Art. 19   Cambiamento della destinazione d’uso

19.01     La destinazione d’uso legittimamente in atto nell’immobile è quella risultante dal permesso di costruire, dalla concessione, autorizzazione o licenza edilizia. Per gli edifici già costruiti alla data di adozione del progetto preliminare del Piano, la destinazione d’uso è quella indicata negli atti di assenso e nei relativi elaborati. Per l’accertamento della destinazione d’uso in atto delle costruzioni realizzate in epoche nelle quali non erano richieste autorizzazioni, si fa riferimento all’art. 7 della L.R. 19 del 8 luglio 1999 e s.m.i..

19.02     Il mutamento di destinazione d’uso di immobili relativi ad unità immobiliari non superiori a 700 mc, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all’art. 6, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è assoggettato ai disposti dell’art. 48, comma 1, della L.R. 56/1977 e s.m.i. e subordinato al reperimento degli standards di cui all’art. 11.04.

19.03     Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili con passaggio fra le categorie individuate al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 19 del 08/07/1999 e s.m.i., per unità superiori a 700 mc, anche senza opere edilizie, e per quelle inferiori a 700 mc con interventi edilizi eccedenti quelli previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi, è assoggettato ai disposti dell’art. 8 della L.R. 19/1999 sopra citata e subordinato al reperimento degli standards di cui all’art. 11.04.