Art. 40 – Configurazioni e materiali per gli interventi sugli edifici dei nuclei di antico impianto ed in ambiti di interesse storico-testimoniale.

1. Regole generali

Gli interventi sugli edifici dei Nuclei di antico impianto e nuclei cascinali, compresi quelli di manutenzione straordinaria, dovranno essere eseguiti a partire da uno studio sui materiali da costruzione, forme e tinte in conformità ai caratteri storico- ambientali degli edifici e dell'ambiente urbano storico circostante. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai sistemi distributivi esterni in legno, curando la valorizzazione di tale materiale e di tali elementi caratterizzanti l'edilizia storica.

Gli eventuali elementi architettonici e decorativi (quali ad es. portali, affreschi, fontane), le sistemazioni del suolo (lastricati, acciottolati), i muri a secco, sono da conservare e valorizzare.

I materiali per le parti esterne degli edifici devono essere di tipo tradizionale:

        per le coperture si prescrive l'uso di tegole in laterizio simili a quelli esistenti;

        per i rivestimenti esterni si indica l'uso dell'intonaco civile a calce e coloriture in tempera; sono vietati gli intonaci plastici ed i rivestimenti in gres - ceramico, piastrelle; le malte cementizie, anche miste sono da utilizzare con cautela per le ripercussioni in tema di umidità, sono comunque vietate sulle pareti interessate da affreschi;

        per gli infissi esterni si prescrive l'uso di serramenti in legno con ante; è vietato l'uso di tapparelle avvolgibili in qualsiasi materiale.

Potranno essere utilizzati profili metallici, adeguatamente studiati solo ed esclusivamente per formazione di vetrine ai piani terra.

È consentita la realizzazione di nuovi balconi/ballatoi in aggetto nel rispetto dei canoni, delle configurazioni delle facciate dei fabbricati con l'uso di materiali della tradizione locale purché interne ai cortili e non fronte strada; è ammessa la modificazione del sistema distributivo dei ballatoi, purché rimangano per tutta la loro estensione; è ammessa la realizzazione di logge nella modificazione dei casseri.

Gli accessi ai posti auto entro gli edifici si realizzano dalle fronti interne (classificate con interventi di Ristrutturazione edilizia) e non su spazi pubblici; le aperture debbono essere coerenti con la partitura dei fronti.

Particolare attenzione è da prestare alla composizione delle fronti, nel ridisegno dei tamponamenti e delle aperture: la realizzazione di tamponamenti o nuove aperture è ammessa esclusivamente nel rispetto del precedente articolo "39 – Classificazione degli edifici di interesse storico/testimoniale dei nuclei di antico impianto" delle N.T.A. e comunque non per gli assi principali con un progetto di insieme per il riordino delle fronti interessate (verso spazi pubblici o fronti interne) dell'intero edificio, con il confronto degli allineamenti e delle proporzioni con i fronti contigui.


Gli interventi devono sempre indicare l'assetto fisico e funzionale degli spazi scoperti e promuoverne la qualificazione; la pavimentazione dei cortili va realizzata con l'uso esclusivo di materiali tradizionali.

L'introduzione di ascensori e di impianti tecnologici, quando sia richiesto da esigenze di recupero funzionale, deve avvenire senza che ciò arrechi danno alle caratteristiche tipologiche, ai pregi delle strutture, soprattutto orizzontali.

Non sono comunque ammessi volumi tecnici emergenti dalla copertura.

Sono ammessi nuovi volumi tecnici solo se addossati a fronti interni classificati con gli interventi di Ristrutturazione edilizia.

Sono ammessi apparecchi tecnologici quali parabole, antenne, solo sulla falda interna del tetto, mai in facciata o su spazi visibili dallo spazio pubblico; per quanto riguarda gli impianti solari e fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria, gli stessi, dovranno essere istallati, sulla falda interna del tetto, salvo i casi documentati in cui, data l'esposizione,  non ne venga garantita l'efficienza, prediligendo gli impianti aderenti il più possibile alla falda del tetto. In ogni caso dovrà essere garantita la non percepibilità dell'impianto dalle Vie e spazi pubblici, al fine di salvaguardare la panoramicità delle visuali, dimensionando tali impianti in relazione alla dimensione della falda e prevedendo fasce di coppi, al fine di mantenere la percepibilità della copertura a falda del tetto.

È ammessa qualora si ritenesse necessario al fine di rendere agibile il sottotetto, solo nei casi in cui il recupero dello stesso sia ammesso dalla L.R. 21/1998, o nei casi in cui le caratteristiche tecnico – sanitarie dei sottotetti siano idonee, la realizzazione di abbaini di numero limitato, di forma essenziale, e di dimensioni contenute, con spallette in muratura e copertura a capanna con manto di tegole in laterizio, con quota del colmo dell'abbaino non superiore a quella del colmo del tetto, privilegiando alla realizzazione degli stessi i tagli a pozzo del tetto.

Per quanto riguarda le tinteggiature delle pareti esterne dei fabbricati, dei serramenti e di ogni altro elemento decorativo e non, ci si atterrà altresì alle norme del Piano Colore approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 23/02/1999.

Mentre per quanto riguarda gli elementi di arredo urbano, ci si atterrà altresì alle norme del Piano dell'Arredo Urbano approvato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 01/07/2004 e s.m.i.

2. Regola generale per le pavimentazioni degli spazi scoperti

I materiali per le pavimentazioni degli spazi scoperti, laddove ammessi, sono: acciottolato, blocchetti di porfido e lastre lapidee; è vietato l'uso di masselli autobloccanti e dell'asfalto fuori dalle aree stradali pubbliche; è vietato l'uso del cemento.

3. Portali, Affreschi, Ballatoi, Cappelle, Monumenti e singoli elementi da tutelare

Non è ammessa la modifica dei materiali e degli apparati decorativi dei portali, affreschi, ballatoi, monumenti; tali manufatti, importante testimonianza storica, sono subordinati ad

interventi di restauro e risanamento conservativo a prescindere dalla classificazione di modificazione edilizia attribuita all'insieme dell'edificio. Non è ammessa la sostituzione dei materiali dei ballatoi.

Per gli affreschi ci si attiene agli artt. 11 e 50 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.


4. Muri di recinzione da tutelare

I muri di recinzione verso lo spazio pubblico sono tutelati per l'importanza nella configurazione dello spazio pubblico urbano.

I vecchi muri di recinzione devono essere mantenuti; possono essere oggetto di parziali rifacimenti utilizzando le stesse tecniche, i materiali di recupero o altri simili, solo quando lo richiedano le condizioni statiche del manufatto o gli interventi per ricavare nuovi passi carrai.

Sono ammesse nuove recinzioni a parete piena (pietra o intonaco) verso lo spazio pubblico alte almeno due metri con caratteristiche da definirsi in sede di specifica istanza in riferimento al contesto ambientale in cui ricadono.

5. Vincolo di facciata

Su tali fabbricati, indipendentemente dalla loro classificazione quale modificazione edilizia 6, non è consentita la demolizione e ricostruzione della facciata verso spazi pubblici al fine di salvaguardare le apparecchiature murarie esistenti.

6. Tende e insegne

Sono ammesse insegne da installare nelle aperture o al di sopra delle stesse o nei piani murari posti tra le aperture.

Sono ammesse tende da sole a cappottina, a pantalera, a sporgenza ridotta, da installare in corrispondenza delle singole aperture, di tela di cotone impermeabilizzata non lucida o plastificata a tinta unita.

Per ogni dettaglio a riguardo si rimanda al Piano dell'Arredo Urbano approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 01/07/2004.

7. Manufatti per il ricovero di autovetture

Per il decoro dell'insediamento è vietata la realizzazione ed il montaggio di box, prefabbricati, baracche, tettoie.

Gli spazi per le autovetture si ricavano:

        in superficie nei "cortili" e negli "orti e giardini";

        nel sottosuolo nelle "corti da qualificare", nei "cortili" e negli "orti e giardini" previa specifica indagine di tipo archeologico finalizzata a verificare la presenza di preesistenze e/o di tracce testimoniali;

        al piano terreno degli edifici, seconde le regole delle Modificazioni edilizie;

        nei manufatti specifici accatastati come posti auto pertinenziali.

Come intervento autonomo di riqualificazione è ammessa la demolizione dei vari manufatti di supporto e, se regolarmente assentiti, ricostruzione, a parità di superficie coperta, quali ricoveri per autovetture.

I ricoveri per autovetture sono ricostruiti o realizzati in aderenza ai confini del lotto, secondo le regole degli spazi scoperti. Sono ammessi addossati ai muri perimetrali esistenti, anche a confine con lo spazio pubblico, senza sporgere dall'altezza dei muri perimetrali.

Tali manufatti debbono avere altezza massima esterna pari a m 2,95. Materiali e caratteristiche idonee al decoro dell'insediamento e con pareti ad intonaco.

I nuovi manufatti per ricovero di autovetture e quelli ricostruiti debbono essere accatastati come posti auto pertinenziali.

I ricoveri per autovetture possono essere realizzati fuori terra solo per la quantità prescritta per i parcheggi pertinenziali (ora articolo 41sexies L. 1150/42, modificato articolo 2 L. 122/89: 1 mq. ogni 10 mc)