Art. 6 – Tipi di intervento.

1. Generalità sui tipi di intervento

I tipi di intervento sono indicati nella legislazione nazionale e regionale (articolo 13 L.R. 56/77 e s.m. e i.) e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27/04/1984.

Il piano adotta le dettagliate definizioni della citata circolare regionale.

Per quanto non riportato, valgono le disposizioni del Testo Unico dell’Edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m. ed i.

2. Elenco dei tipi di intervento

I tipi di intervento e le relative definizioni di dettaglio sono:

        Manutenzione ordinaria (punto 1.1 della circolare);

        Manutenzione straordinaria (punto 1.2 della circolare);

        Restauro conservativo (punto 1.3 della circolare);

        Risanamento conservativo (punto 1.3 della circolare);

        Ristrutturazione edilizia di tipo A (punto 1.4.A della circolare);

        Ristrutturazione edilizia di tipo B (punto 1.4.B della circolare);

        Demolizione (punto 1.5 della circolare);

-          Demolizione e ricostruzione (punto 1.5 della circolare)

        Ricostruzione edilizia (demolizione e contestuale ricostruzione con modifiche) (punto 1.5 della circolare);

        Ampliamento e sopraelevazione (incremento di quantità su edifici esistenti) (punti 2.2 e 2.3 della circolare);

        Nuova costruzione/completamento urbanistico (punto 2.1 della circolare); 

        Ristrutturazione urbanistica (articolo 3 Definizioni degli interventi edilizi, punto 1 lettera f) del D.P.R. 380 del 06/06//2001 e s.m.i.);

3. Specificazioni sui tipi di intervento

Per le aree oggetto di cambio di destinazione d’uso da industriale a residenziale dovrà essere preliminarmente redatta una valutazione di qualità ambientale.

Ristrutturazione edilizia di tipo B

È altresì consentita la demolizione e ricostruzione come da allineamenti, sagoma e sedime preesistenti.

Ricostruzione edilizia

La successiva edificazione del nuovo organismo edilizio, anche diverso da quello originario, potrà avvenire entro i limiti della SUL edificata preesistente e nel rispetto degli altri parametri edilizi e urbanistici dettati dal piano.

È ammessa la modifica della sagoma planimetrica e di inviluppo dell'edificio preesistente e la ricostruzione su di un diverso sedime purché all'interno del lotto a condizione che non venga snaturata la lettura tipologica del contesto in cui è ubicato il nuovo organismo edilizio.

La ricostruzione edilizia è subordinata alla presentazione di atto d'obbligo unilaterale che preveda la cessione gratuita o, a giudizio dell'Amministrazione, la monetizzazione delle aree per servizi unicamente ove non sia oggettivamente possibile la cessione per localizzazione e/o ridotta dimensione delle aree valutando anche l’eventuale possibilità di far attuare le aree.

L’Amministrazione in luogo della cessione e/o monetizzazione potrà altresì stabilire l’attuazione di parcheggi pubblici in aree all’uopo destinate dal Piano Regolatore.

Negli interventi di ricostruzione edilizia è obbligatorio realizzare gli spazi per parcheggi privati pertinenziali.

Ampliamento e sopraelevazione

Per la SUL aggiuntiva, è obbligatorio realizzare gli spazi per parcheggi privati pertinenziali.