21.01 Ai fini dell’applicazione di normative
nazionali nel presente PRG, le zone
territoriali omogenee di cui al D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 corrispondono, sulla
base delle analisi urbanistiche ed edilizie, alle seguenti componenti del sistema
insediativo:
Città storica (Titolo
II - Capo I): Zone A
Città consolidata
(Titolo II - Capo II): Zone B
Città
della trasformazione (Titolo II – Capo III): Zone C e D
Sistema ambientale e
agricolo (Titolo IV - Capo I, II): Zone E
Sistema dei servizi
(Titolo III - Capo II): Zone F
21.02 Il D.I. 2.4.1968 n. 1444 classifica le Zone
Territoriali Omogenee nel seguente modo:
Zone A: le
parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere
storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
Zone B: le parti del territorio totalmente o
parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie
coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie
fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5
mc./mq.;
Zone C: le
parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino
inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di
superficie densità di cui alla precedente lettera B);
Zone D: le
parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o
ad essa assimilabili;
Zone E: le parti del territorio destinate ad usi
agricoli
Zone F: le parti del territorio destinate ad
attrezzature pubbliche di interesse generale.