Ai
sensi dell'articolo n. 52 del R.D. n. 2537 del 23-10-1925, i progetti relativi
ad interventi su edifici di pregio debbono essere redatti da professionisti
dotati di esperienza in materia di restauro.
Per
gli edifici del nucleo cittadino di antico impianto classificati in tutte le
categorie di Modificazioni edilizie ad eccezione della Modificazione 7, e per
gli edifici dei centri storici frazionali classificati dalla Modificazione 1
alla Modificazione 4 gli interventi proposti devono essere valutati dalla Commissione
Locale del Paesaggio, istituita dalla L.R. n. 32 del 01/12/2008 e s.m.i.. Per
tutti gli interventi edilizi è richiesta la seguente documentazione.
–
documentazione fotografica e descrittiva
esaustiva dell'intero fabbricato e ambito edificato in cui è inserito,
comprensiva dell'interno dei fabbricati
per la verifica della presenza di elementi architettonici e o decorativi
significativi da conservare.
–
esami stratigrafici preliminari per la
verifica dei colori e dei materiali esistenti sulle fronti, al fine di definire
non solo le tonalità cromatiche, ma i materiali da usare per le coloriture.
–
una lettura storico-documentale del
fabbricato su cui si interviene, con indicazione dei materiali costruttivi e
del tipo di copertura esistente in funzione della quale dovranno essere
proposti i tipi di copertura.
Per
gli edifici del nucleo cittadino di antico impianto classificati con le
Modificazioni edilizie 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e per gli edifici dei nuclei frazionali
classificati con le Modificazioni edilizie 1, 2, 3, 4, individuati ai sensi
dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m. e i., gli interventi edilizi, esclusa
la manutenzione ordinaria, dovranno essere assentiti sulla base di una
documentazione che permetta di valutare i caratteri storico-documentari degli
edifici e dell'ambiente urbano circostante e l'adeguatezza del progetto a tali
caratteristiche così come richiesto dall'articolo "39 – Classificazione
degli edifici di interesse storico/testimoniale dei nuclei di antico
impianto" delle N.T.A.:
–
Documentazione fotografica delle fronti e/o
parti oggetto di intervento con riferimento ai legami con l'insieme e l'intorno
urbano;
–
Rilievo quotato in scala da 1:100 o 1:50
per interventi parziali il rilievo sarà esteso ad una porzione significativa
dell'edificio con evidenziazione dei caratteri, dei materiali esistenti e dei
legami con le parti adiacenti; eventuale segnalazione sugli elaborati di
rilievo delle epoche di costruzione delle diverse parti dell'edificio;
integrazione con rilievi in scala di dettaglio relativi agli elementi
significativi;
–
Progetto quotato in scala 1: 100 o 1:50 per
piante, prospetti e sezioni degli interventi, con l'indicazione dei materiali
da utilizzare;
–
Relazione di rilievo e di progetto.
La
documentazione sottoscritta dal professionista permette di verificare la
classificazione operata dal Piano. L'intervento dovrà essere valutato dalla Commissione
Locale del Paesaggio istituita ai sensi della L.R. 32/08 e s.m.i..
Nella
valutazione degli interventi l'Amministrazione Comunale si può avvalere del
parere e della consulenza di altre Amministrazioni.
Gli
interventi sugli edifici del nucleo cittadino di antico impianto in ambiti di
interesse storico, classificati con la Modificazione edilizia 7 e sugli edifici
dei nuclei storici frazionali in ambiti di interesse storico, classificati con
le Modificazioni edilizie 5, 6 e 7 dovranno essere assentiti sulla base di una
documentazione che permetta di valutare i caratteri storico- ambientali dell'ambiente
urbano e l'adeguatezza del progetto a tali caratteristiche.
Ove
ammessa la realizzazione di porticati e/o volumi di collegamento interni ai
cortili, tale intervento richiede la valutazione della Commissione Regionale di
cui all'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Tutti gli interventi su immobili con vincolo notificato o con vincolo di tutela indiretto ai sensi degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 dovranno essere preliminarmente autorizzati dalla Soprintendenza.