22.01 Per Città Storica si intende l’insieme
integrato costituito dall’area storica di prima formazione, dalle parti urbane
dell’espansione settecentesca e ottocentesca e dai singoli siti e manufatti
localizzati nell’intero territorio comunale che presentano un’identità
storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute
dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impianto
urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei singoli
tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso ed al
significato da essi assunto nelle comunità insediate.
22.02 All’interno
della Città Storica, gli interventi
sono finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione delle qualità
espresse nel precedente comma 22.01, nel rispetto delle tipologie d’intervento
compatibili e dei caratteri fisici e funzionali peculiari di ciascuna
componente di cui al successivo comma 22.03, e in particolare ai seguenti
obiettivi generali:
a) la
manutenzione ed il recupero dei tessuti edilizi esistenti e degli specifici e
stratificati caratteri storico-morfologici;
b) il
mantenimento della destinazione residenziale prevalente , con la tendenziale
conservazione del tessuto sociale esistente e di radicamento storico, con
particolare riferimento agli esercizi commerciali ed artigianali che
contribuiscono all’identità specifica di ciascuna parte;
c) il restauro
dei complessi e degli edifici singoli con la conferma e valorizzazione del loro
ruolo storico-morfologico;
d) la valorizzazione e la fruibilità degli elementi
costruttivi originari, siano essi elementi strutturali, tecnologici e
decorativi;
e) la manutenzione ed il recupero degli spazi aperti
esterni (strade, piazze, giardini) e interni (corti e giardini).
Negli interventi edilizi
della Città Storica sono esplicitamente vietate tipologie architettoniche e
manufatti edilizi con caratteristiche tipologiche dissimili da quelle esistenti
e/o rappresentate nell’elaborato “ G.1 – Esemplificazione degli interventi
nella Città Storica”.
22.03 La Città
Storica si articola nelle seguenti componenti:
- Tessuto
della Città Storica di prima formazione
- Edifici,
complessi e manufatti isolati di interesse storico-artistico, tipologico,
ambientale
- Aree a parco privato
- Siti archeologici
Tali componenti sono
individuate nelle tavole P2 – Assetto
urbanistico generale 1:5.000, P3 – Assetto urbanistico 1:2.000, P4 –
Assetto della Città Storica 1:1.000.
22.04 Le
finalità di cui al precedente comma 22.02 vengono perseguite, tenendo conto delle indicazioni contenute
nell’elaborato G.1 - Esemplificazione degli interventi nella Città Storica e
delle norme del RE:
- ordinariamente
tramite intervento edilizio diretto IED,
nel rispetto della disciplina specifica del presente Capo I
- tramite SUE o intervento edilizio convenzionato IEC negli interventi previsti
negli Ambiti di riqualificazione edilizia
ed urbanistica del Tessuto TS.1, secondo la disciplina specifica del
successivo art. 23.13
22.05 Il titolo abilitativo
edilizio relativo ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle
prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico e artistico ai
sensi dell’Art. 24, 1° comma, punti 1) e 2) della Lur 56/77, è subordinato al parere vincolante di cui
all'articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti
urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137") ove non sussistano vincoli che
richiedano autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
22.06 Gli SUE di iniziativa pubblica o privata riguardanti immobili
inclusi negli Insediamenti urbani avente
valore storico-artistico di cui rispettivamente al punto 1 del comma 1
dell’Art. 24 della Lur 56/77, sono sottoposti al parere vincolante della
Commissione regionale ex Art. 91bis della Lur 56/77; per l’applicazione della
suddetta prescrizione, sono da considerare Insediamenti
urbani avente valore storico-artistico (Art. 24, comma 1, punto 1 della Lur
56/77) i Tessuti della Città storica di prima formazione – TS.1 di cui al
successivo art. 23.
22.07 Le zone di recupero, ai sensi ed agli effetti dell’art. 27 della
L 457/1978, coincidono con l’intero perimetro del Centro Storico ovvero del Tessuto della Città Storica di prima
formazione – TS.1 di cui al successivo art. 23.