AN di riferimento.
4.
Fascia di
rispetto
Il “Regolamento del nuovo Codice della
Strada” approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. stabilisce le fasce
di rispetto minime da rispettare in funzione
della
classificazione delle strade e del perimetro del centro abitato.
All’interno del centro abitato l’arretramento minimo per l’edificazione
è pari a mt. 5,00.
All’esterno del centro abitato per le tipologie di strada:
–
“A
– Autostrada” le relative fasce di rispetto minime,
così come individuate nella Tav. P.6 "Viabilità", sono pari a mt.
60,00;
–
“C
– Strada Extraurbane secondarie: strada ad un’unica carreggiata con almeno una
corsia per senso di marcia e banchine” le relative fasce
di rispetto minime, così come individuate nella Tav. P.6 "Viabilità",
sono pari a mt. 30,00 per le zone non edificabili e mt. 10,00 per le zone
edificabili o trasformabili; ad eccezione per l’ambito ricadente nel
P.I.P.–Piano per gli Insediamenti Produttivi- ubicato in Località Cascina
Beatrice ove le fasce di rispetto sono pari a mt. 30,00 per le zone non
edificabili e mt. 20,00 per le zone edificabili o trasformabili.
–
“F
– Strada Extraurbane locale” nelle quali ricadono tutte le rimanenti strade presenti nel
territorio comunale esterne al centro abitato, le relative fasce di rispetto (alcune delle quali a
titolo esemplificativo cartografate) sono pari a mt. 20,00 per le zone non
edificabili e mt. 10,00 per le zone edificabili o trasformabili.
Nelle fasce di rispetto stradale è
vietata ogni nuova edificazione ad uso residenziale, produttivo, industriale,
artigianale e commerciale.
All'interno della fascia di rispetto
sono ammesse le stazioni di servizio, e le attrezzature connesse alla mobilità
quali le pensiline per la fermata degli autobus, percorsi pedonali e ciclabili,
piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o
delle coltivazioni agricole, parcheggi pubblici e di uso pubblico, nonché gli
interventi ammessi dall'articolo 27 e dall'articolo 29 della L.R. 56/77 e
s.m.i., ed infine
impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia,
nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.
Nelle fasce di rispetto delle strade
sono ammessi anche la realizzazione di corsie di servizio e attrezzature
stradali.
Il progetto preliminare dell'infrastruttura
precisa gli assetti per le aree della fascia di rispetto non occupati dalla
viabilità.
Le
aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione dei nastri stradali
possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree limitrofe.
5.
Edifici
esistenti
Sugli edifici rurali, ad uso residenziale esistenti regolarmente assentiti di proprietà
privata nelle fasce di
rispetto stradale,
sono ammessi i seguenti interventi come descritti all'articolo "6 – Tipi di
intervento" delle N.T.A.:
manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria e
demolizione ed aumenti di
volume non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche
o tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello
dell'infrastruttura viaria da salvaguardare.
6.
Distributori
carburante
All'interno
delle fasce di rispetto stradali possono essere installati impianti stradali di
distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazioni di
rifornimento e stazioni di servizio nel rispetto della specifica normativa
vigente in materia e precisamente : D.Lgs. 11/02/1998 n. 32, D.Lgs. 08/09/1999
n. 346, D.G.R. 01/03/2000 n. 46-29536, D.G.R. 31/01/2000 n. 48-29266, L.R. n.
14 del 31/05/2004, D.G.R. 07/07/2008 n. 35-9132, D.G.R. 16/11/2009 n. 46-12577e
D.G.R. 06/06/2011 n. 21-2138.
Ogni impianto può realizzare edifici
per un massimo di 300 mq. SUL per attività connesse, officine di lavaggio o
riparazione. Attività commerciali e pubblici esercizi non possono superare la
quota del 30% della SUL totale.
Ogni intervento di edificazione e di
adeguamento degli edifici esistenti è subordinato a convenzione.
7.
Modalità di attuazione
Gli interventi infrastrutturali si
attuano con progetti comprendenti anche più stralci attuativi, per definire l'assetto
dell'insieme dell'infrastruttura e le connessioni e gli elementi di continuità
con le aree circostanti.