1 NATURA DELLE CLASSI DI
PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E DI IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA
Tutti i riferimenti al D.M. 11.03.1988
contenuti negli elaborati di Piano sono da intendersi integrati con il D.M.
14.01.2008. Analogamente i riferimenti alla L.R. 45/89 sono da intendersi
integrati con la L.R. 04/09 e 30/09.
Il Piano Regolatore Generale Comunale
individua le porzioni di territorio in cui, per caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche del territorio, è presente una
pericolosità omogenea, indipendentemente dall'utilizzo antropico.
In relazione alla presenza o meno, in
tali zone omogenee, di edificazioni e alle loro caratteristiche, il Piano
Regolatore individua, inoltre, il livello di rischio idrogeologico esistente
sulle aree urbanizzate e quello potenziale sulle restanti zone.
In caso di difformità e/o incongruenze
tra quanto rappresentato sugli elab. 12A – 12B, e 15A - 15B, dovrà essere
ritenuto valido l’elaborato più cautelativo.
Sulla base di tali criteri, l'intero
territorio è suddiviso in settori omogenei, a ciascuno dei quali è attribuita
una diversa classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica, ai sensi della
Circ. P.G.R. n.7/LAP del 08/05/96, di cui agli articoli seguenti, nei quali
vengono dettate le norme inerenti le singole classi individuate.
Le zone omogenee relative a ciascuna
classe sono rappresentate nel seguente elaborato grafico, parte integrante
delle presenti Prescrizioni di carattere geologico-tecnico:
‒
Carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica dell'intero
territorio comunale (elaborato di seconda fase ai sensi del punto 1.2.2 della
Circ. n.7/LAP dell'8 Maggio 1996) alla scala 1:5.000, su base topografica a
curve di livello. (Carta Tecnica Comunale, in scala 1:1.000).
L'inserimento di una porzione di
territorio in una determinata classe di idoneità urbanistica non esime i
soggetti attuatori degli interventi ad adeguare gli interventi stessi alle
condizioni del suolo, anche attraverso provvedimenti non normati.
In ciascuna classe permane l'efficacia
di tutte le norme vigenti, nazionali e regionali, di carattere geologico,
geotecnico, idrogeologico e idraulico; in particolare devono sempre essere
osservate:
–
le disposizioni di cui al D.M. 11/3/88 "Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre
e delle opere di fondazione";
–
per le aree soggette a vincolo
idrogeologico, di cui al R.D. 30/12/23 n.3267 e al R.D. 13/2/33 n.215, le disposizioni
di cui alla L.R. n.45 del 9/8/89 "Nuove norme per interventi da eseguire
in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
–
tutte le norme di carattere geologico,
geotecnico e idrogeologico presenti nella L.R. n.56/77 e sue successive modificazioni
e integrazioni e nella Circ. P.G.R. del 18/7/1989, n.16/URE;
–
la normativa relativa alla
regolamentazione dell'attività estrattiva, in particolare la L.R. 22/11/78 n.69
e il R.D. 29/7/27 n.1443, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento
di Programmazione delle Attività Estrattive (D.P.A.E.);
–
le disposizioni previste dal T.U. sulle
acque approvato con Decreto
Legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
–
le norme per la tutela ambientale delle
aree demaniali dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche disposte dalla L.
5/1/94 n.37;
–
i disposti di cui agli artt. 915, 916,
917 del CC e in genere tutte le norme relative al mantenimento del territorio
in condizioni di sicurezza nei riguardi della pubblica e privata incolumità;
–
le disposizioni riguardanti le aree di
salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile, ai sensi del D.P.R.
n.236 del 24/5/88 "Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la
qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo15 della
legge 16 Aprile 1987, n.183" e del Decreto
Legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
–
all’interno delle fasce A e B del
P.A.I. non potranno essere previsti interventi edilizi non consentiti dalle
N.T.A. del P.A.I.. Tutte le aree soggette a dissesti di varia natura inserite nelle sottoclassi IIIb dovranno
essere considerate inedificabili sino alla
realizzazione degli interventi di riassetto necessari alla mitigazione
dei pericoli di natura geologica
presenti, oppure, nel caso di interventi già realizzati, sino alla verifica
della loro efficienza/efficacia. Non dovranno, di conseguenza, essere
consentiti in detti ambiti aumenti del
carico antropico in assenza degli interventi di sistemazione o di una verifica degli stessi, se presenti.
Fatte salve le procedure di approvazione degli interventi da parte delle
Autorità competenti, spetterà responsabilmente all’Amministrazione Comunale
verificare che gli interventi di carattere territoriale abbiano raggiunto
l’obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica
delle aree interessate. Si evidenzia che tali interventi necessiteranno nel
tempo di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria o di ulteriori opere
di miglioramento qualora l’evoluzione del quadro conoscitivo ne richieda la
realizzazione. Al fine di individuare dal punto di vista cronologico gli
interventi necessari per la messa in sicurezza delle aree ricadenti nelle
sottoclassi IIIb, l’Amministrazione Comunale dovrà predisporre un
cronoprogramma degli interventi di sistemazione che individui chiaramente le
fasi temporali degli stessi e le conseguenti implicazioni a livello
urbanistico.Per le aree a pericolosità elevata individuate nella Carta di
Sintesi deve essere predisposto, qualora non già realizzato, un Piano Comunale
di Protezione Civile, così come richiamato nella Nota Tecnica Esplicativa della
C.P.G.R. 7/LAP/96.Nei settori all’interno delle fasce A e B del Torrente Agogna
inseriti in classe IIIb nelle Carte di Sintesi, non potranno essere ammessi
nuovi interventi edili, anche a seguito della realizzazione di eventuali
interventi di sistemazione.
2. RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA
RELATIVA AD AREE INTERESSATE DA
NUOVI INSEDIAMENTI O DA OPERE
PUBBLICHE DI PARTICOLARE IMPORTANZA
La relazione Geologico-Tecnica,
contenendo disposizioni prescrittive per le modalità di trasformazione di
ciascuna area, ai sensi dell'articolo14, punto 2b della L.R. n.56/77,
costituisce, assieme agli elaborati grafici di sintesi di cui al precedente
articolo, parte integrante delle presenti Prescrizioni di carattere
geologico-tecnico.
La relazione Geologico-Tecnica,
relativa ad aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di
particolare importanza, deve essere costituita, ai sensi della Circ. P.G.R.
n.16 URE del 18 Luglio 1989 punto 3.2.7, da una Relazione Descrittiva e da una
Carta Litotecnica; inoltre, le prescrizioni normative per ciascun tipo di
intervento devono essere illustrate in Schede geologico-tecniche.
Tale relazione non può essere
sostitutiva delle relazioni geologiche e geotecniche previste dal D.M. 11 Marzo
1988 a corredo dei progetti di opere pubbliche e private, descritte al cap. 3
delle presenti Prescrizioni.
3. INDAGINI GEOLOGICHE E
GEOTECNICHE A CORREDO DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE
I progetti di opere pubbliche e private
da realizzarsi sul territorio comunale devono essere corredati già in fase
istruttoria, nei casi e con le modalità previste dal D.M. 11 Marzo 1988, n.47 e
dalle relative Istruzioni Applicative di cui alla Circ. LL.PP. del 24 Settembre
1988 n.30483, dai risultati di indagini geotecniche e, ove necessario,
geologiche.
I risultati delle indagini, degli studi
e dei calcoli geotecnici devono essere esposti in una "Relazione
geotecnica", che sarà parte integrante degli atti progettuali e firmata da
professionisti abilitati.
Nei casi in cui il D.M. 11 Marzo 1988
prescrive uno studio geologico, deve essere redatta anche una "Relazione
geologica", che farà parte integrante degli atti progettuali e sarà
firmata da professionisti abilitati.
Relazione geotecnica e relazione
geologica devono essere reciprocamente coerenti; a tale riguardo la relazione
geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e
viceversa; le eventuali indicazioni di carattere geologico tecnico comprese
nella "Relazione geologica" non possono sostituire la "Relazione
geotecnica" vera e propria, che deve possedere carattere quantitativo e
prescrittivo per l'esecuzione dell'opera.
Ai sensi del D.M. 11 Marzo 1988, comma
8 del punto A2 e comma 4 del punto C3, nel caso di costruzioni e opere di
modesto rilievo in rapporto alla stabilità dell'insieme opera-terreno e
ricadenti in aree già note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può
essere ottenuta anche semplicemente attraverso una raccolta documentale, sulla
quale possa responsabilmente essere basata la progettazione.
In questo caso, i calcoli geotecnici di
stabilità e la valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma l'idoneità
delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata mediante apposita
relazione.
Per i contenuti della relazione
geotecnica e geologica, si deve fare riferimento a quelli previsti dal D.M. 11
Marzo 1988 e alle relative istruzioni applicative di cui alla Circ. Min. LL.PP.
24/9/88 n.30483, nonché a quelli esplicitamente previsti dalle presenti
prescrizioni.
Ai sensi del D.M. 11/3/88, punto B5,
commi 3 e 4 la relazione geologica, ove obbligatoria, "deve
sempre comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con
definizione della natura e dell'origine dei litotipi, del loro stato di
alterazione e fratturazione e della loro degradabilità, i lineamenti
geomorfologici della zona, nonché gli eventuali processi geomorfici e i
dissesti in atto e potenziali; deve precisare inoltre i caratteri
geologico-strutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle
superfici di discontinuità e fornire lo schema della circolazione idrica
superficiale e sotterranea. La relazione geotecnica deve comprendere e
illustrare la localizzazione dell'area interessata dalle opere, i criteri di
programmazione ed i risultati delle indagini in sito e in laboratorio e le
tecniche adottate, nonché le scelte dei parametri geotecnici di progetto,
riferiti alle caratteristiche della costruenda opera ed il programma di
eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per la eventuale fase
esecutiva."
Le relazioni geologiche e geotecniche a
corredo dei progetti non possono in nessun caso essere sostituite dalla
"Relazione geologico-tecnica delle aree interessate da nuovi insediamenti
o opere pubbliche di particolare importanza" (Articolo14, punto 2b della
L.R.n.56/77), che riguarda l'idoneità dell'area all'utilizzazione urbanistica,
ma non è riferita ad un progetto specifico con proprie e peculiari interazioni
opera-terreno. Tali relazioni dovranno comunque far riferimento ad essa,
confermarne esplicitamente la validità o eventualmente esporre i risultati di
analisi di dettaglio diversi da quelli individuati dagli elaborati di P.R.G.C..
Per quanto riguarda le indagini sulla
stabilità dei versanti e, in particolare, per le zone soggette a vincolo
idrogeologico, i contenuti dello studio geologico e geotecnico devono fare
riferimento anche a quelli previsti dalla L.R. n.45 del 9 Agosto 89 e relative
Circolari esplicative e applicative.
Per quanto riguarda le indagini sui
corsi d'acqua, queste devono contemplare anche una "Relazione idrologica e
idrogeologica", che, considerando i dati meteoclimatici, unitamente a
quelli morfometrici, geologici e geomorfologici del bacino, giunga ad una
valutazione delle massime piene e del relativo trasporto solido, mentre la
relazione tecnica del progetto di regimazione deve essere corredata da una "Relazione
idraulica", che dimostri la compatibilità delle opere previste con gli
episodi di massima piena ipotizzati.
I metodi da adottare nelle analisi
idrologica e idraulica dovranno essere quelli indicati nel PAI (7. Norme di
attuazione – Direttive di Piano e Direttiva sulla Piena di Progetto da assumere
per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica).
Nelle aree appartenenti alle Classi II
e III, nonché in quelle soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della
L.R.n.45/89, è sempre prescritta la relazione geologica, in ottemperanza al
dettato del punto B5, secondo comma, del D.M. 11 Marzo 1988; essa deve confermare
esplicitamente la situazione di pericolosità indicata sulla "Carta di
sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'Idoneità all'utilizzazione
urbanistica" relativa all'area oggetto di trasformazione o, eventualmente,
indicare variazioni di tale pericolosità sopravvenute nel tempo o non
individuate a scala di P.R.G., valutare le conseguenti situazioni di rischio
connesse con l'opera in progetto e l'idoneità della stessa al superamento del
rischio.
Inoltre, nelle aree appartenenti alle
classi II e III, a causa della peculiarità delle problematiche e per la
disomogeneità dei terreni, non può essere ammessa la deroga di cui al comma 8
del punto A2 e al comma 4 del punto C3 del D.M. 11 Marzo 1988, salvo che per
opere di modestissimo rilievo in rapporto alla stabilità opera-terreno e alle
eventuali dinamiche geomorfologiche.
In ogni caso, in aree di qualsiasi
classe, non possono essere considerate opere di modesto rilievo geotecnico: le
fondazioni indirette e i consolidamenti fondali, gli scavi e le opere di
sostegno di altezza superiore ai 2 m, le gallerie e i manufatti sotterranei, le
sistemazioni dei pendii in frana o dissestati, le discariche e le colmate, gli
emungimenti di falde idriche, il consolidamento di terreni, gli ancoraggi in
terreni e rocce, le opere su grandi aree ai sensi del punto H del D.M. 11 Marzo
1988, comprendendo in esse anche le sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua.
Nelle aree appartenenti alla Classe I o
comunque in relazione a eventuali particolari problematiche, il progettista può
valutare l'opportunità di far redigere uno studio geologico anche per i tipi di
opere per cui il D.M. 11 Marzo 1988 non prescrive obbligatoriamente tale
studio.
4. PROGETTI PUBBLICI DI RIASSETTO
IDROGEOLOGICO
Nelle aree del territorio comunale
sulle quali il Piano Regolatore ha identificato una elevata pericolosità
geologica e un conseguente elevato rischio su aree parzialmente o completamente
edificate (Classe IIIb), le presenti norme prevedono Progetti Pubblici di
Riassetto Idrogeologico mirati all'eliminazione e/o minimizzazione del rischio.
Tali Progetti devono esplicitamente far
riferimento agli obiettivi di minimizzazione della pericolosità geomorfologica
o della vulnerabilità delle aree urbanizzate, alle caratteristiche e alle
modalità di realizzazione delle opere in relazione agli obiettivi, alle
modalità di verifica dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione del rischio.
La completa esecuzione delle opere
previste da Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico trasforma interamente
o parzialmente le condizioni di fruibilità urbanistica, secondo quanto previsto
dalle presenti norme per ciascuna classe e secondo quanto esplicitato nell'ambito
del Progetto stesso, approvato dagli Enti pubblici preposti e verificato in
sede di collaudo delle opere, con preciso riferimento all'avvenuta eliminazione
o minimizzazione della pericolosità ed esplicitazione di quali settori siano
stati messi in sicurezza e quali permangano a rischio.
I Progetti possono essere attuati per
fasi o stralci e, in tal caso, il Progetto generale deve contenere il programma
o il cronoprogramma delle varie fasi funzionali, con l'esplicitazione degli
obiettivi intermedi raggiungibili in termini di riduzione del rischio e di
corrispondente migliorata fruibilità urbanistica; in ogni caso i Progetti
devono contenere il programma dettagliato di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere di difesa eseguite.
I Progetti Pubblici di Riassetto
Idrogeologico potranno seguire l'iter previsto dall'articolo 47 della L.R.
n.56/77 come Piani Tecnici Esecutivi di Opere Pubbliche nelle zone in cui la
pericolosità dipenda anche da situazioni esistenti su territori di Comuni
limitrofi o comunque quando la progettazione esecutiva comporti un complesso di
opere integrate fra di loro, eventualmente di competenza di molteplici Enti, la
cui progettazione unitaria comporti vantaggi economici e funzionali.
I soggetti privati possono avanzare
proposte di Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico e contribuire in tutto
o in parte alle spese per la loro realizzazione, ma tali Progetti devono
comunque assumere carattere di interesse pubblico, essere recepiti e verificati
già in fase progettuale dall'Ente pubblico e approvati dal Consiglio Comunale.
Le sistemazioni idrogeologiche puntuali
richieste, concesse ed eseguite da soggetti privati nell'ambito dei singoli
lotti di proprietà non possono, pertanto, assumere il carattere di Progetto
Pubblico di Riassetto Idrogeologico e modificare le caratteristiche di idoneità
all'utilizzazione urbanistica prevista dalla cartografia di Piano.
Ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP, i
Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico e il Piano di Protezione Civile
devono essere reciprocamente coerenti.
Vista l'estensione delle aree
dichiarate a rischio in ambito edificato, considerato che i Progetti Pubblici
di Riassetto Idrogeologico prospettano un influsso notevole per quanto riguarda
la modifica delle condizioni di pericolosità del territorio, il Piano di
Protezione Civile del territorio comunale dovrà essere annualmente verificato,
ed eventualmente aggiornato, in funzione delle indicazioni fornite da una
apposita relazione annuale redatta da tecnico abilitato e concernente la
situazione di pericolosità del territorio comunale, in funzione delle opere
eseguite e del loro stato di manutenzione.
5. NORME
GENERALI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO
Su
tutto il territorio comunale:
–
non sono ammessi prelievi non
autorizzati di acque superficiali o sotterranee;
–
non sono ammessi scarichi non
autorizzati di acque reflue nei corpi idrici superficiali;
–
non sono ammesse dispersioni non
autorizzate di acque reflue sul suolo o nel sottosuolo;
–
non sono ammessi stoccaggi non
autorizzati di rifiuti, ivi compresi i materiali inerti provenienti da
demolizioni e scavi;
–
non è ammessa la demolizione di edifici
e strutture senza verifiche degli effetti della demolizione sugli edifici e
sulle aree circostanti;
–
non è ammessa la realizzazione di
locali interrati nei settori inondabili da acque di esondazione o interessati
da un'escursione della falda freatica che, in occasione di eventi meteorici
intensi e/o prolungati, possa coincidere con il piano campagna;
–
gli innalzamenti artificiali del piano
campagna saranno permessi qualora sia accertato che tali interventi non
provochino innalzamenti della quota idrometrica nel corso dei fenomeni di
esondazione che possano danneggiare le aree circostanti; dovranno essere
realizzati previa asportazione della vegetazione e recupero dello strato di
terreno agrario, in modo tale da consentire il regolare deflusso e drenaggio
delle acque, anche nelle aree circostanti, e con valutazione degli eventuali
cedimenti provocati.
Lungo
gli alvei dei corsi d'acqua e sulle fasce spondali:
–
all'interno delle fasce A e B non
potranno essere previsti interventi edilizi non consentiti dalle N.T.A. del
PAI. Per le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico vigono i
disposti dell’art. 9 delle N.T.A. del P.A.I.; all'interno delle fasce A e B del
Torrente Agogna inseriti in classe IIIB nelle carte di sintesi non potranno essere
ammessi nuovi interventi edilizi, anche a
seguito della realizzazione di eventuali interventi di sistemazione;
–
salvo che per opere di attraversamento
viabilistico, non è consentita la copertura dei corsi d'acqua, né
restringimenti d'alveo o rettifiche; ove possibile si provvederà a riportare a
cielo libero i tratti tombinati dei corsi d'acqua e in ogni caso è vietata l'edificazione
al di sopra dei tratti coperti, anche nel caso di pertinenze ed accessori;
–
in ogni caso per le opere di
attraversamento dei corsi d'acqua è sempre prescritta la tipologia "a rive
piene", ossia senza restringimenti mediante tombinature o similari;
–
non sono ammessi manufatti in materiali
sciolti;
–
non sono ammesse occlusioni, neppure
parziali, tramite riporti, dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata;
–
non sono ammesse difese spondali su una
sola sponda o regimazioni di fondo parziali di un corso d'acqua, salvo nel caso
in cui sia dimostrato che tali opere non peggiorino la situazione idraulica o
idrogeologica sulla sponda opposta o immediatamente a valle o a monte dell'intervento;
–
non sono ammesse recinzioni o muri di
cinta attraverso e lungo gli alvei e le fasce spondali dei corsi d'acqua che
peggiorino la stabilità delle sponde stesse, che restringano le sezioni di
deflusso e non consentano il regolare scorrimento delle acque nelle aree di
laminazione esterne all'alveo con portate di massima piena; nel caso di corsi d'acqua
demaniali dovranno essere assicurate alle stesse condizioni anche la
percorribilità parallelamente agli alvei e l'accesso alle opere di difesa
idraulica per i necessari interventi di manutenzione, controllo e pulizia;
–
in corrispondenza di nuovi
insediamenti, dovrà essere costantemente garantita la pulizia e la manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua, sia naturali che artificiali, e dovranno essere
verificate le sezioni di deflusso, adeguando quelle insufficienti;
–
sulle fasce spondali dei corsi d'acqua
non sono ammessi accumuli di scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie
e dalla manutenzione di parchi e giardini;
–
con riferimento agli obblighi previsti
dagli articolo 915, 916, 917 del CC, relativi al mantenimento delle condizioni
degli alvei e del regolare deflusso delle acque, tali obblighi sono estesi a
tutte le zone di pertinenza dei corsi d'acqua;
–
con riferimento alla determinazione
delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche, nonché da quelli appartenenti al pubblico
demanio ancorché non iscritti negli elenchi, ai sensi dell'articolo 96 lett.f)
del T.U. approvato con R.D. 25/7/04 n.523, le prescrizioni di P.R.G. relative
alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua assumono l'efficacia di "disciplina
locale" ai sensi e alle condizioni previste dalla Circ. P.G.R.
n.14/LAP/PET dell'8/10/98 e s.m.i.
–
dovrà essere mantenuta una fascia di
rispetto non inferiore a 10 metri in corrispondenza dei corsi d'acqua iscritti
negli elenchi delle acque pubbliche e di quelli appartenenti al demanio; per i
restanti tratti del reticolo idrografico dovrà essere garantita una fascia
inedificabile di almeno 10 metri per i corsi d'acqua naturali e di 5 m per i
corsi d'acqua artificiali e per quelli naturali ritenuti non pericolosi in base
a evidenze geomorfologiche e idrauliche.
–
nelle aree ubicate all'interno delle
fasce di rispetto dei corsi d'acqua non potranno essere realizzati nuovi
interventi edilizi, compresi box, pertinenze e simili.
Lungo
i versanti:
–
le acque superficiali dovranno essere
raccolte e convogliate preferibilmente in impluvi naturali, verificando che le
opere e i recettori non favoriscano processi erosivi la cui evoluzione possa
determinare situazioni di pericolosità;
–
non sono ammesse opere per la viabilità
che intercettino le acque del versante di controripa e le convoglino nei tratti
di sottoscarpa in modo concentrato e tale da produrre erosione e dissesti;
–
non sono ammesse opere di dispersione
nel sottosuolo di acque piovane o reflui (subirrigazioni), senza uno studio che
dimostri la compatibilità delle opere con la stabilità del versante;
–
non sono ammessi scavi e riporti che
peggiorino la stabilità naturale del pendio;
–
qualora siano necessari sbancamenti
delle scarpate e riporti di materiale, gli stessi dovranno essere sostenuti e
drenati al fine di garantire, a breve e a lungo termine, la stabilità dei
pendii;
–
in corrispondenza di nuovi insediamenti
dovrà essere costantemente garantita la manutenzione di eventuali muretti a
secco;
–
non sono ammessi nuovi impianti
vegetazionali di alto fusto di essenze con apparato radicale non idoneo a
garantire sufficiente stabilità; per quelli esistenti si provvederà ove
possibile alla loro sostituzione;
–
non sono ammessi tagli vegetazionali
generalizzati non autorizzati.
–
In corrispondenza del piede e del
ciglio di versanti riconosciuti in Classe III dovrà essere mantenuta la fascia
di rispetto riportata nelle Carte di Sintesi allegate (Tav. 12A, 12B e 15A,
15B). Nuove edificazioni nelle zone prossime al piede o al ciglio dei versanti
dovranno prevedere un’adeguata fascia di rispetto, la cui ampiezza dovrà essere
stabilita tramite opportune verifiche di stabilità corredate da sezioni di
dettaglio del versante. In corrispondenza dei pendii compresi in Classe II, l'equilibrio
dei luoghi dovrà essere accertato mediante verifiche di stabilità da
predisporre ai sensi del D.M. 11.03.88.
6. CLASSI DI IDONEITÀ GEOMORFOLOGICA
ALL'UTILIZZAZIONE
URBANISTICA PREVISTE NEL TERRITORIO COMUNALE
Nel territorio comunale sono previste
le seguenti classi di idoneità geomorfologica all'utilizzazione urbanistica, ai
sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP dell'8/5/96:
Classe I:
porzioni di territorio dove le condizioni di
pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte
urbanistiche; gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti
nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 Marzo 1988.
Classe II e sottoclassi:
porzioni di territorio nelle quali le condizioni di
moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate
attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati
a livello di Norme di attuazione ispirate al D.M. 11 Marzo 1988 e realizzabili
a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto.
Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree
limitrofe, né condizionare la propensione all'edificabilità.
Classe
IIa: zone con acclività da medio-bassa a media, caratterizzate
da terreni con caratteristiche geotecniche che risultano essere in equilibrio
con l'acclività.
Classe
IIb: zone di versante con acclività da medio-bassa a elevata,
interessate da terreni e, localmente, da substrato roccioso affiorante, con
caratteristiche geotecniche o geomeccaniche talvolta non ottimali rispetto all'acclività
e spesso con presenza di opere di sostegno o di regimazione delle acque
ruscellanti non sempre sufficientemente dimensionate.
Classe
IIc: zone subpianeggianti caratterizzate da terreni
rimaneggiati o di copertura le cui caratteristiche geotecniche possono
rilevarsi scadenti, con eventuale deflusso delle acque sotterrane
periodicamente a minima soggiacenza o difficoltà di drenaggio in locali aree
depresse.
Classe
IId: zone con problemi di periodico allagamento da acque con
bassa energia e tiranti modesti (Em). Per le aree ubicate in sinistra
idrografica del T. Agogna, nella fascia C a tergo del limite B di progetto, nel
tratto compreso tra il ponte in Località San Marco e la Località Cascina
Prazzole, eventuali interventi edilizi dovranno attenersi alle seguenti
prescrizioni tecniche:
‒
Divieto di
realizzazione di piani interrati;
‒
Realizzazione
del piano di calpestio a quote superiori ai valori dei livelli idrometrici
- corrispondenti alla portata con Tr 500
anni, da valutarsi mediante apposito modello idraulico;
‒
La
realizzazione degli interventi non dovrà, in ogni caso, aggravare il livello di
rischio delle aree limitrofe.
Classe
IIe: zone subpianeggianti caratterizzate da difficoltà di
drenaggio in locali aree depresse e/o da eventuale deflusso delle acque
sotterranee periodicamente a minima soggiacenza, per la presenza di locali
falde sospese.
Classe
IIf: zone subpianeggianti caratterizzate da processi di
dilavamento in assenza di opere di regimazione delle acque ruscellanti.
Classe III e sottoclassi:
porzioni di territorio nelle quali gli elementi di
pericolosità geomorfologica e di rischio, questi ultimi derivanti dalle
urbanizzazioni dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora
inedificate, richiedendo viceversa la previsione di interventi di riassetto
territoriale a tutela del patrimonio esistente.
Classe
IIIa e sottoclassi: porzioni di
territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici
che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Per le opere infrastrutturali di
interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all'Articolo
31 della L.R. 56/77.
Classe IIIa1: zone di territorio
inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le
rendono inidonee a nuovi insediamenti, quali aree dissestate, in frana e
potenzialmente dissestabili.
Classe IIIa2: zone di territorio
inedificate con caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono
inidonee a nuovi insediamenti, o ad interventi
che possano interferire con il regolare deflusso di eventuali acque
d’esondazione, quali aree inondabili da acque con tiranti ingenti,
caratterizzate dalla presenza di modesti fenomeni di erosione/deposito (Eb).
Classe
IIIb e sottoclassi: porzioni di
territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di
rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale
di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza
di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non
aumentino il carico antropico; per le opere di interesse pubblico non
altrimenti localizzabili vale quanto previsto all'Articolo31 della L.R.
n.56/77.
Classe IIIb2: zone di territorio
edificate potenzialmente inondabili da acque con tiranti ingenti,
caratterizzate dalla presenza di modesti fenomeni di erosione/deposito (Eb), in
cui solo a seguito della realizzazione di opere di regimazione e dell'adeguamento
di quelle esistenti sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni,
ampliamenti o completamenti.
Classe IIIb3: zone di territorio
edificate potenzialmente inondabili da acque con tiranti ingenti,
caratterizzate dalla presenza di modesti fenomeni di erosione/deposito e Eb.
In ciascuna classe sono indicati gli interventi ammessi
secondo la tipologia prevista dalla Circ. PGR n.5/SG/URB del 27/04/84 e con i
seguenti simboli abbreviati.
MO: Manutenzione
ordinaria
MS: Manutenzione
straordinaria
RC: Restauro
conservativo
RE: Ristrutturazione
edilizia in generale
REA: Ristrutturazione
edilizia di tipo A
REB: Ristrutturazione
edilizia di tipo B
A: Ampliamento
nella misura del 20% di edifici uni-bifamiliari
AS: Ampliamento
per sopraelevazione
DS: Demolizioni
senza ricostruzione
DR: Demolizioni con
ricostruzione
NC: Nuova
costruzione in generale
MD: Modifica di
destinazione d'uso
Ai fini della valutazione del rischio idrogeologico, le
nuove costruzioni NC e le modifiche di destinazione d'uso MD sono inoltre
suddivise nel modo seguente:
NCr: Nuova
costruzione residenziale
NCp: Nuova costruzione
produttiva
NCs: Nuova
costruzione per servizi pubblici con elevato carico antropico e difficoltà di
evacuazione (scuole, asili, ospedali, ecc.)
NCu: Nuova costruzione
per servizi tecnologici di interesse pubblico
NCa: Nuova
costruzione accessoria senza carico urbanistico
MDA: Modifica
di destinazione d'uso senza aumento del carico urbanistico
MDB: Modifica di
destinazione d'uso con aumento del carico urbanistico
6.1 Classe I
Ai sensi della Circ. P.G.R. 7/LAP, la Classe I riguarda "Porzioni
di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da
non porre limitazioni alle scelte urbanistiche; gli interventi sia pubblici che
privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11
Marzo 1988".
Nelle aree soggette a tale classe, non si applicano norme
particolari oltre a quelle previste dalla legislazione specifica sulle norme
geotecniche e sul vincolo idrogeologico.
L'assenza di problematiche particolari non esime i soggetti
attuatori ad adeguare gli interventi stessi alle condizioni del suolo, alla
stabilità dell'area e alla circolazione delle acque superficiali e sotterranee.
6.2 Classe II
Ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP la Classe II riguarda "Porzioni
di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica
possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di
modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di Norme di attuazione
ispirate al D.M. 11 Marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo
esclusivamente nell'ambito del singolo lotto. Tali interventi non dovranno in
alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionare la
propensione all'edificabilità.
In tutte le zone del territorio comunale soggette a Classe
II, ogni nuova opera sarà preceduta da verifiche locali, di carattere geologico
e geotecnico, secondo quanto previsto al presente articolo e al cap. 2 delle
presenti Prescrizioni, in coerenza con il D.M. 11 Marzo 1988.
Sulla base delle tipologie individuate di pericolosità
geologica, sono definite inoltre le seguenti sottoclassi, nelle quali, oltre
alle norme generali per la classe II, sono indicati indirizzi specifici.
6.2.1 Classe IIa
Tale classe riguarda zone con acclività da medio-bassa a
media, caratterizzate da terreni con caratteristiche geotecniche che risultano
essere in equilibrio con l'acclività.
In tale classe, le relazioni geologiche e geotecniche
dovranno esaminare prioritariamente le condizioni di stabilità del pendio
determinate dall'intervento, con particolare riferimento alla stabilità dei
fronti di scavo, dei riporti, delle opere di sostegno, ecc., soprattutto in
relazione all'eventuale presenza di fenomeni di ruscellamento concentrato, di
circolazione di acque sotterranee e di terreni geotecnicamente mediocri.
6.2.2 Classe IIb
Tale classe riguarda zone di versante con acclività da
medio-bassa a elevata, interessate da terreni e, localmente, da substrato
roccioso affiorante, con caratteristiche geotecniche o geomeccaniche talvolta
non ottimali rispetto all'acclività e spesso con presenza di opere di sostegno
o di regimazione delle acque ruscellanti non sempre sufficientemente
dimensionate.
Il livello di rischio che ne consegue, definibile nel
complesso come moderato, richiede, per essere superato, il rigoroso rispetto di
specifiche norme tecniche o, nelle situazioni più critiche, l'esecuzione di
interventi locali di riassetto nell'ambito dei singoli lotti edificatori o nell'intorno
significativo circostante, che abbiano come scopo il raggiungimento di
requisiti di sicurezza propri e nei riguardi del contesto limitrofo.
Le relazioni geologiche e geotecniche dovranno esaminare
prioritariamente le condizioni di stabilità naturale del pendio e quelle
determinate dall'intervento, con particolare riferimento alla stabilità dei
fronti di scavo, dei riporti e delle opere di sostegno, ecc., soprattutto in
relazione alla presenza di fenomeni di ruscellamento concentrato, di
circolazione delle acque sotterranee, di terreni con mediocri caratteristiche
geotecniche e di eventuali zone con substrato avente mediocri caratteristiche
geomeccaniche.
6.2.3 Classe IIc
Tale classe riguarda zone subpianeggiante, caratterizzate da
terreni rimaneggiati o di copertura le cui caratteristiche geotecniche possono
rilevarsi scadenti, con eventuale deflusso delle acque sotterrane periodicamente
a minima soggiacenza o difficoltà di drenaggio in locali aree depresse.
In tale classe le relazioni geologiche e geotecniche
dovranno esaminare prioritariamente le condizioni di stabilità, con particolare
riferimento alle opere di scavo e di fondazione, soprattutto in relazione alla
presenza di terreni con mediocri caratteristiche geotecniche e in condizioni di
parziale saturazione. Nei casi di difficoltà di drenaggio in locali aree
depresse, occorrerà integrare la documentazione con un'analisi idrologica e
idraulica, finalizzata ad esaminare le cause dell'allagamento e le possibilità
di eliminazione dei problemi attraverso interventi locali di sistemazione
idraulica.
6.2.4 Classe IId
Tale classe riguarda zone con problemi di periodico
allagamento da acque con bassa energia e tiranti modesti (Em).
In tale classe la pericolosità e il conseguente rischio per
le edificazioni può essere superato attraverso modesti interventi di riassetto
limitati al lotto di intervento o all'intorno locale, senza peggioramento per
le aree circostanti.
Le relazioni geologiche e geotecniche, nonché idrologiche e
idrauliche, dovranno esaminare prioritariamente le cause dell'allagamento e le
possibilità di eliminazione dei problemi attraverso interventi locali di
riassetto, come modeste sopraelevazioni o sistemazioni idrauliche del reticolo
idrico minore, senza peggioramento delle condizioni idrologiche circostanti.
6.2.5 Classe IIe
Tale classe riguarda zone subpianeggianti, caratterizzate da
difficoltà di drenaggio in locali aree depresse e/o da eventuale deflusso delle
acque sotterranee periodicamente a minima soggiacenza, per la presenza di
locali falde sospese.
In tale classe, le relazioni geologiche e geotecniche,
nonché idrologiche e idrauliche, dovranno esaminare prioritariamente le cause degli
eventuali ristagni e/o allagamenti e la
possibilità di eliminazione o riduzione delle criticità attraverso interventi
locali di riassetto, come modeste sopraelevazioni e/o sistemi di drenaggio, senza
peggioramento delle condizioni idrologiche circostanti. Dovranno inoltre essere
valutate nel caso di scavi e fondazioni le eventuali condizioni di parziale
saturazione dei terreni.
6.2.6 Classe IIf
Tale classe riguarda zone subpianeggiante, caratterizzate da
processi di dilavamento in assenza di opere di regimazione delle acque
ruscellanti.
In tale classe la pericolosità e il conseguente rischio per
le edificazioni può essere superato attraverso modesti interventi di riassetto
limitati al lotto di intervento o all'intorno locale senza peggioramento per le
aree circostanti.
Le relazioni geologiche e geotecniche, nonché idrologiche e
idrauliche, dovranno esaminare prioritariamente le cause di tali processi e le
possibilità di eliminazione dei problemi, senza peggioramento delle condizioni
idrologiche circostanti.
6.3 Classe III
Ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP la Classe III riguarda "Porzioni
di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di
rischio, questi ultimi derivanti dalle urbanizzazioni dell'area, sono tali da
impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo viceversa la previsione
di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente".
La classe III è suddivisa nelle sottoclassi IIIa e IIIb,
descritte negli specifici articoli delle presenti norme.
6.3.1 Classe IIIa
Ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP la Classe IIIa riguarda:
"Porzioni di territorio inedificate che
presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a
nuovi insediamenti”.
Per la realizzazione di un
opera pubblica o di interesse pubblico non prevista dal PRG in ambiti a
pericolosità geologica elevata o molto elevata, la compatibilità
dell’intervento con l’equilibrio idrogeologico dell’area è valutata dalla
Direzione regionale Opere Pubbliche, nell’ambito del procedimento di variante
al PRG qualora necessaria, ovvero nell’ambito della procedura autorizzativa
dell’opera a seguito di specifica richiesta da parte de responsabile del
procedimento; nel solo caso delle classi IIIb per le quali siano già state
realizzate le opere di riassetto previste dal crono programma, la compatibilità
dell’intervento con l’equilibrio idrogeologico dell’area è valutata
dall’Amministrazione comunale.
Nel caso della presenza in aree soggette a Classe IIIa di
edifici isolati non evidenziati in cartografia, per questi si applicano le
limitazioni previste alla Classe IIIb purchè non ricadenti in aree di dissesto
attivo o incipiente.
Nelle aree comprese in Classe IIIa sono ammessi solo i
seguenti interventi, i cui progetti siano stati redatti sulla base di rigorosi
accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici e idraulici, che stabiliscano
gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi
stessi nell'ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la
situazione di pericolosità esistente:
a)
le opere previste dal Piano
Territoriale e quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica
utilità;
b)
le opere pubbliche non altrimenti
localizzabili attinenti alla viabilità, alla produzione e al trasporto dell'energia,
alle reti e agli impianti di depurazione, alle telecomunicazioni o ad altre
attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi;
c)
le opere attinenti alla regimazione e
all'utilizzo delle acque, compresi i pozzi, le captazioni sorgive, le
derivazioni e gli attingimenti di acqua, purché adeguatamente eseguiti e
concessi dagli Enti competenti;
d)
le opere attinenti alle sistemazioni
idrogeologiche, al contenimento e al consolidamento dei versanti, nonché tutti
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa
esistenti;
e)
l'eliminazione dei tratti coperti dei
corsi d'acqua e l'ampliamento delle tombinature;
f)
gli attraversamenti dei corsi d'acqua
minori e la viabilità per il necessario collegamento, non altrimenti
localizzabile, di zone residenziali o produttive esistenti o previste dal
P.R.G. e dai P.P.;
g)
le strade e piste al servizio di
attività agro-silvo-pastorali, approvate dal Servizio Regionale Economia
Montana e Foreste, chiuse al traffico e della larghezza massima tra i cigli di
m 3;
h)
i percorsi pedonali o ciclabili, quando
non altrimenti localizzabili;
i)
le attività estrattive autorizzate ai
sensi della L.R. 22/11/78 n.69 e del R.D. 29/7/27 n.1443, con le relative piste
di accesso;
l)
le piantumazioni e le sistemazioni a
verde, la manutenzione e lo sfruttamento forestale, secondo le disposizioni
legislative vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni del Piano
Stralcio delle Fasce Fluviali; la conservazione allo stato di natura, il
mantenimento delle limitate attività agricole in atto, le variazioni colturali
che non costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque o che non
producano instabilità dei versanti;
m)
la recinzione dei terreni, purché le
opere non modifichino la stabilità dei versanti e il regolare deflusso delle
acque, anche in occasione di piene eccezionali.
Sulla base delle tipologie individuate di pericolosità
geologica, sono definite inoltre le sottoclassi IIIa1 e IIIa2.
6.3.1.1 Classe IIIa1
Tale classe riguarda zone di territorio inedificate, che
presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a
nuovi insediamenti, quali aree dissestate, in frana e potenzialmente
dissestabili.
6.3.1.2 Classe IIIa2
Zone di territorio inedificate, con caratteri geomorfologici
o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti o ad interventi che possano interferire con il regolare
deflusso di eventuali acque d’esondazione, quali aree inondabili da acque con
tiranti ingenti, caratterizzate dalla presenza di modesti fenomeni di
erosione/deposito (Eb).
6.3.2 Classe IIIb
Ai sensi della Circ. P.G.R. n. 7/LAP, tale classe comprende:
"Porzioni di territorio edificate nelle quali gli
elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni
caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del
patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto
saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico”.
Per la realizzazione di un
opera pubblica o di interesse pubblico non prevista dal PRG in ambiti a
pericolosità geologica elevata o molto elevata, la compatibilità
dell’intervento con l’equilibrio idrogeologico dell’area è valutata dalla
Direzione regionale Opere Pubbliche, nell’ambito del procedimento di variante
al PRG qualora necessaria, ovvero nell’ambito della procedura autorizzativa
dell’opera a seguito di specifica richiesta da parte de responsabile del
procedimento; nel solo caso delle classi IIIb per le quali siano già state realizzate
le opere di riassetto previste dal crono programma, la compatibilità
dell’intervento con l’equilibrio idrogeologico dell’area è valutata
dall’Amministrazione comunale
Si tratta di aree edificate o parzialmente edificate, in cui
si rende necessaria la presenza di efficaci opere di attenuazione o
eliminazione della pericolosità o, nel caso di insufficienza di tali opere, la
realizzazione di Progetti Pubblici di Riassetto Idrogeologico ai sensi del
cap.4 delle presenti Prescrizioni.
Nelle aree in classe IIIb, il Piano Regolatore verifica di
norma l'efficacia delle opere di difesa o individua la necessità di ulteriori
verifiche o di realizzazione di interventi di riassetto.
Sino alla verifica dello stato di efficienza delle opere di
protezione o sino all'esecuzione dei Progetti Pubblici di Riassetto
Idrogeologico nelle aree soggette a Classe IIIb, sono comunque sempre ammessi i
seguenti interventi senza incremento di carico antropico:
– gli interventi previsti nelle aree soggette a Classe IIIa;
– per gli insediamenti preesistenti, gli interventi del tipo
MO, MS, RC, REA, DS, MDA, recinzioni, posa di manufatti di arredo urbano.
Sulla base delle tipologie di pericolosità geologica, il
P.R.G.C. definisce le seguenti sottoclassi di cui è normata la fruibilità
urbanistica allo stato attuale o a seguito di verifica positiva delle opere di
difesa o a seguito della realizzazione di Progetti Pubblici di Riassetto
Idrogeologico, secondo quanto previsto nel cap.4 delle presenti Prescrizioni o,
in particolari casi, nel rispetto di particolari norme tecniche.
In ogni caso la fruibilità urbanistica delle classi IIIb è
sempre condizionata alle verifiche periodiche dello stato di efficienza delle
opere di difesa.
Le norme della classe IIIb si applicano anche agli eventuali
edifici isolati, non cartografati, presenti in aree di classe IIIa purchè non
ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente; la relazione geologica a
corredo degli eventuali progetti di trasformazione di tali edifici propone la
sottoclasse IIIb di riferimento o, al limite, l'attribuzione ad una classe II,
che viene approvata in fase istruttoria dall'Ufficio Tecnico Comunale.
In assenza di opere di riassetto territoriale saranno
consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico; in particolare,
in riferimento a quanto contenuto nella tabella allegata alla Parte II –
Aspetti tecnici – paragrafo 7.1 della D.G.R. n. 64-7417 del 07.04.2014, nella
quale sono dettagliati gli interventi edilizi ammessi per le sottoclassi di
sintesi IIIb2, IIIb3 e IIIb4, si sottolinea che in assenza di opere di
riassetto non sarà ammessa né la ristrutturazione edilizia né la modifica di
destinazione d’uso (seppure senza aumento del carico antropico).
6.3.2.1 Classe IIIb2
Tale classe comprende zone di territorio edificate,
potenzialmente inondabili da acque con tiranti ingenti, caratterizzate dalla
presenza di modesti fenomeni di erosione/deposito (Eb), in cui solo a seguito
della realizzazione di opere di regimazione e dell'adeguamento di quelle
esistenti sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o
completamenti.
Risulta compresa in questa classe, l'area situata in sponda
sinistra del T. Oriale, in località C.na Colombera, in cui gli interventi di
riassetto per l'eliminazione e la minimizzazione della pericolosità saranno
oggetto di un Piano Tecnico Esecutivo di Opere Pubbliche, così come previsto
dall'Articolo 47 L.R. 56/77.
6.3.2.2 Classe IIIb3
Tale classe comprende zone di territorio edificate,
potenzialmente inondabili da acque con tiranti ingenti, caratterizzate dalla
presenza di modesti fenomeni di erosione/deposito (Eb), all’interno delle fasce
A e B del P.A.I. non potranno essere previsti interventi edilizi non consentiti
dalle N.T.A. del P.A.I. stesso. Sono da escludersi nuove unità abitative e
completamenti.
Risultano compresa in questa classe, le aree edificate
ricadenti nelle fasce A e B del T. Agogna.
7. AREE DI SALVAGUARDIA DELLE
OPERE DI CAPTAZIONE AD USO
IDROPOTABILE
Ai sensi degli articoli 5 e 6 del
D.P.R. n.236 del 24/5/88, modificati dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.
152 per le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili
sfruttate valgono le seguenti norme:
A)
Zona di tutela assoluta:
è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o le
derivazioni; essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove
possibile per le acque superficiali, di almeno 10 m di raggio dal punto di
captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a tale
funzione e ad infrastrutture di servizio.
Laddove all'interno della zona di
tutela assoluta sono presenti aree edificate, negli edifici sono possibili
tutti gli interventi che non producono aumento del carico inquinante.
B)
Zona di rispetto:
è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela
assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare
quantitativamente e qualitativamente la risorsa idrica captata e può essere
suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in
relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione
locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
In particolare nella zona di rispetto
sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento
delle seguenti attività:
a) dispersione
di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo
di concimi organici, fertilizzanti e pesticidi;
c) spandimento
di concimi chimici, pesticidi e fertilizzanti, salvo che l'impiego di tali
sostanze non sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano
di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture
compatibili, delle tecnologie agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle
risorse idriche;
d) dispersione
nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
e) aree
cimiteriali;
f) apertura
di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura
pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e
quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle
caratteristiche quantitative e qualitative della risorsa idrica;
h) gestione
dei rifiuti;
i) stoccaggio
di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
j)
centri di raccolta, demolizione e
rottamazione di autoveicoli;
k) pozzi
perdenti;
l) pascolo
e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente
negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È
comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
Per gli insediamenti o le attività elencate, preesistenti,
ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le
misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro
messa in sicurezza.
Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le
indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico.
In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio
interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili,
produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti
urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
In assenza dell'individuazione da parte della regione della
zona di rispetto ai sensi dell'articolo 4 comma 1, del D.P.R n. n. 236 del 24/05/88,
la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione.