In attuazione dell’art. 3 (L) del D.P.R. 380
del 6 giugno 2001 e s.m.i., dell’art. art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 22
gennaio 2004 e s.m.i. e dell’art. 13 della LUR 56 del 05 dicembre 1977 e
s.m.i., i tipi di intervento edilizio sono:
15.01 Manutenzione ordinaria – MO
15.02 Manutenzione straordinaria
– MS
15.03 Restauro e Risanamento
conservativo – RC
Interventi
diversi da quelli indicati ai successivi commi della presente categoria di
intervento e che prevedano modifiche planivolumetriche o tipologico-costruttive
su parti architettonicamente o artisticamente non rilevanti e non
caratterizzanti l’aspetto storico-artistico dei manufatti, possono essere
ammessi unicamente previo parere favorevole degli Enti indicati all’art. 22.05 (Città storica).
15.03.1 Per gli immobili di cui agli
artt. 23.06 – 24.04 – 28.03 – 57.06 – 66.01, salvo il caso in cui venga
dimostrato il diverso raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, non sono
ammessi:
a) l’impoverimento
dell’apparato decorativo esterno ed interno, la sostituzione o l’alterazione di
elementi strutturali originari con altre tipologie
b) la
realizzazione di nuovi orizzontamenti che non siano sostitutivi dei precedenti
o di quelli crollati e non ne mantengano i caratteri originari
c) le
alterazioni dei prospetti, delle pendenze delle scale, delle quote degli
orizzontamenti e delle quote di imposta e colmo delle coperture, la formazione
di nuove aperture in muri portanti, ove questi siano elementi di
caratterizzazione delle tipologia e della testimonianza storico-artistica
d) le alterazioni
volumetriche e della sagoma, salvo quelle relative all’installazione di
impianti tecnologici e ove non siano possibili altre soluzioni interne e in
ogni caso ove non alterino i prospetti e siano visibili da spazio pubblico
e) le
alterazioni delle pertinenze scoperte, nei casi di corti e giardini.
15.03.2 Per gli immobili di cui agli
artt. 23.07 – 23.08 – 23.09 – 24.05 – 24.06 – 25.03 – 28.03 – 57.06 – 66.01 –
86.04, salvo il caso in cui venga dimostrato il diverso raggiungimento
degli obiettivi sopra indicati, non sono ammessi:
a) l’impoverimento
dell’apparato decorativo esterno ed interno e dei manufatti di interesse
tipologico e documentario
b) le
alterazioni volumetriche e di sagoma, salvo quelle relative agli impianti tecnologici
e ai volumi tecnici da mitigare nell’impatto visivo
c) alterazione
dei prospetti prospicienti lo spazio pubblico e delle quote di imposta e di
colmo delle coperture.
15.04 Ristrutturazione edilizia
– RE
15.04.1 Per gli immobili di cui agli
artt. 23.05 – 23.08 – 23.09 – 23.10 – 23.11 – 23.14 – 24.06 – 25.03 – 27.05 –
28.03 – 28.06 – 29.03 – 30.03 – 31.03 – 32.03 –41.02 – 57.06 – 66.01 – 86.04,
è inoltre ammessa:
a) la formazione
di nuove aperture o chiusure di preesistenti, in asse e in proporzione con le
aperture dei piani inferiori o superiori
b) la chiusura
di corpi aperti di porticati, loggiati, locali accessori e rustici, in
quest’ultimo caso da effettuare con la valorizzazione e/o ricostruzione dei
caratteri architettonici originari
c) l’inserimento
di volumi tecnici e distributivi (corpi scale, corridoi, impianti
igienico-sanitari)
d) il recupero di
soffitte e sottotetti.
15.04.2 Per gli immobili di cui agli
artt. 7.04 – 23.05 – 23.09 –23.11 – 23.12 – 23.13 – 23.14 –25.03 – 27.03 –
28.03 – 28.06 – 29.03 – 30.03 – 31.03 – 32.03 – 32.04 – 41.02 – 57.06 – 66.01 –
86.04, sono inoltre ammessi:
a) variazioni di
superficie utile e recupero di volumi, compresi gli spazi coperti a carattere
permanente, anche con la chiusura di detti spazi, mantenendo ove possibile gli
elementi costruttivi e strutturali
b) modifiche
all’impianto originario, comunque rispondente ai requisiti del punto e)
c) modifiche
della quota di imposta del colmo e delle coperture non superiore a mt 1,00
d) realizzazione
di collegamenti verticali, volumi tecnici e distributivi all’esterno del
fabbricato, esclusi i fronti prospicienti spazi pubblici o d’uso pubblico, con
ampliamenti non eccedenti i 25 mq di Sul per unità immobiliare, fatte salve
limitazioni e prescrizioni indicate dal Piano per ciascun edificio o area
normativa
e) demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma preesistente, attuabile
esclusivamente in caso di dissesto statico o impossibilità al consolidamento
strutturale asseverati dal professionista incaricato e rispondente ai seguenti
requisiti:
- impianto in
continuità e/o in congruenza con quello originario e degli edifici latistanti
in cui sono previsti interventi più leggeri
- altezza del
colmo e della copertura come preesistente oppure con modifiche non superiori a
mt 0,50 esclusivamente finalizzata al consolidamento statico dell’immobile
- allineamento
sul filo strada o sul filo degli edifici della corte ove questa abbia rilevanza
tipologica, qualora preesistente nel lotto o in quelli latistanti
- composizione
tipologica e di facciata che rispetti i caratteri degli edifici latistanti
previsti ai sensi dell’art.15.04.1 o il rapporto pieni/vuoti dei fronti tradizionali
degli edifici nel tessuto di che trattasi.
Ai fini delle presenti
norme gli interventi di cui ai punti d) ed e) sono assimilati agli interventi
di nuova edificazione.
15.05 Nuova Costruzione – NC
15.05.1 Sostituzione
Edilizia: Per gli immobili di cui agli artt. 7.04 – 23.05 – 23.09 –23.11 –
23.12 – 23.13 – 25.03 – 28.03 – 29.03 – 29.06 – 30.06 – 57.06 – ALLEGATO 4a –
ALLEGATO 4b, attuabili esclusivamente in caso di dissesto statico o
impossibilità al consolidamento strutturale asseverati dal professionista
incaricato e nel rispetto dei seguenti requisiti
tipologici:
a) allineamento
sul filo strada (o sul filo della corte, ove questa presenti rilevanza
tipologica) ove preesistente nel lotto o in quelli circostanti, fatti salvi
eventuali nuovi allineamenti stradali previsti dal Piano o rettifiche di
viabilità
b) impianto e
altezza simile a quelli precedenti (se congruenti con il contesto circostante)
o a quello degli edifici circostanti in cui sono previsti interventi più
leggeri, a corte con corpi edificati a confine sui lati, in linea o a schiera
su strada
c) composizione
tipologica e di facciata che rispetti i caratteri degli edifici latistanti
previsti ai sensi dell’art.15.04.1 o il rapporto pieni/vuoti dei fronti tradizionali
degli edifici nel tessuto di che trattasi.
15.06 Ristrutturazione
urbanistica – RU
15.07 Mutamento di Destinazione d'Uso
- MU: il mutamento di destinazione d'uso di immobili (aree od edifici, o
parti di essi) costituisce un intervento di trasformazione
urbanistico-edilizia, la cui attuazione è subordinata ai i disposti dell’art 19.