11.01 Gli
interventi relativi a nuova costruzione (NC), aumento
delle unità immobiliari (Ui), cambio di destinazione d’uso,
ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione
edilizia, che comportano un aumento del carico urbanistico Cu sono
subordinati alla cessione gratuita delle corrispondenti aree necessarie alla
realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione, con esclusione degli ampliamenti residenziali senza aumento delle unità
immobiliari:
a) parcheggi pubblici
b) verde pubblico attrezzato e per lo sport,
attrezzature scolastiche e di interesse comune, qualora l’aumento del Cu
comporti uno standard superiore a:
- 25 mq
per gli usi abitativi A1
- 30 mq per gli usi terziari B1
e C
- 50 mq per gli usi produttivi D1
11.02 Lo standard minimo di aree da cedere, fatte
salve maggiori previsioni contenute nelle tavole del Piano o nelle disposizioni
delle presenti norme, è stabilito per i diversi usi dell’art. 18:
a) per gli usi A - abitativi, per ogni abitante
insediabile (1 abitante = 45 mq Sul):
a.1 aree di parcheggio = 5,00 mq con un minimo di
12,5 mq e/o un posto auto;
a.2 aree per verde e attrezzature = 20,00 mq,
ridotti del 50% nei tessuti TC della Città
consolidata;
b) per usi T – terziari, per ogni mq di Sul:
b.1 100% per interventi di nuovo impianto negli
Ambiti AT, API, APT e in TC.4 ove prescritto, di cui almeno la metà a
parcheggio e la rimanente quota a verde e/o attrezzature comuni;
b.2 80% per interventi nei tessuti della Città
Storica TS.1, nei tessuti TC.1, TC.2, TC.3 e TC.4 della Città Consolidata,
negli Ambiti AR e negli interventi di ristrutturazione urbanistica e di
completamento, di cui almeno la metà a parcheggio e la rimanente quota a verde
e/o attrezzature comuni;
b.3 per le attività commerciali al dettaglio di
cui all’art. 4 del D.Lgs. 114/1998 con superficie di vendita superiore a 400 mq
devono essere osservati gli standards di parcheggi pubblici alberati stabiliti
dal 2° comma dell’art. 21 della Lur 56/77 in attuazione della Lur 28/99 sul
commercio e dal Capo I del Titolo V delle presenti norme.
c) per usi P – produttivi
c.1 20% della St in aree APT e in ambito TC.4 ove
prescritto, con parcheggi non inferiori a 2,5 mq/10 mq di Sul
c.2 in altri ambiti o tessuti per attività
esistenti = 10% Sf teoricamente asservita alla Sc di nuovo intervento calcolata
in base al Rc dell’ambito, con parcheggi non inferiori a 1,5 mq/10 mq Sul.
11.03 Ove le norme del Piano o altre disposizioni normative non
prescrivano esplicitamente la cessione delle aree, gli standards di cui al
presente articolo possono essere reperiti in aree private assoggettate all’uso
pubblico disciplinato con convenzione sulle modalità d’uso e manutenzione e
alle seguenti condizioni:
- per gli usi A – abitativi nel limite
della dimensione complessiva comunale di 7,00 mq/abitante
- per gli usi T – terziari e P – produttivi
nella proporzione definita dagli SUE.
11.04 Per la cessione o il reperimento delle aree a standards si
applicano le seguenti prescrizioni:
a) lo standards da reperire nel caso di mutamento
di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie, è calcolato come differenza
fra quello relativo alla nuova destinazione e quello per la destinazione
esistente al momento dell’intervento;
b) i parcheggi devono essere sempre realizzati a
carico dell’intervento e la loro dimensione deve comunque garantire la
disposizione di posti auto di forma regolamentare (>12,5 mq)
c) le aree di parcheggio possono essere oggetto
di monetizzazione ove ricorrano le seguenti condizioni:
- per gli interventi che ricadono nei tessuti
TS.1 della Città Storica, ove non siano reperibili spazi adeguati nel lotto di intervento
- nei casi connessi ad interventi edilizi nei
tessuti TC.1 e TC.2 in cui siano consolidati impianti tipologico-edilizi o
forme dispositive dei lotti che non consentono una adeguata e funzionale
localizzazione dell’area
- nei casi di limitazioni nell’accessibilità
pubblica all’area per conformazione e localizzazione della stessa
- qualora la superficie da reperire risulti
inferiore a 25 mq
d) quando ne ricorrono le condizioni, i parcheggi
possono essere ricavati in apposite strutture multipiano nonché in copertura,
nell’interrato e nei piani fuori terra dell’edificio, nel qual caso non
determinano volume o Sul; ovvero su aree che non facciano parte del lotto
purché non distino più di 300 metri misurati come percorso pedonale più breve
tra gli accessi del parcheggio e l’edificio; potranno inoltre essere
riconvertiti edifici, anche nella Città Storica, laddove sono previsti
interventi di ristrutturazione di tipo B, demolizione e ricostruzione e
sostituzione edilizia secondo i relativi parametri e prescrizioni;
e) gli standards di parcheggio per gli usi T –
Terziari e P – Produttivi, per i quali sia ammesso il reperimento in aree
private assoggettate all’uso pubblico, potranno eventualmente essere compresi
entro le recinzioni di proprietà a condizione che:
- sia verificata l'idonea accessibilità e
garantito l'assoggettamento all'uso pubblico nei periodi e negli orari di
svolgimento delle attività produttive, commerciali e terziarie
- la quota di aree esterna alla delimitazione
di proprietà e liberamente accessibile non sia inferiore al 50% dello standard
richiesto;
f) le aree per attrezzature a verde pubblico
possono essere monetizzate per la parte eccedente le quantità indicate al comma
11.01 punto b):
- per gli interventi che ricadono nei tessuti
TS.1 della Città Storica
- negli ambiti di completamento dei tessuti
della Città Consolidata qualora tali aree non siano previste nelle tavole di
PRG.
11.05 La definizione dei criteri e dei corrispettivi relativi alla
monetizzazione delle aree a standard di cui al presente articolo, è stabilita
con Deliberazione del Consiglio Comunale tenendo conto dei valori reali
di acquisizione pubblica di aree urbanizzate nella fascia esterna al Centro
Storico.
Le aree per standards da acquisire con i proventi delle
monetizzazioni sono individuate in cartografica di PRG con apposito simbolo.
11.06 Ai sensi
dell’art. 16 e 19 del D.P.R. 6-06-2001 n°380 e s.m.i. e dell’art. 52 della L.R.
56/77 e s.m.i. l’Autorità Comunale stabilisce il contributo relativo agli oneri
di urbanizzazione ed al costo di costruzione commisurato all’insieme delle
opere previste dal Piano e imputabile a ciascun intervento; in conseguenza
potranno essere definite, nelle convenzioni attuative o negli atti d’obbligo,
le opere di urbanizzazione che possono essere realizzate da parte dei
proponenti gli interventi su aree pubbliche o d’uso pubblico a scomputo totale
o parziale dell’importo complessivo degli oneri e degli obblighi a carico
dell’intervento; il Regolamento Edilizio stabilisce le modalità di
realizzazione, sistemazione e successiva gestione delle aree e delle diverse
opere di urbanizzazione.
11.07 La
dotazione di parcheggi pertinenziali
negli interventi che prevedono un aumento del carico urbanistico Cu, del numero
delle unità immobiliari Ui e il mutamento di destinazione d’uso con esclusione
degli interventi nei tessuti TS.1 della Città Storica per i quali valgono le
relative norme di tessuto, è così stabilita:
a) per gli usi A – abitativi, 3 mq ogni 10 mq di
Sul
b) per gli usi T – terziari, 3 mq ogni 10 mq di
Sul; per le attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita
superiore a 400 mq la dotazione prescritta dall’art. 74, Capo I, Titolo V delle
presenti norme (di cui al 2° comma dell’art. 21 della Lur 56/77 e
s.m.i.) è già comprensiva dei parcheggi di pertinenza;
c) per gli usi P – produttivi, 2 mq ogni 10 mq
Sul e in ogni caso non inferiore al 10% della Sf.
Tali
superfici di parcheggio s'intendono comprensive delle autorimesse e dei
relativi spazi di manovra e possono essere reperiti anche nel sottosuolo.