Art. 22   Definizione, Obiettivi, Componenti. Norme generali

22.01     Per Città Storica si intende l’insieme integrato costituito dall’area storica di prima formazione, dalle parti urbane dell’espansione settecentesca e ottocentesca e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale che presentano un’identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso ed al significato da essi assunto nelle comunità insediate.

22.02     All’interno della Città Storica, gli interventi sono finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione delle qualità espresse nel precedente comma 22.01, nel rispetto delle tipologie d’intervento compatibili e dei caratteri fisici e funzionali peculiari di ciascuna componente di cui al successivo comma 22.03, e in particolare ai seguenti obiettivi generali:

a)  la manutenzione ed il recupero dei tessuti edilizi esistenti e degli specifici e stratificati caratteri storico-morfologici;

b)  il mantenimento della destinazione residenziale prevalente , con la tendenziale conservazione del tessuto sociale esistente e di radicamento storico, con particolare riferimento agli esercizi commerciali ed artigianali che contribuiscono all’identità specifica di ciascuna parte;

c)  il restauro dei complessi e degli edifici singoli con la conferma e valorizzazione del loro ruolo storico-morfologico;

d) la valorizzazione e la fruibilità degli elementi costruttivi originari, siano essi elementi strutturali, tecnologici e decorativi;

e) la manutenzione ed il recupero degli spazi aperti esterni (strade, piazze, giardini) e interni (corti e giardini).

Negli interventi edilizi della Città Storica sono esplicitamente vietate tipologie architettoniche e manufatti edilizi con caratteristiche tipologiche dissimili da quelle esistenti e/o rappresentate nell’elaborato “ G.1 – Esemplificazione degli interventi nella Città Storica”.

22.03     La Città Storica si articola nelle seguenti componenti:

-    Tessuto della Città Storica di prima formazione

-    Edifici, complessi e manufatti isolati di interesse storico-artistico, tipologico, ambientale

-    Aree a parco privato

-    Siti archeologici

Tali componenti sono individuate nelle tavole P2 – Assetto urbanistico generale  1:5.000, P3 – Assetto urbanistico 1:2.000, P4 – Assetto della Città Storica 1:1.000.

22.04     Le finalità di cui al precedente comma 22.02 vengono perseguite, tenendo conto delle indicazioni contenute nell’elaborato G.1 - Esemplificazione degli interventi nella Città Storica e delle norme del RE:

-    ordinariamente tramite intervento edilizio diretto IED, nel rispetto della disciplina specifica del presente Capo I

-    tramite SUE o intervento edilizio convenzionato IEC negli interventi previsti negli Ambiti di riqualificazione edilizia ed urbanistica del Tessuto TS.1, secondo la disciplina specifica del successivo art. 23.13

22.05     Il titolo abilitativo edilizio relativo ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico e artistico ai sensi dell’Art. 24, 1° comma, punti 1) e 2) della Lur 56/77, è subordinato al parere vincolante di cui all'articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.

22.06     Gli SUE di iniziativa pubblica o privata riguardanti immobili inclusi negli Insediamenti urbani avente valore storico-artistico di cui rispettivamente al punto 1 del comma 1 dell’Art. 24 della Lur 56/77, sono sottoposti al parere vincolante della Commissione regionale ex Art. 91bis della Lur 56/77; per l’applicazione della suddetta prescrizione, sono da considerare Insediamenti urbani avente valore storico-artistico (Art. 24, comma 1, punto 1 della Lur 56/77) i Tessuti della Città storica di prima formazione – TS.1 di cui al successivo art. 23.

22.07     Le zone di recupero, ai sensi ed agli effetti dell’art. 27 della L 457/1978, coincidono con l’intero perimetro del Centro Storico ovvero del Tessuto della Città Storica di prima formazione – TS.1 di cui al successivo art. 23.