Art. 11   Cessioni di aree e realizzazione di standards pubblici e pertinenziali

11.01     Gli interventi relativi a nuova costruzione (NC), aumento delle unità immobiliari (Ui), cambio di destinazione d’uso, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, che comportano un aumento del carico urbanistico Cu sono subordinati alla cessione gratuita delle corrispondenti aree necessarie alla realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione, con esclusione degli ampliamenti residenziali senza aumento delle unità immobiliari:

a)  parcheggi pubblici

b)  verde pubblico attrezzato e per lo sport, attrezzature scolastiche e di interesse comune, qualora l’aumento del Cu comporti uno standard superiore a:

- 25 mq per gli usi abitativi A1

- 30 mq per gli usi terziari  B1 e C

- 50 mq per gli usi produttivi  D1

11.02     Lo standard minimo di aree da cedere, fatte salve maggiori previsioni contenute nelle tavole del Piano o nelle disposizioni delle presenti norme, è stabilito per i diversi usi dell’art. 18:

a)  per gli usi A - abitativi, per ogni abitante insediabile (1 abitante = 45 mq Sul):

a.1  aree di parcheggio = 5,00 mq con un minimo di 12,5 mq e/o un posto auto;

a.2  aree per verde e attrezzature = 20,00 mq, ridotti del 50% nei tessuti TC della Città consolidata;

b)  per usi T – terziari, per ogni mq di Sul:

b.1  100% per interventi di nuovo impianto negli Ambiti AT, API, APT e in TC.4 ove prescritto, di cui almeno la metà a parcheggio e la rimanente quota a verde e/o attrezzature comuni;

b.2  80% per interventi nei tessuti della Città Storica TS.1, nei tessuti TC.1, TC.2, TC.3 e TC.4 della Città Consolidata, negli Ambiti AR e negli interventi di ristrutturazione urbanistica e di completamento, di cui almeno la metà a parcheggio e la rimanente quota a verde e/o attrezzature comuni;

b.3  per le attività commerciali al dettaglio di cui all’art. 4 del D.Lgs. 114/1998 con superficie di vendita superiore a 400 mq devono essere osservati gli standards di parcheggi pubblici alberati stabiliti dal 2° comma dell’art. 21 della Lur 56/77 in attuazione della Lur 28/99 sul commercio e dal Capo I del Titolo V delle presenti norme.

c)  per usi P – produttivi

c.1  20% della St in aree APT e in ambito TC.4 ove prescritto, con parcheggi non inferiori a 2,5 mq/10 mq di Sul

c.2  in altri ambiti o tessuti per attività esistenti = 10% Sf teoricamente asservita alla Sc di nuovo intervento calcolata in base al Rc dell’ambito, con parcheggi non inferiori a 1,5 mq/10 mq Sul.

11.03     Ove le norme del Piano o altre disposizioni normative non prescrivano esplicitamente la cessione delle aree, gli standards di cui al presente articolo possono essere reperiti in aree private assoggettate all’uso pubblico disciplinato con convenzione sulle modalità d’uso e manutenzione e alle seguenti condizioni:

-        per gli usi A – abitativi nel limite della dimensione complessiva comunale di 7,00 mq/abitante

-        per gli usi T – terziari e P – produttivi nella proporzione definita dagli SUE.

11.04     Per la cessione o il reperimento delle aree a standards si applicano le seguenti prescrizioni:

a)  lo standards da reperire nel caso di mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie, è calcolato come differenza fra quello relativo alla nuova destinazione e quello per la destinazione esistente al momento dell’intervento;

b)  i parcheggi devono essere sempre realizzati a carico dell’intervento e la loro dimensione deve comunque garantire la disposizione di posti auto di forma regolamentare (>12,5 mq)

c)  le aree di parcheggio possono essere oggetto di monetizzazione ove ricorrano le seguenti condizioni:

-    per gli interventi che ricadono nei tessuti TS.1 della Città Storica, ove non siano reperibili spazi adeguati nel lotto di intervento

-    nei casi connessi ad interventi edilizi nei tessuti TC.1 e TC.2 in cui siano consolidati impianti tipologico-edilizi o forme dispositive dei lotti che non consentono una adeguata e funzionale localizzazione dell’area

-    nei casi di limitazioni nell’accessibilità pubblica all’area per conformazione e localizzazione della stessa

-    qualora la superficie da reperire risulti inferiore a 25 mq

d) quando ne ricorrono le condizioni, i parcheggi possono essere ricavati in apposite strutture multipiano nonché in copertura, nell’interrato e nei piani fuori terra dell’edificio, nel qual caso non determinano volume o Sul; ovvero su aree che non facciano parte del lotto purché non distino più di 300 metri misurati come percorso pedonale più breve tra gli accessi del parcheggio e l’edificio; potranno inoltre essere riconvertiti edifici, anche nella Città Storica, laddove sono previsti interventi di ristrutturazione di tipo B, demolizione e ricostruzione e sostituzione edilizia secondo i relativi parametri e prescrizioni;

e)  gli standards di parcheggio per gli usi T – Terziari e P – Produttivi, per i quali sia ammesso il reperimento in aree private assoggettate all’uso pubblico, potranno eventualmente essere compresi entro le recinzioni di proprietà a condizione che:

-    sia verificata l'idonea accessibilità e garantito l'assoggettamento all'uso pubblico nei periodi e negli orari di svolgimento delle attività produttive, commerciali e terziarie

-    la quota di aree esterna alla delimitazione di proprietà e liberamente accessibile non sia inferiore al 50% dello standard richiesto;

f)  le aree per attrezzature a verde pubblico possono essere monetizzate per la parte eccedente le quantità indicate al comma 11.01 punto b):

-    per gli interventi che ricadono nei tessuti TS.1 della Città Storica

-    negli ambiti di completamento dei tessuti della Città Consolidata qualora tali aree non siano previste nelle tavole di PRG.

11.05     La definizione dei criteri e dei corrispettivi relativi alla monetizzazione delle aree a standard di cui al presente articolo, è stabilita con Deliberazione del Consiglio Comunale tenendo conto dei valori reali di acquisizione pubblica di aree urbanizzate nella fascia esterna al Centro Storico.

Le aree per standards da acquisire con i proventi delle monetizzazioni sono individuate in cartografica di PRG con apposito simbolo.

11.06     Ai sensi dell’art. 16 e 19 del D.P.R. 6-06-2001 n°380 e s.m.i. e dell’art. 52 della L.R. 56/77 e s.m.i. l’Autorità Comunale stabilisce il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione commisurato all’insieme delle opere previste dal Piano e imputabile a ciascun intervento; in conseguenza potranno essere definite, nelle convenzioni attuative o negli atti d’obbligo, le opere di urbanizzazione che possono essere realizzate da parte dei proponenti gli interventi su aree pubbliche o d’uso pubblico a scomputo totale o parziale dell’importo complessivo degli oneri e degli obblighi a carico dell’intervento; il Regolamento Edilizio stabilisce le modalità di realizzazione, sistemazione e successiva gestione delle aree e delle diverse opere di urbanizzazione.

11.07     La dotazione di parcheggi pertinenziali negli interventi che prevedono un aumento del carico urbanistico Cu, del numero delle unità immobiliari Ui e il mutamento di destinazione d’uso con esclusione degli interventi nei tessuti TS.1 della Città Storica per i quali valgono le relative norme di tessuto, è così stabilita:

a)  per gli usi A – abitativi, 3 mq ogni 10 mq di Sul

b)  per gli usi T – terziari, 3 mq ogni 10 mq di Sul; per le attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a 400 mq la dotazione prescritta dall’art. 74, Capo I, Titolo V delle presenti norme (di cui al 2° comma dell’art. 21 della Lur 56/77 e s.m.i.) è già comprensiva dei parcheggi di pertinenza;

c)  per gli usi P – produttivi, 2 mq ogni 10 mq Sul e in ogni caso non inferiore al 10% della Sf.

Tali superfici di parcheggio s'intendono comprensive delle autorimesse e dei relativi spazi di manovra e possono essere reperiti anche nel sottosuolo.