10.01 Al fine di
promuovere il miglioramento della qualità urbanistica, edilizia ed ambientale,
il miglioramento dell’offerta sociale, il risparmio e l’innovazione delle
risorse energetiche nelle proposte di intervento che vanno oltre le condizioni
normative già previste per i singoli ambiti, il Piano assegna un incentivo percentuale attraverso la riduzione dell’incidenza dello spessore
convenzionale (30 cm) delle murature esterne, come previsto dal RE ed
attribuito a tutti gli interventi di nuova costruzione e di recupero edilizio
ed urbanistico nel rispetto delle norme di ciascun ambito e diversificato sulla
base del raggiungimento di soglie di punteggio tra quelle previste al
successivo comma che potranno comportare l’annullamento o la riduzione degli
spessori delle murature esterne; potranno essere valutate anche le eventuali
riduzioni degli oneri di urbanizzazione, con particolare riferimento al costo
di costruzione.
10.02 I punteggi
cumulabili per il raggiungimento delle soglie minime di qualità di cui al
precedente comma sono stabiliti con apposita deliberazione dal Comune, tenendo
anche conto della tabella esemplificativa allegata Capitolo 3.7 della Relazione
di Piano (Le innovazione del sistema
normativi del Piano) e con riferimento ai seguenti settori:
a) energetico-ambientale (trattamento acque e
risparmio idrico, risparmio energetico, riduzione emissioni, impiego di fonti
energetiche rinnovabili, etc…)
b) qualità insediativa (prevalente mobilità
ciclopedonale per l’accesso e la distribuzione interna degli insediamenti,
realizzazione di corridoi ecologici e sistemi continui di aree verdi, dotazione
di alberature negli spazi pubblici e privati, permeabilità dei suoli,
organizzazione morfologica degli insediamenti, creazione di aree comuni
condominiali e d’uso pubblico, etc…)
c) qualità del prodotto edilizio (utilizzo di
materiali ecocompatibili, tetti verdi, unità e omogeneità stilistica e
architettonica degli edifici, aderenza tipologica al contesto locale, etc…)
d) sostenibilità sociale (dotazione di servizi di
base, creazione di unità commerciali di vicinato, esercizi pubblici, artigianato
di servizio e medie strutture per il rafforzamento urbano, incremento
dell’offerta abitativa convenzionata e in affitto, etc...)
Per gli interventi previsti in
Ambiti di trasformazione AR e AT il punteggio minimo di cui al 1° comma deve
essere formato con almeno una voce tra quelle previste nel settore della
sostenibilità sociale.
10.03 Al fine di concorrere all’attuazione degli obiettivi di tutela
paesaggistica e di qualificazione naturalistica e ambientale nelle aree
agricole comprese nei “Territori agricoli
– art. 59“, nei “Territori agricoli
periurbani – art. 58” e in quelle del “Parco
agricolo - art. 61”. come delimitato nella Tav. P5 - Vincoli, prescrizioni, rispetti, servizi in scala 1:5.000, in
quanto ambito di transizione tra abitato e area Pre-parco riconosciuto per la
ricostruzione e conservazione del paesaggio agrario tipico locale, e con
particolare riferimento all’attuazione degli interventi nelle “Aree agricole di salvaguardia, mitigazione e
compensazione ambientale e di realizzazione della Rete Ecologica – art. 62”
il Piano prevede di indirizzare incentivi economici ad agricoltori e conduttori
per la realizzazione e il mantenimento di interventi di miglioramento
vegetazionale, quali:
- formazione di filari naturaliformi con
alberature e siepi,
- sistemazioni a bosco per una parte delle
superfici agrarie,
- coltivazioni per realizzazione di biomasse,
- rinaturalizzazione dei canali irrigui con
l’eliminazione di manufatti cementizi,
- interventi che consentano la fruizione e
l’accessibilità pubblica con specifici percorsi ciclopedonali.
Procedure e modalità di erogazione,
tipologia, estensione degli interventi ammessi e durata dell’erogazione saranno
definiti dal Comune mediante apposito atto deliberativo; potrà essere favorito
il consorzio forestale dei proprietari dei fondi e l’assegnazione mediante
bandi nonché potranno essere individuati enti istituzionalmente operanti nel
settore delle tutela ambientale e forestale a cui delegare l’attuazione degli
interventi.
Le risorse per l’assegnazione degli
incentivi saranno attinte:
a) dal capitolo relativo agli oneri di
urbanizzazione per la quota di intervento comunale, in quanto dal miglioramento
del sistema ecologico-ambientale territoriale discende anche un significativo
contributo al miglioramento della qualità del sistema insediativo urbano;
b) dalla diretta contribuzione pro quota degli
interventi di nuova trasformazione urbanistica del PRG, in quanto oneri di
compensazione necessari a mantenere in equilibrio il bilancio ambientale del
Piano; tale contribuzione è così prevista:
- con applicazione sulla generalità delle nuove
Sul previste in tutti gli Ambiti di cui al Titolo II delle presenti norme;
- con importo unitario risultante dal rapporto
tra quota parte del costo stimato per gli interventi di miglioramento
vegetazionale e di qualificazione delle aree agricole nelle “Aree di salvaguardia, mitigazione e
compensazione ambientale e Rete Ecologica – art. 62” e il complesso delle
Sul in attuazione decennale previste dal PRG nel suddetto Titolo II.
La determinazione dell’importo unitario, le modalità di
versamento, le garanzie fidejussorie e le sanzioni per l’inosservanza dei
termini relativamente alla contribuzione di cui al precedente punto b) saranno
definite da apposito atto deliberativo del Comune, da aggiornarsi annualmente
sulla base degli indici ISTAT di settore o con riferimento ai prezziari di
settore, tenuto anche conto della tabella di calcolo esemplificativa allegata
al Capitolo 3.6 della Relazione di Piano (Indirizzi
e scelte per il sistema ambientale e agricolo – Parco agricolo).
10.04 L’applicazione delle norme di cui al
presente articolo è prevista dalla data di approvazione del Piano da parte dei
competenti organi regionali.