19.01 La destinazione d’uso legittimamente in atto nell’immobile è
quella risultante dal permesso di costruire, dalla concessione,
autorizzazione o licenza edilizia. Per gli edifici già costruiti alla data di
adozione del progetto preliminare del Piano, la destinazione d’uso è quella
indicata negli atti di assenso e nei relativi elaborati. Per l’accertamento della destinazione d’uso in atto delle
costruzioni realizzate in epoche nelle quali non erano richieste
autorizzazioni, si fa riferimento
all’art. 7 della L.R. 19 del 8 luglio 1999 e s.m.i..
19.02 Il mutamento di destinazione d’uso di
immobili relativi ad unità immobiliari non superiori a 700 mc, senza interventi
edilizi eccedenti quelli previsti all’art. 6, comma 1, lettere a) e b) del
D.P.R. 380/2001 e s.m.i., che siano compatibili con le norme di attuazione del
PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1
dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è assoggettato ai disposti dell’art.
48, comma 1, della L.R. 56/1977 e s.m.i. e subordinato al reperimento degli
standards di cui all’art. 11.04.
19.03 Il mutamento di destinazione d'uso degli
immobili con passaggio fra le categorie individuate al comma 1 dell'art. 8
della L.R. 19 del 08/07/1999 e s.m.i., per unità superiori a 700 mc, anche
senza opere edilizie, e per quelle inferiori a 700 mc con interventi edilizi
eccedenti quelli previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R.
380/2001 e s.m.i., che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e
degli strumenti esecutivi, è assoggettato ai disposti dell’art. 8 della L.R.
19/1999 sopra citata e subordinato al reperimento degli standards di cui
all’art. 11.04.