Art. 21   Corrispondenze alla classificazione del D.I. n° 1444/68

21.01     Ai fini dell’applicazione di normative nazionali nel presente PRG, le zone territoriali omogenee di cui al D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 corrispondono, sulla base delle analisi urbanistiche ed edilizie, alle seguenti componenti del sistema insediativo:

Città storica (Titolo II - Capo I): Zone A

Città consolidata (Titolo II - Capo II): Zone B

Città della trasformazione (Titolo II – Capo III): Zone C e D

Sistema ambientale e agricolo (Titolo IV - Capo I, II): Zone E

Sistema dei servizi (Titolo III - Capo II): Zone F

21.02     Il D.I. 2.4.1968 n. 1444 classifica le Zone Territoriali Omogenee nel seguente modo:

Zone A:        le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

Zone B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc./mq.;

Zone C:        le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie densità di cui alla precedente lettera B);

Zone D:        le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essa assimilabili;

Zone E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli

Zone F: le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale.