1. Definizione
Le presenti norme sono comuni per ogni
Area Normativa del Piano che risultano essere ubicate in prossimità di:
–
impianti di depurazione delle acque di
rifiuto;
–
aree cimiteriali;
–
corsi d'acqua;
–
opere di presa di acquedotti;
–
fontanili.
2. Obiettivi
Obiettivi del Piano sono la
realizzazione di una zona a tutela e protezione delle aree/impianti.
3. Prescrizioni generali
Le tavole del Piano individuano con
apposita simbologia le fasce di rispetto di cui al presente articolo.
Le recinzioni ammesse
nelle
Fasce di Rispetto, a titolo precario con atto di impegno unilaterale, devono
essere costituite da uno zoccolo avente altezza massima mt. 0,20 dal piano
naturale di campagna e soprastante posa di rete metallica o cancellata in ferro
avente un’altezza massima di mt. 1,30; possono
altresì essere costituite da siepi o sistemi
cespugliati continui; sono consentite recinzioni con allineamenti e caratteristiche
dimensionali e tipologiche analoghe alle preesistenze per lotti di diretta
pertinenza degli edifici.
Le recinzioni da realizzare in
prossimità di acque pubbliche dovranno rispettare i disposti di cui al Regio
Decreto n. 523 del 25/07/1904.
4. Indirizzi di intervento territoriali
Le
aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi
precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree
limitrofe, nei limiti da esso prescritti.
Nelle
fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed
infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, nonché le
attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.
5. Interventi sul suolo
a. Nelle zone di rispetto degli
impianti di depurazione:
-
In sede
di definizione degli strumenti urbanistici o in sede di rilascio del permesso
di costruire, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di
inedificabilità circostante l’area destinata all’impianto di depurazione delle
acque reflue urbane. Di regola, la larghezza di tale fascia non è inferiore a
cento metri, misurati in linea d’aria dalla recinzione dell’impianto.
-
In
considerazione delle particolari condizioni morfologiche del territorio, i
comuni possono, all’interno dei propri strumenti urbanistici, prevedere deroghe
alla larghezza minima di cui al punto precedente; in tal caso, il progetto
dell’impianto è integrato da uno studio di dettaglio dei motivi, dei criteri e
delle condizioni che ne hanno determinato l’ubicazione, nonché delle eventuali
mitigazioni o delle opere compensative previste.
b. Nelle zone di rispetto dei
cimiteri:
–
così
come definite dal Piano ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi
Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni,
devono avere profondità non inferiore a metri 150, non sono ammesse nuove
costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la
manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di
volume, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di
parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree;
–
la profondità delle fasce di rispetto
cimiteriale, anche in difformità dalla rappresentazioni
cartografiche riportate sulle tavole di Piano, è fissata in mt. 150 ai sensi
dell'art. 27 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i..
Eventuali riduzioni di detta area, approvate nelle forme di legge, saranno
direttamente applicabili costituendo automaticamente variante al Piano.
–
sono integralmente richiamati i
contenuti dell’art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i., relativamente alle Fasce di
Rispetto cimiteriali, che sono prevalenti rispetto a qualunque disposizione di
PRGC, sia normativa che cartografica, o regolamentare previgente.
c. Nelle zone di rispetto dei corsi
d'acqua:
–
lungo
le sponde dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, è vietata ogni nuova
edificazione, oltreché le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di
profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite
della fascia direttamente asservita, indicata sulla cartografia di sintesi
della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica
a corredo del P.R.G.C..
d.
Nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili:
Ai sensi del
Regolamento regionale 15/R/2006, le aree di salvaguardia delle captazioni
idropotabili sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:
-
zona di
tutela assoluta (art. 4), corrispondente alla porzione di territorio più
interna, immediatamente circostante l’opera di captazione, e adibita
esclusivamente all’opera stessa e alle collegate infrastrutture di servizio;
-
zona di
rispetto (art. 5), corrispondente alla porzione di territorio circostante la
zona di tutela assoluta e, di norma, distinta in zona di rispetto ristretta e
zona di rispetto allargata.
Ai sensi del
citato Regolamento, i vincoli e le limitazioni d’uso del suolo per la
prevenzione di eventuali fenomeni di compromissione della risorsa si applicano
a tutte le captazioni d’acqua destinate al consumo umano erogate a terzi
mediante impianti d’acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.
5.5
Nelle zone di rispetto dei fontanili Galeazza e Sciana:
‒
Per una fascia di 20 mt attorno alla
“testa” e dei primi 100 metri di percorso non è consentita alcuna edificazione
ed è vietata qualsiasi manomissione e alterazione della morfologia del
fontanile e l’estirpazione
o riduzione in genere della vegetazione ripariale. Sono da
promuovere interventi di manutenzione dei fontanili e di gestione e ampliamento
della fascia di vegetazione ripariale.
6. Interventi nelle fasce di
rispetto
Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi precedenti, sono
altresì ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e
sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni
agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici.
Non è
concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante.