Art. 2     Applicazione del PRG

2.01       La disciplina di PRG è definita dall’insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli Elaborati prescrittivi di cui al successivo art. 2.

2.02       Nell’eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute nell’elaborato a scala maggiormente dettagliata.

2.03       Nell’eventuale contrasto tra le Norme di Attuazione (NdA) e le indicazioni contenute nelle tavole di Piano regolatore, deve darsi prevalenza alle prime sulle seconde.

2.04       Gli Elaborati prescrittivi, di cui al successivo art. 3.02, hanno valore normativo-

Gli Elaborati programmatici e gestionali, di cui al successivo art. 3.04, forniscono indicazioni per interventi di attuazione del PRG per i quali l’Amministrazione Comunale provvederà ad un aggiornamento periodico ed hanno valore di conoscenza e di indirizzo.

Gli Elaborati illustrativi di cui al successivo art. 3.03 hanno valore di conoscenza, esplicitano e documentano anche quantitativamente le condizioni dello stato di fatto, le strategie e le scelte di Piano.

2.05       Ogni successiva modifica agli Elaborati prescrittivi comporta variante al PRG ai sensi dell’art. 17 della Lur 56/77 e s.m.i.