Art. 37 – Rete ecologica.

1.     Definizione

Le presenti norme sono comuni per ogni Area Normativa del Piano che risultano essere percorse dalla rete ecologica come stabilita dall'art. 2.8 del P.T.P.

2.     Obiettivi

Obiettivi del Piano sono la tutela/riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente per uno sviluppo compatibile del territorio.

3. Prescrizioni generali

Le tavole del Piano individuano con apposita simbologia la rete ecologica; in tali aree è vietata ogni nuova edificazione.