1. Generalità sui piani attuativi
I piani attuativi, ai sensi dell’art.
17, punto 12 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i., sono
strumenti urbanistici di dettaglio in attuazione del P.R.G.C..
L'Amministrazione comunale, ai sensi
dell'articolo 28 L. 1150/42 e s.m.i., può subordinare gli interventi edilizi
alla predisposizione di preventivo piano attuativo, ai sensi dell’art. 17,
punto 12 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i., ogni
qualvolta ciò risulti necessario per un più corretto sviluppo urbano ed una
migliore tutela dei valori ambientali, naturalistici e urbani, anche in aree
non specificatamente assoggettate a Piano Attuativo dal P.R.G.C. analogamente i
proponenti interventi edificatori possono, anche per ambiti non assoggettati a
Piani Attuativi, promuoverne l’attuazione.
Allo stesso fine il Comune si riserva
la facoltà di promuovere piani particolareggiati anche per ambiti territoriali
per i quali la formazione di un piano attuativo non risulta prescritta sulle
tavole del Piano Regolatore o dalle presenti norme.
Negli ambiti in cui il P.R.G.C.
prescriva il ricorso al piano attuativo, in assenza dello stesso, sugli edifici
esistenti regolarmente assentiti, sono consentiti i soli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Elaborati dei piani attuativi
di iniziativa privata
I Piani attuativi di iniziativa
privata, ai sensi degli articoli 39, 41bis e 43 L.R. 56/77 e s.m. e i., integrato dal presente articolo, sono corredati
almeno dai seguenti elaborati, estesi all'intero ambito:
–
inquadramento
dell'ambito di piano attuativo in un comprensorio urbanistico
significativamente esteso nella aerofotogrammetria comunale in scala 1:2.000;
–
estratto
del P.R.G.C. (Planimetrie e norme) vigente (ed
eventualmente in itinere);
–
planimetria
dello stato di fatto dell'area, rilievo quotato in scala
1:500 con l'indicazione delle alberature e di ogni altro elemento presente sull'area,
corredata della specificazione delle proprietà e degli eventuali vincoli in
atto;
–
estratto
di mappa catastale e relativi elenchi;
–
relazione
illustrativa, con descrizione dello stato di fatto,
delle regole del P.R.G.C., dei vincoli presenti, dei valori ambientali e
testimoniali rilevati, descrizione dei criteri di progetto, verifica di
rispondenza alle norme di P.R.G.C., indicazione dettagliata delle soluzioni
formali e dei costi per le aree di urbanizzazione e per le reti tecnologiche
sotterranee;
–
planivolumetria di progetto, che illustra le soluzioni formali per
le aree pubbliche e private, in ottemperanza alle regole del P.R.G.C. e a
quelle del Piano Attuativo;
–
progetto
definitivo del piano attuativo, in scala opportuna,
con le quote esistenti e di progetto per tutta l'area edificata e da edificare,
specificando:
a) la
rete stradale,
b) le
aree per servizi,
c) le
aree da cedere gratuitamente all'Amministrazione e quelle da asservire all'uso
pubblico,
d) i
singoli lotti ed unità di intervento con le regole da rispettare per l'edificazione,
in particolare le distanze dai confini e le altezze.
e) la
tavola dovrà contenere le tabelle con le informazioni quantitative analitiche e
sintetiche, verificando il rispetto dei parametri di legge e di P.R.G.C.;
f) le
opere di urbanizzazione (quali: viabilità, parcheggi, reti di sottoservizi); è
da allegare l'assenso delle Aziende erogatrici per le opere relative;
–
profili
altimetrici dei fabbricati e delle sistemazioni al suolo;
–
norme
di attuazione;
–
documentazione
geologica;
–
convenzione
ai sensi dell'articolo 45 della L.R. 56/77 e s.m. e
i.
3. Piani attuativi vigenti
Il P.R.G.C. conferma le previsioni dei
piani attuativi vigenti sino alla data della loro scadenza.
Dopo tale data troverà applicazione la
disciplina dell'area normativa in cui ricadono i singoli lotti.