Art. 10   Norme premiali e incentivi per la qualità urbanistica, edilizia ed ambientale

10.01     Al fine di promuovere il miglioramento della qualità urbanistica, edilizia ed ambientale, il miglioramento dell’offerta sociale, il risparmio e l’innovazione delle risorse energetiche nelle proposte di intervento che vanno oltre le condizioni normative già previste per i singoli ambiti, il Piano assegna un incentivo percentuale attraverso la riduzione dell’incidenza dello spessore convenzionale (30 cm) delle murature esterne, come previsto dal RE ed attribuito a tutti gli interventi di nuova costruzione e di recupero edilizio ed urbanistico nel rispetto delle norme di ciascun ambito e diversificato sulla base del raggiungimento di soglie di punteggio tra quelle previste al successivo comma che potranno comportare l’annullamento o la riduzione degli spessori delle murature esterne; potranno essere valutate anche le eventuali riduzioni degli oneri di urbanizzazione, con particolare riferimento al costo di costruzione.

10.02     I punteggi cumulabili per il raggiungimento delle soglie minime di qualità di cui al precedente comma sono stabiliti con apposita deliberazione dal Comune, tenendo anche conto della tabella esemplificativa allegata Capitolo 3.7 della Relazione di Piano (Le innovazione del sistema normativi del Piano) e con riferimento ai seguenti settori:

a)  energetico-ambientale (trattamento acque e risparmio idrico, risparmio energetico, riduzione emissioni, impiego di fonti energetiche rinnovabili, etc…)

b)  qualità insediativa (prevalente mobilità ciclopedonale per l’accesso e la distribuzione interna degli insediamenti, realizzazione di corridoi ecologici e sistemi continui di aree verdi, dotazione di alberature negli spazi pubblici e privati, permeabilità dei suoli, organizzazione morfologica degli insediamenti, creazione di aree comuni condominiali e d’uso pubblico, etc…)

c)  qualità del prodotto edilizio (utilizzo di materiali ecocompatibili, tetti verdi, unità e omogeneità stilistica e architettonica degli edifici, aderenza tipologica al contesto locale, etc…)

d) sostenibilità sociale (dotazione di servizi di base, creazione di unità commerciali di vicinato, esercizi pubblici, artigianato di servizio e medie strutture per il rafforzamento urbano, incremento dell’offerta abitativa convenzionata e in affitto, etc...)

Per gli interventi previsti in Ambiti di trasformazione AR e AT il punteggio minimo di cui al 1° comma deve essere formato con almeno una voce tra quelle previste nel settore della sostenibilità sociale.

10.03     Al fine di concorrere all’attuazione degli obiettivi di tutela paesaggistica e di qualificazione naturalistica e ambientale nelle aree agricole comprese nei “Territori agricoli – art. 59“, nei “Territori agricoli periurbani – art. 58” e in quelle del “Parco agricolo - art. 61”. come delimitato nella Tav. P5 - Vincoli, prescrizioni, rispetti, servizi in scala 1:5.000, in quanto ambito di transizione tra abitato e area Pre-parco riconosciuto per la ricostruzione e conservazione del paesaggio agrario tipico locale, e con particolare riferimento all’attuazione degli interventi nelle “Aree agricole di salvaguardia, mitigazione e compensazione ambientale e di realizzazione della Rete Ecologica – art. 62” il Piano prevede di indirizzare incentivi economici ad agricoltori e conduttori per la realizzazione e il mantenimento di interventi di miglioramento vegetazionale, quali:

-    formazione di filari naturaliformi con alberature e siepi,

-    sistemazioni a bosco per una parte delle superfici agrarie,

-    coltivazioni per realizzazione di biomasse,

-    rinaturalizzazione dei canali irrigui con l’eliminazione di manufatti cementizi,

-    interventi che consentano la fruizione e l’accessibilità pubblica con specifici percorsi ciclopedonali.

Procedure e modalità di erogazione, tipologia, estensione degli interventi ammessi e durata dell’erogazione saranno definiti dal Comune mediante apposito atto deliberativo; potrà essere favorito il consorzio forestale dei proprietari dei fondi e l’assegnazione mediante bandi nonché potranno essere individuati enti istituzionalmente operanti nel settore delle tutela ambientale e forestale a cui delegare l’attuazione degli interventi.

Le risorse per l’assegnazione degli incentivi saranno attinte:

a) dal capitolo relativo agli oneri di urbanizzazione per la quota di intervento comunale, in quanto dal miglioramento del sistema ecologico-ambientale territoriale discende anche un significativo contributo al miglioramento della qualità del sistema insediativo urbano;

b) dalla diretta contribuzione pro quota degli interventi di nuova trasformazione urbanistica del PRG, in quanto oneri di compensazione necessari a mantenere in equilibrio il bilancio ambientale del Piano; tale contribuzione è così prevista:

-    con applicazione sulla generalità delle nuove Sul previste in tutti gli Ambiti di cui al Titolo II delle presenti norme;

-    con importo unitario risultante dal rapporto tra quota parte del costo stimato per gli interventi di miglioramento vegetazionale e di qualificazione delle aree agricole nelle “Aree di salvaguardia, mitigazione e compensazione ambientale e Rete Ecologica – art. 62” e il complesso delle Sul in attuazione decennale previste dal PRG nel suddetto Titolo II.

La determinazione dell’importo unitario, le modalità di versamento, le garanzie fidejussorie e le sanzioni per l’inosservanza dei termini relativamente alla contribuzione di cui al precedente punto b) saranno definite da apposito atto deliberativo del Comune, da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT di settore o con riferimento ai prezziari di settore, tenuto anche conto della tabella di calcolo esemplificativa allegata al Capitolo 3.6 della Relazione di Piano (Indirizzi e scelte per il sistema ambientale e agricolo – Parco agricolo).

10.04     L’applicazione delle norme di cui al presente articolo è prevista dalla data di approvazione del Piano da parte dei competenti organi regionali.