Art. 15   Tipi di Intervento Edilizio e Urbanistico

In attuazione dell’art. 3 (L) del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., dell’art. art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. e dell’art. 13 della LUR 56 del 05 dicembre 1977 e s.m.i., i tipi di intervento edilizio sono:

15.01     Manutenzione ordinaria – MO

15.02     Manutenzione straordinaria – MS

15.03     Restauro e Risanamento conservativo – RC

Interventi diversi da quelli indicati ai successivi commi della presente categoria di intervento e che prevedano modifiche planivolumetriche o tipologico-costruttive su parti architettonicamente o artisticamente non rilevanti e non caratterizzanti l’aspetto storico-artistico dei manufatti, possono essere ammessi unicamente previo parere favorevole degli Enti indicati all’art. 22.05 (Città storica).

15.03.1  Per gli immobili di cui agli artt. 23.06 – 24.04 – 28.03 – 57.06 – 66.01, salvo il caso in cui venga dimostrato il diverso raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, non sono ammessi:

a)  l’impoverimento dell’apparato decorativo esterno ed interno, la sostituzione o l’alterazione di elementi strutturali originari con altre tipologie

b)  la realizzazione di nuovi orizzontamenti che non siano sostitutivi dei precedenti o di quelli crollati e non ne mantengano i caratteri originari

c)  le alterazioni dei prospetti, delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e colmo delle coperture, la formazione di nuove aperture in muri portanti, ove questi siano elementi di caratterizzazione delle tipologia e della testimonianza storico-artistica

d) le alterazioni volumetriche e della sagoma, salvo quelle relative all’installazione di impianti tecnologici e ove non siano possibili altre soluzioni interne e in ogni caso ove non alterino i prospetti e siano visibili da spazio pubblico

e)  le alterazioni delle pertinenze scoperte, nei casi di corti e giardini.

15.03.2  Per gli immobili di cui agli artt. 23.07 – 23.08 – 23.09 – 24.05 – 24.06 – 25.03 – 28.03 – 57.06 – 66.01 – 86.04, salvo il caso in cui venga dimostrato il diverso raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, non sono ammessi:

a)  l’impoverimento dell’apparato decorativo esterno ed interno e dei manufatti di interesse tipologico e documentario

b)  le alterazioni volumetriche e di sagoma, salvo quelle relative agli impianti tecnologici e ai volumi tecnici da mitigare nell’impatto visivo

c)  alterazione dei prospetti prospicienti lo spazio pubblico e delle quote di imposta e di colmo delle coperture.

15.04     Ristrutturazione edilizia – RE

15.04.1  Per gli immobili di cui agli artt. 23.05 – 23.08 – 23.09 – 23.10 – 23.11 – 23.14 – 24.06 – 25.03 – 27.05 – 28.03 – 28.06 – 29.03 – 30.03 – 31.03 – 32.03 –41.02 – 57.06 – 66.01 – 86.04, è inoltre ammessa:

a)  la formazione di nuove aperture o chiusure di preesistenti, in asse e in proporzione con le aperture dei piani inferiori o superiori

b)  la chiusura di corpi aperti di porticati, loggiati, locali accessori e rustici, in quest’ultimo caso da effettuare con la valorizzazione e/o ricostruzione dei caratteri architettonici originari

c)  l’inserimento di volumi tecnici e distributivi (corpi scale, corridoi, impianti igienico-sanitari)

d) il recupero di soffitte e sottotetti.

15.04.2  Per gli immobili di cui agli artt. 7.04 – 23.05 – 23.09 –23.11 – 23.12 – 23.13 – 23.14 –25.03 – 27.03 – 28.03 – 28.06 – 29.03 – 30.03 – 31.03 – 32.03 – 32.04 – 41.02 – 57.06 – 66.01 – 86.04, sono inoltre ammessi:

a)  variazioni di superficie utile e recupero di volumi, compresi gli spazi coperti a carattere permanente, anche con la chiusura di detti spazi, mantenendo ove possibile gli elementi costruttivi e strutturali

b)  modifiche all’impianto originario, comunque rispondente ai requisiti del punto e)

c)  modifiche della quota di imposta del colmo e delle coperture non superiore a mt 1,00

d) realizzazione di collegamenti verticali, volumi tecnici e distributivi all’esterno del fabbricato, esclusi i fronti prospicienti spazi pubblici o d’uso pubblico, con ampliamenti non eccedenti i 25 mq di Sul per unità immobiliare, fatte salve limitazioni e prescrizioni indicate dal Piano per ciascun edificio o area normativa

e)  demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma preesistente, attuabile esclusivamente in caso di dissesto statico o impossibilità al consolidamento strutturale asseverati dal professionista incaricato e rispondente ai seguenti requisiti:

-    impianto in continuità e/o in congruenza con quello originario e degli edifici latistanti in cui sono previsti interventi più leggeri

-    altezza del colmo e della copertura come preesistente oppure con modifiche non superiori a mt 0,50 esclusivamente finalizzata al consolidamento statico dell’immobile

-    allineamento sul filo strada o sul filo degli edifici della corte ove questa abbia rilevanza tipologica, qualora preesistente nel lotto o in quelli latistanti

-    composizione tipologica e di facciata che rispetti i caratteri degli edifici latistanti previsti ai sensi dell’art.15.04.1 o il rapporto pieni/vuoti dei fronti tradizionali degli edifici nel tessuto di che trattasi.

Ai fini delle presenti norme gli interventi di cui ai punti d) ed e) sono assimilati agli interventi di nuova edificazione.

15.05     Nuova Costruzione – NC

15.05.1  Sostituzione Edilizia: Per gli immobili di cui agli artt. 7.04 – 23.05 – 23.09 –23.11 – 23.12 – 23.13 – 25.03 – 28.03 – 29.03 – 29.06 – 30.06 – 57.06 – ALLEGATO 4a – ALLEGATO 4b, attuabili esclusivamente in caso di dissesto statico o impossibilità al consolidamento strutturale asseverati dal professionista incaricato e nel rispetto dei seguenti requisiti tipologici:

a)  allineamento sul filo strada (o sul filo della corte, ove questa presenti rilevanza tipologica) ove preesistente nel lotto o in quelli circostanti, fatti salvi eventuali nuovi allineamenti stradali previsti dal Piano o rettifiche di viabilità

b)  impianto e altezza simile a quelli precedenti (se congruenti con il contesto circostante) o a quello degli edifici circostanti in cui sono previsti interventi più leggeri, a corte con corpi edificati a confine sui lati, in linea o a schiera su strada

c)  composizione tipologica e di facciata che rispetti i caratteri degli edifici latistanti previsti ai sensi dell’art.15.04.1 o il rapporto pieni/vuoti dei fronti tradizionali degli edifici nel tessuto di che trattasi.

15.06     Ristrutturazione urbanistica – RU

15.07     Mutamento di Destinazione d'Uso - MU: il mutamento di destinazione d'uso di immobili (aree od edifici, o parti di essi) costituisce un intervento di trasformazione urbanistico-edilizia, la cui attuazione è subordinata ai i disposti dell’art 19.