Art. 17   Criteri generali di utilizzazione del territorio

17.01     Gli Usi del territorio, cioè le varie destinazioni d'uso previste dalle presenti norme per i singoli Sistemi di cui ai Titoli II, III e IV, sono articolati nei cinque raggruppamenti di categorie funzionali specificati nei punti seguenti; oltre agli Usi previsti senza limitazioni, sono indicate eventuali quantità minime e massime di specifici Usi (Usi regolati) da non superare in caso di intervento edilizio diretto per ciascun edificio interessato totalmente o parzialmente dall'intervento stesso.

17.02     Negli articoli successivi relativi agli "Ambiti di Trasformazione" sono indicati gli Usi previsti, con eventuali quantità percentuali minime e massime (Usi regolati), da non superare in caso di SUE, nonché gli Usi esclusi.

17.03     Ove si presenti la necessità di costruire edifici od organizzare insediamenti con presenza di Usi non specificatamente previsti dalle presenti norme, il Comune procede per analogia, assimilando i suddetti Usi a quelli previsti nel presente Capo, aventi analoghi effetti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione o in quanto costituenti attività per il servizio, la manutenzione e la custodia dell’uso principale.

17.04     L’integrazione con la residenza degli Usi di cui al successivo articolo è subordinata al rispetto delle vigenti norme di settore in materia di tutela dell’ambiente.

17.05     Sono fatti salvi gli Usi esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare di PRG.