1. Generalità sui tipi di
intervento
I tipi di intervento sono indicati
nella legislazione nazionale e regionale (articolo 13 L.R. 56/77 e s.m. e i.) e dalla Circolare del Presidente della Giunta
Regionale n. 5/SG/URB del 27/04/1984.
Il piano adotta le dettagliate
definizioni della citata circolare regionale.
Per quanto non riportato, valgono le
disposizioni del Testo Unico dell’Edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del
06/06/2001 e s.m. ed i.
2. Elenco dei tipi di intervento
I tipi di intervento e le relative
definizioni di dettaglio sono:
–
Manutenzione ordinaria (punto
1.1 della circolare);
–
Manutenzione straordinaria (punto
1.2 della circolare);
–
Restauro conservativo (punto
1.3 della circolare);
–
Risanamento conservativo (punto
1.3 della circolare);
–
Ristrutturazione
edilizia di tipo A (punto 1.4.A della circolare);
–
Ristrutturazione
edilizia di tipo B (punto 1.4.B della circolare);
–
Demolizione (punto
1.5 della circolare);
-
Demolizione
e ricostruzione (punto 1.5 della circolare)
–
Ricostruzione edilizia (demolizione
e contestuale ricostruzione con modifiche) (punto 1.5 della circolare);
–
Ampliamento e sopraelevazione (incremento
di quantità su edifici esistenti) (punti 2.2 e 2.3 della circolare);
–
Nuova costruzione/completamento
urbanistico (punto 2.1 della circolare);
–
Ristrutturazione
urbanistica (articolo 3 Definizioni degli interventi edilizi, punto 1 lettera f) del D.P.R. 380
del 06/06//2001 e s.m.i.);
3. Specificazioni sui tipi di
intervento
Per le aree oggetto di cambio di
destinazione d’uso da industriale a residenziale dovrà essere preliminarmente
redatta una valutazione di qualità ambientale.
Ristrutturazione edilizia di tipo
B
È altresì consentita la demolizione e
ricostruzione come da allineamenti, sagoma e sedime preesistenti.
Ricostruzione edilizia
La successiva edificazione del nuovo
organismo edilizio, anche diverso da quello originario, potrà avvenire entro i
limiti della SUL edificata preesistente e nel rispetto
degli altri parametri edilizi e urbanistici dettati dal piano.
È ammessa la modifica della sagoma
planimetrica e di inviluppo dell'edificio preesistente e la ricostruzione su di
un diverso sedime purché all'interno del lotto a condizione che non venga
snaturata la lettura tipologica del contesto in cui è ubicato il nuovo
organismo edilizio.
La ricostruzione edilizia è subordinata
alla presentazione di atto d'obbligo unilaterale che preveda la cessione
gratuita o, a giudizio dell'Amministrazione, la monetizzazione delle aree per
servizi unicamente ove non sia oggettivamente possibile la cessione per
localizzazione e/o ridotta dimensione delle aree valutando anche l’eventuale
possibilità di far attuare le aree.
L’Amministrazione in luogo della
cessione e/o monetizzazione potrà altresì stabilire l’attuazione di parcheggi
pubblici in aree all’uopo destinate dal Piano Regolatore.
Negli interventi di ricostruzione
edilizia è obbligatorio realizzare gli spazi per parcheggi privati
pertinenziali.
Ampliamento e sopraelevazione
Per la SUL aggiuntiva, è obbligatorio realizzare gli spazi per parcheggi privati pertinenziali.