Gli
interventi sugli edifici dei Nuclei di antico impianto e nuclei cascinali,
compresi quelli di manutenzione straordinaria, dovranno essere eseguiti a
partire da uno studio sui materiali da costruzione, forme e tinte in conformità
ai caratteri storico- ambientali degli edifici e dell'ambiente urbano storico
circostante. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai sistemi
distributivi esterni in legno, curando la valorizzazione di tale materiale e di
tali elementi caratterizzanti l'edilizia storica.
Gli
eventuali elementi architettonici e decorativi (quali ad es. portali,
affreschi, fontane), le sistemazioni del suolo (lastricati, acciottolati), i
muri a secco, sono da conservare e valorizzare.
I
materiali per le parti esterne degli edifici devono essere di tipo
tradizionale:
–
per le coperture si prescrive l'uso di
tegole in laterizio simili a quelli esistenti;
–
per i rivestimenti esterni si indica l'uso
dell'intonaco civile a calce e coloriture in tempera; sono vietati gli intonaci
plastici ed i rivestimenti in gres - ceramico, piastrelle; le malte cementizie,
anche miste sono da utilizzare con cautela per le ripercussioni in tema di
umidità, sono comunque vietate sulle pareti interessate da affreschi;
–
per gli infissi esterni si prescrive l'uso
di serramenti in legno con ante; è vietato l'uso di tapparelle avvolgibili in
qualsiasi materiale.
Potranno
essere utilizzati profili metallici, adeguatamente studiati solo ed
esclusivamente per formazione di vetrine ai piani terra.
È consentita la realizzazione di nuovi
balconi/ballatoi in aggetto nel rispetto dei canoni, delle configurazioni delle
facciate dei fabbricati con l'uso di materiali della tradizione locale purché
interne ai cortili e non fronte strada; è ammessa la modificazione del sistema
distributivo dei ballatoi, purché rimangano per tutta la loro
estensione; è ammessa la realizzazione di logge nella modificazione dei
casseri.
Gli
accessi ai posti auto entro gli edifici si realizzano dalle fronti interne
(classificate con interventi di Ristrutturazione edilizia) e non su spazi
pubblici; le aperture debbono essere coerenti con la partitura dei fronti.
Particolare
attenzione è da prestare alla composizione delle fronti, nel ridisegno dei
tamponamenti e delle aperture: la realizzazione di tamponamenti o nuove
aperture è ammessa esclusivamente nel rispetto del precedente articolo "39
– Classificazione degli edifici di interesse storico/testimoniale dei nuclei di
antico impianto" delle N.T.A. e comunque non per gli assi principali con
un progetto di insieme per il riordino delle fronti interessate (verso spazi
pubblici o fronti interne) dell'intero edificio, con il confronto degli
allineamenti e delle proporzioni con i fronti contigui.
Gli
interventi devono sempre indicare l'assetto fisico e funzionale degli spazi
scoperti e promuoverne la qualificazione; la pavimentazione dei cortili va
realizzata con l'uso esclusivo di materiali tradizionali.
L'introduzione
di ascensori e di impianti tecnologici, quando sia richiesto da esigenze di
recupero funzionale, deve avvenire senza che ciò arrechi danno alle
caratteristiche tipologiche, ai pregi delle strutture, soprattutto orizzontali.
Non
sono comunque ammessi volumi tecnici emergenti dalla copertura.
Sono
ammessi nuovi volumi tecnici solo se addossati a fronti interni classificati
con gli interventi di Ristrutturazione edilizia.
Sono
ammessi apparecchi tecnologici quali parabole, antenne, solo sulla falda
interna del tetto, mai in facciata o su spazi visibili dallo spazio pubblico;
per quanto riguarda gli impianti solari e fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica e di acqua calda sanitaria, gli stessi, dovranno essere
istallati, sulla falda interna del tetto, salvo i casi documentati in cui, data
l'esposizione, non ne venga garantita l'efficienza,
prediligendo gli impianti aderenti il più possibile alla falda del tetto. In ogni caso dovrà essere garantita la non
percepibilità dell'impianto dalle Vie e spazi pubblici, al fine di
salvaguardare la panoramicità delle visuali, dimensionando tali impianti in
relazione alla dimensione della falda e prevedendo fasce di coppi, al fine di
mantenere la percepibilità della copertura a falda del tetto.
È
ammessa qualora si ritenesse necessario al fine di rendere agibile il
sottotetto, solo nei casi in cui il recupero dello stesso sia ammesso dalla
L.R. 21/1998, o nei casi in cui le caratteristiche tecnico – sanitarie dei
sottotetti siano idonee, la realizzazione di abbaini di numero limitato, di
forma essenziale, e di dimensioni contenute, con spallette in muratura e
copertura a capanna con manto di tegole in laterizio, con quota del colmo dell'abbaino
non superiore a quella del colmo del tetto, privilegiando alla realizzazione
degli stessi i tagli a pozzo del tetto.
Per
quanto riguarda le tinteggiature delle pareti esterne dei fabbricati, dei
serramenti e di ogni altro elemento decorativo e non, ci si atterrà altresì
alle norme del Piano Colore approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del
23/02/1999.
Mentre
per quanto riguarda gli elementi di arredo urbano, ci si atterrà altresì alle
norme del Piano dell'Arredo Urbano approvato con Deliberazione di C.C. n. 28
del 01/07/2004 e s.m.i.
2. Regola
generale per le pavimentazioni degli spazi scoperti
I
materiali per le pavimentazioni degli spazi scoperti, laddove ammessi, sono:
acciottolato, blocchetti di porfido e lastre lapidee; è vietato l'uso di
masselli autobloccanti e dell'asfalto fuori dalle aree stradali pubbliche; è
vietato l'uso del cemento.
3.
Portali, Affreschi, Ballatoi, Cappelle, Monumenti e singoli elementi da
tutelare
Non
è ammessa la modifica dei materiali e degli apparati decorativi dei portali,
affreschi, ballatoi, monumenti; tali manufatti, importante testimonianza
storica, sono subordinati ad
interventi
di restauro e risanamento conservativo a prescindere dalla classificazione di
modificazione edilizia attribuita all'insieme dell'edificio. Non è ammessa la
sostituzione dei materiali dei ballatoi.
Per
gli affreschi ci si attiene agli artt. 11 e 50 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.
4. Muri di
recinzione da tutelare
I
muri di recinzione verso lo spazio pubblico sono tutelati per l'importanza
nella configurazione dello spazio pubblico urbano.
I
vecchi muri di recinzione devono essere mantenuti; possono essere oggetto di
parziali rifacimenti utilizzando le stesse tecniche, i materiali di recupero o
altri simili, solo quando lo richiedano le condizioni statiche del manufatto o
gli interventi per ricavare nuovi passi carrai.
Sono
ammesse nuove recinzioni a parete piena (pietra o intonaco) verso lo spazio
pubblico alte almeno due metri con caratteristiche da definirsi in sede di
specifica istanza in riferimento al contesto ambientale in cui ricadono.
5. Vincolo
di facciata
Su
tali fabbricati, indipendentemente dalla loro classificazione quale
modificazione edilizia 6, non è consentita la demolizione e ricostruzione della
facciata verso spazi pubblici al fine di salvaguardare le apparecchiature
murarie esistenti.
6. Tende e
insegne
Sono
ammesse insegne da installare nelle aperture o al di sopra delle stesse o nei
piani murari posti tra le aperture.
Sono
ammesse tende da sole a cappottina, a pantalera, a sporgenza ridotta, da
installare in corrispondenza delle singole aperture, di tela di cotone
impermeabilizzata non lucida o plastificata a tinta unita.
Per
ogni dettaglio a riguardo si rimanda al Piano dell'Arredo Urbano approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 01/07/2004.
7.
Manufatti per il ricovero di autovetture
Per
il decoro dell'insediamento è vietata la realizzazione ed il montaggio di box,
prefabbricati, baracche, tettoie.
Gli
spazi per le autovetture si ricavano:
–
in superficie nei "cortili" e
negli "orti e giardini";
–
nel sottosuolo nelle "corti da
qualificare", nei "cortili" e negli "orti e giardini"
previa specifica indagine di tipo archeologico finalizzata a verificare la
presenza di preesistenze e/o di tracce testimoniali;
–
al piano terreno degli edifici, seconde le
regole delle Modificazioni edilizie;
–
nei manufatti specifici accatastati come
posti auto pertinenziali.
Come
intervento autonomo di riqualificazione è ammessa la demolizione dei vari
manufatti di supporto e, se regolarmente assentiti, ricostruzione, a parità di
superficie coperta, quali ricoveri per autovetture.
I
ricoveri per autovetture sono ricostruiti o realizzati in aderenza ai confini
del lotto, secondo le regole degli spazi scoperti. Sono ammessi addossati ai
muri perimetrali esistenti, anche a confine con lo spazio pubblico, senza
sporgere dall'altezza dei muri perimetrali.
Tali
manufatti debbono avere altezza massima esterna pari a m 2,95. Materiali e
caratteristiche idonee al decoro dell'insediamento e con pareti ad intonaco.
I
nuovi manufatti per ricovero di autovetture e quelli ricostruiti debbono essere
accatastati come posti auto pertinenziali.
I ricoveri per autovetture possono essere
realizzati fuori terra solo per la quantità prescritta per i parcheggi
pertinenziali (ora articolo 41sexies L. 1150/42, modificato articolo 2 L.
122/89: 1 mq. ogni 10 mc)