23.01 Si intendono per Tessuti della Città Storica di prima formazione
gli isolati o parti di isolato ad essa appartenenti costituiti
dall’aggregazione di edifici, con i relativi spazi aperti di pertinenza privati
e pubblici, riconducibili a regole sostanzialmente omogenee d’impianto,
suddivisione del suolo, rapporto con i tracciati, nonché di prevalente
caratterizzazione tipo-morfologica, figurativa e funzionale.
23.02 L’ambito del tessuto di cui al presente articolo è delimitato
nella Tav. P4 – Assetto della Città
Storica di prima formazione 1:1.000, nella quale sono individuati:
a) gli edifici, i complessi e i manufatti isolati a
cui si applicano tipi di intervento, regole e prescrizioni normative secondo i
seguenti gruppi tipologici:
a.1 Immobili di
pregio e di rilevante interesse storico, artistico e architettonico
a.2 Immobili di
riconosciuta qualità tipologica e architettonica e con prevalente integrità di
conservazione dell’impianto originario
a.3 Immobili con
caratteri edilizi e tipologici di interesse ambientale e documentario
dell’impianto storico-tipologico, urbano o rurale
a.4 Immobili
privi di elementi architettonici di pregio o di valenze storico-documentarie,
già ristrutturati o da ristrutturare e riqualificare, che per la loro
disposizione concorrono al mantenimento e al rafforzamento dell’impianto
tipologico e morfologico del tessuto
a.5 Immobili di
nuovo impianto o derivanti da sostituzioni edilizie privi di valore intrinseco
a.6 Casseri e
fabbricati accessori
a.7 Interventi
di completamento del tessuto tipologico-edilizio
b) gli ambiti di riqualificazione edilizia ed
urbanistica soggetti alla formazione di SUE o ove possibile di IEC
c) i singoli manufatti di interesse storico,
architettonico e documentario da salvaguardare e valorizzare
d) i percorsi pedonali privati e di interesse
pubblico.
23.03 Disciplina funzionale
Sono
consentite le seguenti destinazioni d’uso di cui all’art. 18 con le relative prescrizioni e
limitazioni:
a) Abitative:
A1, A2;
b) Terziarie:
B1, C1.1, C1.3, C1.5, C2, C3.1, C3.2, C3.3, C4.1;
c) nei piani
terra degli edifici sono ammesse prioritariamente le destinazioni per servizi e
accessori alla residenza (ingressi, cantine, autorimesse sui fronti interni,
magazzini e ripostigli) e le destinazioni extraresidenziali di cui al punto b)
precedente;
d) é sempre
ammesso il riaccorpamento di Sul relative ad attività extraresidenziali
esistenti e modifiche all'interno di tali attività;
e) nuove
attività extraresidenziali di cui al punto b) sono ammesse al piano interrato,
terreno, rialzato ed al primo piano; potranno essere eventualmente ammesse
oltre il primo piano esclusivamente nell'ambito di interventi compresi in SUE e
nei casi di cui al successivo punto g); se non già in essere all'atto
dell'adozione del progetto preliminare di PRG, devono reperire gli standards
pubblici o d’uso pubblico di cui all’art. 11;
f) le
destinazioni in atto potranno essere mantenute oltre le limitazioni indicate
qualora già in essere all'atto dell'adozione del preliminare di PRG, con
esclusione della destinazione abitativa dei piani terra;
g) negli
immobili, con le relative aree di pertinenza, che si affacciano sulla cerchia dei Viali nonché in quelli collocati nelle corti
interessate da percorsi d’uso comune e/o pubblico, esistenti o in progetto di
cui al successivo comma 23.16 e alla condizione che tali percorsi siano
attivati, sistemati e resi agibili all’uso pubblico di concerto con l’Autorità
Comunale, è ammesso raggiungere con nuove destinazioni di cui ai punto b) il 75%
della Sul, con il reperimento degli standards pubblici o d’uso pubblico di cui
all’art. 11.
h) i
frazionamenti ai fini residenziali delle attuali unità immobiliari possono
costituire nuove unità, la cui Sul non sia inferiore a 45 mq e purché non si
riducano la parti comuni dell’edificio.
23.04 Ai sensi ed agli effetti a norma del 12° comma lettera f
dell'art. 17 della Lur 56/77 e s.m.i., i tipi d'intervento previsti dal PRG per
i singoli immobili possono essere modificati con deliberazione motivata dal
Consiglio Comunale, con esclusione degli immobili definiti di interesse storico
e artistico dal PRG ai sensi dell’Art. 24, 1° comma della Lur 56/77 e compresi
nell’elenco dell’Allegato 1A alle presenti Norme, e degli interventi di
ristrutturazione urbanistica; tali modificazioni non devono comportare
variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree
destinate ai pubblici servizi.
23.05 La realizzazione di autorimesse per il ricovero degli
autoveicoli, con esclusione degli immobili soggetti ad MO e MS e di quelli non
dotati di cortili o di accessi carrai e compatibilmente con i caratteri
architettonici e tipologici dei gruppi di immobili a.1, a.2, a.3 del precedente
comma 23.02, è prescritta in misura non inferiore a 1 mq. ogni 7 mq. di Sul a
destinazione residenziale, commerciale e terziaria oggetto di interventi di Sostituzione Edilizia ai sensi dell’Art. 13
della Lur 56/77 e s.m.i , RE comportanti la modifica del numero delle unità
immobiliari, con un minimo di un posto auto di 12,5 mq. e profondità >
4,50 mt. negli interventi con Sul uguale o inferiore a 70 mq. e con esclusione
degli interventi fino a 45 mq di Sul.
Le
modalità di realizzazione delle autorimesse sono stabilite nel Titolo IV del RE, prioritariamente
con il recupero e la riqualificazione di volumi esistenti o con la sostituzione
edilizia e rilocalizzazione di bassi fabbricati, nonché ai piani terra dei
corpi principali degli edifici.
23.06 a.1 - Immobili di pregio e
di rilevante interesse storico, artistico e architettonico
1. Gli immobili
e le relative aree di pertinenza, come individuati nella Tav. P4 – Assetto della Città Storica di prima
formazione 1:1.000, sono considerati di interesse storico-artistico e
compresi nei Beni culturali ed ambientali da salvaguardare ai sensi dell'art.
24 della legge 56/77 e dell’Allegato 1A
alle presenti Norme.
2. Sono
consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e
s.m.i. e dell’Art. 3 del Dpr 380/2001 e s.m.i.
3. Negli
immobili a destinazione pubblica e d'uso pubblico possono essere ammessi
adeguamenti e fisiologici incrementi di Sul, se funzionali alle attività
insediate, purché compatibili con i caratteri ambientali ed architettonici
preesistenti ed autorizzati dalla competente Soprintendenza.
4. Tettoie,
casseri ed edifici a destinazione non residenziale, quando costituiscono
superfetazioni degradanti ed estranee all'organismo architettonico originale,
devono essere demolite; qualora invece costituiscano elementi unitari ed
originali, o rappresentino manufatti che non deturpano l'impianto tipologico ed
architettonico principale, possono essere recuperati per le destinazioni d'uso
ammesse nel tessuto, mantenendone gli elementi costruttivi e strutturali; è
ammesso il recupero e riuso per destinazioni abitative e/o pertinenziali delle
superfici di sottotetti esistenti, con le relative prescrizioni del RE.
5. Gli
interventi ammessi devono essere compresi in un progetto organico ed unitario
esteso all'intero fabbricato od alle porzioni aventi caratteri edilizi,
tipologici ed architettonici unitari.
23.07 a.2 - Immobili di
riconosciuta qualità tipologica e architettonica e con prevalente integrità di
conservazione dell’impianto originario
1. Gli immobili
e le relative aree di pertinenza, come individuati nella Tav. P4 – Assetto della Città Storica di prima
formazione 1:1.000, sono considerati di interesse storico-artistico e
compresi nei Beni culturali ed ambientali da salvaguardare ai sensi dell'art.
24 della legge 56/77 e dell’Allegato 1A
alle presenti Norme.
2. Sono
consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e
s.m.i. e dell’Art. 3 del Dpr 380/2001 e s.m.i.
3. Gli
interventi sono rivolti al recupero igienico e funzionale di edifici
conservando l’organismo edilizio nei suoi caratteri tipologici, tecnologici e
di materiali originari, eliminando o rendendo congruenti le aggiunte
successive, sostituendo le parti degradate, consolidando ed integrando gli
elementi strutturali, anche con nuove organizzazioni distributive nel rispetto
degli elementi di valore dell’impianto originario e con la sostituzione degli
elementi interni ed esterni degradati con elementi congruenti con i caratteri
degli edifici; è sempre ammesso il recupero e riuso per destinazioni abitative
e/o pertinenziali delle superfici di sottotetti esistenti, con le relative
prescrizione del RE.
4. Sono
interamente richiamate le prescrizioni dei punti 3, 4, e 5 del precedente comma 23.06.
23.08 a.3 - Immobili con
caratteri edilizi e tipologici di interesse ambientale e documentario
dell’impianto storico-tipologico, urbano o rurale
1. Appartengono
a questo gruppo quegli immobili o porzioni di immobili e relative aree di
pertinenza, come individuati nella Tav. P4
– Assetto della Città Storica di prima formazione 1:1.000, che hanno
conservato nella composizione delle facciate, nell’impianto tipologico e negli
elementi costruttivi i caratteri originari dell’edilizia minore galliatese di
impianto tardo medioevale, ma riadattati nell’ottocento e dei primi novecento,
o derivanti da sostituzioni edilizie operate nel secolo XX:
- edifici a
manica semplice, con distribuzione a ballatoio verso corte, con ballatoio in
cemento e mensole decorative ai primi piani, in qualche caso ancora in legno al
secondo; scale esterne o in taluni casi nel corpo di fabbrica (‘800);
- aperture di
forma rettangolare con persiane ai primi piani ed inferriate al piano terra
verso strada; androni carrai con apertura ad arco; gronde di limitata
sporgenza, in pietra o in legno con modanature verso strada, maggiormente
sporgenti all’interno e con orditura in legno a vista.
2. Sono
consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo e di Ristrutturazione edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e
s.m.i e dell’Art. 3 del Dpr 380/2001.
3. Gli
interventi dovranno prioritariamente prevedere il recupero e riuso dei volumi e
delle Sul esistenti, conservando gli allineamenti, i caratteri architettonici e
tipologici e l'impianto planivolumetrico esistente.
4. Nel rispetto
dei contenuti dell’art. 39 R.E.:
- il recupero,
per le destinazioni consentite dal Piano, dei volumi di casseri ed edifici
esistenti, in particolare quando ciò può concorrere a migliorare le unità
abitative contigue, fatto salvo le prescrizioni relative agli immobili di cui
al comma 23.11
(casseri);
- il recupero e
riuso per destinazioni abitative e/o pertinenziali delle superfici di
sottotetti esistenti, con le relative prescrizioni del RE;
- contenute
modifiche dell'impianto distributivo interno, con la conservazione degli
elementi costruttivi e dei caratteri compositivi delle facciate, pur ammettendo
nuove aperture di tipo tradizionale, per esigenze funzionali ed igieniche, da
inserire con particolare attenzione all’equilibrio compositivo delle facciate.
5. Negli
interventi di cui al presente articolo l'indice di utilizzazione fondiaria Uf è
pari all'esistente; le Sul, le distanze dalle strade Ds e dai fabbricati D non
dovranno variare rispetto allo stato di fatto.
23.09 a.4 - Immobili privi di
elementi architettonici di pregio o di valenze storico-documentarie, già
ristrutturati o da ristrutturare e riqualificare, che per la loro disposizione
concorrono al mantenimento e al rafforzamento dell’impianto tipologico e
morfologico del tessuto
1. Appartengono
a questo gruppo quegli immobili o porzioni di immobili e relative aree di
pertinenza, come individuati nella Tav. P4
– Assetto della Città Storica di prima formazione 1:1.000, privi di
elementi architettonici di pregio o di valenze storico-documentarie, come pure
l’edilizia che è stata sottoposta negli anni recenti (1960-1980) ad interventi
radicali o puntuali di ristrutturazione che, fatto salvo pochi limitati casi,
hanno alterato in tutto o in parte i caratteri edilizi originari; sono inoltre
compresi anche i fabbricati accessori, collocati nel perimetro delle corti o in
aderenza ai corpi principali, ammessi all’eventuale recupero per nuove
destinazioni, alla sostituzione ed alla riqualificazione edilizia, fatti salvi
gli edifici segnalati per interventi diversi.
2. Sono
consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo e di Ristrutturazione edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e
s.m.i. e dell’Art. 3 del Dpr 380/2001; la Sostituzione Edilizia ai sensi
dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i di tutto o parte dei fabbricati, con
la traslazione delle volumetrie esistenti ed inutilizzate e con limitate
variazioni dell’impianto planimetrico, è consentita ove ciò concorra a
migliorare la qualità edilizia, igienico-ambientale e di immagine della corte,
con le prescrizioni del successivo punto 4. Potranno essere assentiti, in caso di grave dissesto statico
documentato ed asseverato dal professionista incaricato, solo cordoli di
legatura della struttura all’imposta del tetto non eccedenti l’altezza di
cm.50, finalizzati esclusivamente al consolidamento statico dell’immobile.
3. Le
ristrutturazioni e le sostituzioni edilizie devono salvaguardare e valorizzare
gli elementi di interesse architettonico, tipologico e storico-documentario
segnalati nella cartografia o rilevabili dallo stato di fatto (archi, colonne,
androni, balconi e mensole decorative, etc...); sui fronti edilizi dovranno
essere salvaguardati e valorizzati i caratteri tipologici tradizionali delle
cortine, con particolare riferimento all’unità dei prospetti edilizi, alla
dimensione e composizione delle aperture, agli allineamenti e agli elementi
costruttivi tradizionali, secondo quanto descritto nel RE.
4. Sono inoltre
da rispettare le seguenti prescrizioni :
a) gli
interventi devono prioritariamente attuare il recupero e riuso delle Sul
esistenti, conservando gli allineamenti e l'impianto planivolumetrico intorno
alle corti, ivi compreso il recupero per le destinazioni ammesse delle Sul di
casseri ed edifici esistenti inutilizzati o precedentemente ad altra
destinazione, fatto salvo le prescrizioni relative agli immobili di cui al comma 23.11
(casseri);
b) gli interventi di Sostituzione edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e
s.m.i con recupero delle Sul esistenti ed eventuale trasferimento su altri
corpi verso strada od a confine sono subordinati alla presentazione di uno
studio esteso all'intero ambito delle corti come delimitate nella Tav. P4 – Assetto della Città Storica di prima
formazione 1:1.000 che verifichi l’armonizzazione dell’intervento e le
relazioni con i volumi previsti e residui ed alle seguenti condizioni:
- se strettamente necessario
ed esclusivamente per evidenti ed accertate ragioni di miglioramento delle
esistenti condizioni igienico-ambientali, da dimostrare mediante
predisposizione di adeguata ed esaustiva documentazione accertante le
condizioni statiche e le caratteristiche tipologiche degli immobili;
- con un massimo di 3 piani e
10,00 d'altezza H, in coordinamento con le cortine contigue ma non superiore
alle sagome dei muri ciechi preesistenti interni alla corte, in allineamento
planimetrico con i fronti edificati principali di impianto storico, nel
rispetto degli schemi tipologici e schede del RE.
5. Parametri e
indici edilizi
Ut = pari
all'esistente
Ds = pari
all'esistente
D e Dc = - pari
all'esistente negli interventi RC, RE;
- ove sono
consentiti interventi di Sostituzione Edilizia ai sensi dell’Art.
13 della Lur 56/77 e s.m.i, per gli edifici posti a meno di mt. 5,00 dai
confini ed aventi tra loro una distanza tra pareti finestrate non inferiore a
mt. 6,00, l’eventuale sopralzo di un piano è consentito all'interno del
perimetro del fabbricato esistente ed alla distanza tra fabbricati non
inferiore a mt. 6,00, per un'altezza comprensiva del sopralzo non superiore a
mt. 10,00 e con apertura di pareti finestrate; nel caso di distanze tra edifici
minori di mt. 6,00 l’eventuale sopraelevazione è ammessa con distanze non
inferiori a mt. 6,00 tra le pareti antistanti; gli eventuali ampliamenti
planimetrici devono rispettare la distanza tra pareti finestrate pari a mt.
10,00.
23.10 a.5 - Immobili di nuovo
impianto o derivanti da sostituzioni edilizie privi di valore intrinseco
1. Appartengono
a questo gruppo quegli immobili o porzioni di immobili e relative aree di
pertinenza, come individuati nella Tav. P4
– Assetto della Città Storica 1:1.000, di edificazione recente o che sono
stati oggetto di interventi di sostituzione edilizia.
2. Sono ammessi
i soli interventi di MO, MS, RE; non sono ammesse modifiche alla preesistente
conformazione planivolumetrica.
23.11 a.6 - Casseri
e fabbricati accessori soggetti a normativa specifica
1. Sono compresi
in questa categoria i casseri e i fabbricati accessori come individuati nella
Tav. P4 – Assetto della Città Storica di
prima formazione 1:1.000 secondo la seguente casistica:
a - immobili ammessi al recupero e alla
ristrutturazione per nuove destinazioni, con progettazione unitaria e
coordinata
b - immobili non ammessi alla ristrutturazione per
nuove destinazioni in quanto non compatibili per condizioni ambientali e per
distanze e confrontanze tra fabbricati.
2. Sono
consentiti gli interventi di
Ristrutturazione edilizia RE,
Sostituzione Edilizia ai sensi
dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i. di tutto o parte dei fabbricati.
3. Sugli
immobili di cui al precedente punto 1.a gli interventi che prevedono una
modifica delle attuali destinazioni d'uso sono subordinati all’esame da parte
della Commissione Edilizia di un elaborato progettuale esteso all'intero ambito
delimitato nella cartografia o a porzioni significative aventi caratteri
tipologici ed edilizi unitari che verifiche l’armonizzazione dell’intervento e
le relazioni con i volumi preesistenti e/o rimanenti; obbiettivo del progetto
deve essere quello di attuare una razionale ed unitaria sistemazione dei
manufatti ed un qualificato risultato nelle tecniche e nei caratteri
architettonici del recupero. E’ inoltre prescritto che:
- per gli
edifici e manufatti che presentano elementi di interesse ambientale e/o
documentario deve esserne previsto il recupero e la riqualificazione;
- deve
attuarsi prioritariamente il recupero e riuso delle Sul esistenti migliorando
l'impianto planivolumetrico e la qualità igienica ed ambientale delle corti;
- nel caso di
sostituzione edilizia deve essere predisposta un'adeguata e sufficiente
documentazione che accerti le condizioni statiche e le caratteristiche
tipologiche e che ne giustifichi l'intervento per il miglioramento delle
condizioni igienico-ambientali.
4. Sugli
immobili di cui al precedente punto 1.b sono ammesse le sole destinazioni per
pertinenze e fabbricati accessori dell’art. 13.08, quali cantine, ripostigli,
magazzini, laboratori ed autorimesse.
5. La
sostituzione edilizia ai sensi dell’Art.
13 della Lur 56/77 e s.m.i, ove ammessa, potrà prevedere il recupero delle
Sul esistenti e il loro trasferimento in aderenza ad altri corpi di fabbrica,
con una altezza non superiore alle cortine contigue ed alle sagome dei muri
ciechi preesistenti e purché ciò concorra a migliorare la qualità ambientale ed
igienico-edilizia delle corti.
6. Parametri e
indici edilizi
Sono interamente richiamate le norme del precedente
art. 23.09, punto 5.
23.12 a.7 - Interventi di
completamento del tessuto tipologico-edilizio
1. Trattasi di
interventi puntuali finalizzati alla ricucitura dei “vuoti di cortine edilizie”
compresi entro testate cieche preesistenti o di “sostituzioni e completamenti
edilizi in aree degradate”, per i quali il Piano prevede il completamento
dell’impianto o la sostituzione degli immobili obsoleti in coerenza con i
caratteri morfologici del tessuto e con l'obiettivo del miglioramento
architettonico e ambientale della zona interessata.
2. Mediante
intervento edilizio convenzionato IEC, nel rispetto dei contenuti dell’art.39 R.E., sono ammessi gli interventi di RE, Sostituzione
Edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i., NC.
3. Nella Tav. P4 – Assetto della Città Storica di prima
formazione 1:1.000 sono individuate le sagome planimetriche con il numero
dei piani degli interventi di completamento ammessi, in coordinamento con le
cortine contigue ma non superiore alle sagome dei muri ciechi preesistenti;
tali interventi sono distinti in:
a. tasselli di cortine edilizie comprese entro
testate cieche preesistenti da completare
b. ambiti di intervento con sostituzioni e
completamenti edilizi in aree degradate
4. Parametri e
indici edilizi
Uf = per gli
ambiti individuati nella Tav. P4 –
Assetto della Città Storica di prima formazione 1:1.000 come “sostituzioni e completamenti edilizi in
aree degradate” si applica l’indice 1,35 mq/mq
Np = indicati
in cartografica di PRG
Ds = in
allineamento alle sagome planimetriche indicate dal PRG
D = - pari all'esistente negli interventi RE e Sostituzione
Edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i;
- nel
caso di distanze tra edifici minori di mt. 6,00 l’eventuale sopraelevazione è
ammessa con distanze non inferiori a mt. 6,00 tra le pareti antistanti;
ampliamenti planimetrici e NC devono rispettare la distanza tra pareti
finestrate pari a mt. 10,00
Dc = secondo
le sagome planimetriche indicate dal PRG o in aderenza alle sagome dei muri
ciechi preesistenti o > 5,00 mt.
5.
Sono ammessi
interventi in attuazione anche parziale rispetto alle sagome indicate, purché
sia preventivamente approvato uno studio planivolumetrico esteso almeno al 50%
dell'ambito di intervento indicato dal PRG, che verifichi le coerenze con le
aree residue, il coordinamento delle sistemazioni interne alla corte ed esterne
verso i fonti pubblici e non sia pregiudicata o non siano apposti vincoli e
servitù alla fattibilità degli interventi di completamento successivi.
6.
Limitate
modifiche delle sagome e del Np indicati dal PRG sono ammesse, con limitate
variazioni della Sul e dell’indice Uf, sulla base di motivate argomentazioni e
dettagliate documentazioni dello stato di fatto e a condizione che sia adeguatamente
valorizzato l’indirizzo architettonico, morfologico e spaziale previsto dal
PRG.
23.13 Ambiti di riqualificazione
edilizia ed urbanistica della Città Storica (RCS)
1. Comprendono
porzioni di tessuto TS.1 della Città Storica per le quali il PRG prevede
interventi di completa riqualificazione edilizia ed urbanistica, oltre ché il
recupero, ove possibile, del patrimonio edilizio esistente.
2. Gli
interventi si attuano con la formazione di SUE di iniziativa pubblica o privata
o con IEC; sono ammessi gli interventi di RE, Sostituzione Edilizia ai
sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i., NC nel rispetto dei contenuti dell’art.39 R.E. e delle
prescrizioni dei successivi punti 3 e 4.
3- Ambito RCS.1
- Piazza San Gaudenzio
Ripartizione delle superfici dell’Ambito
- Aree pubbliche: Vs (parcheggi, spazi pedonali): > 15% St
-
Aree private: Sf = < 85% St
(ACE = 65% St, Vp = 20% St)
Parametri
- Ut = 0,65 mq/mq
- Rc = < 50% Sf
- Numero piani: 2 fuori terra + sottotetto abitabile
- Ds = in
allineamento alle aree veicolari o pedonali indicati dal PRG
- D = -
pari all'esistente negli interventi RE e
Sostituzione
Edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i;
- nel
caso di distanze tra edifici minori di mt. 6,00 l’eventuale sopraelevazione è
ammessa con distanze non inferiori a mt. 6,00 tra le pareti antistanti;
ampliamenti planimetrici e NC devono rispettare la distanza tra pareti
finestrate pari a mt. 10,00
- Dc = in
aderenza alle sagome dei muri ciechi preesistenti o > 5,00 mt.
Prescrizioni
Mantenimento
degli allineamenti sul vicolo lato nord, anche con formazione di aperture
finestrate e passi carrai e pedonali per accesso all’area e agli spazi pubblici interni da destinare a parcheggio e
alla pedonalità; i fronti prospicienti l’architettura industriale del limitrofo
comparto AR.1c dovranno avere altezza non superiore a tale manufatto.
4- Ambito RCS.2
– Vicolo privato Belletti
Ripartizione delle superfici
dell’Ambito
- Aree pubbliche: Vs (viabilità e spazi pedonali, parcheggi):
> 40% St
-
Aree private: Sf = < 60% St
(ACE = 45% St, Vp = 15% St)
Parametri
- Ut = 0,65 mq/mq
- Rc = < 60% Sf
- Numero piani: 2 fuori terra + sottotetto abitabile;
sui fronti interni e non prospettanti su spazi o percorsi perimetrali pubblici
o d’uso pubblico sono ammessi fabbricati con 3 piani e altezze di gronda pari a
quelle degli edifici esistenti prospicienti la corte
- Ds = in
allineamento alle aree della viabilità o pedonali indicati dal PRG
- D = -
pari all'esistente negli interventi RE e Sostituzione Edilizia ai sensi
dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i;
- nel
caso di distanze tra edifici minori di mt. 6,00 l’eventuale sopraelevazione è
ammessa con distanze non inferiori a mt. 6,00 tra le pareti antistanti;
ampliamenti planimetrici e NC devono rispettare la distanza tra pareti
finestrate pari a mt. 10,00
- Dc = in
aderenza alle sagome dei muri ciechi preesistenti o > 5,00 mt.
Prescrizioni
- cessione
o assoggettamento all’uso pubblico delle aree indicate in Piano per viabilità e
percorsi pedonali a collegamento della piazza San Gaudenzio con via Caduti
- apertura
all’uso pubblico dei percorsi pedonali di attraversamento delle corti da piazza
Martiri-via Manzoni alla nuova strada ex vicolo Belletti
- mantenimento degli allineamenti sul vicolo lato
nord, anche con formazione di aperture finestrate e passi carrai e pedonali per
accesso all’area e agli spazi
pubblici interni da destinare a
parcheggio e alla pedonalità; i fronti prospicienti l’architettura industriale
del limitrofo comparto AR.1c dovranno avere altezza non superiore a tale
manufatto.
23.14 Fronti di edifici recenti o ristrutturati da riqualificare e
riambientare
1. Nella Tav. P4 – Assetto della Città Storica di prima
formazione 1:1.000 sono evidenziati fronti di edifici che hanno subito nel
corso degli anni più recenti interventi incauti di ristrutturazione o di
manutenzione straordinaria con modifica dei caratteri tipologici tradizionali
anche nei singoli elementi costruttivi (forma, dimensione e contorni delle
aperture, balconi e ballatoi, gronde e coperture, ecc...) o che sono stati
oggetto dell’applicazione di materiali e manufatti in palese contrasto
ambientale (piastrellature, intonaci plastici, rivestimenti in pietra, etc...).
In questi casi è prescritto che i successivi interventi di MO, MS, RE, dovranno provvedere
all’eliminazione degli elementi in palese contrasto e, per quanto possibile,
alla riqualificazione degli elementi costruttivi e tipologici delle facciate,
uniformandosi nei materiali e negli elementi costruttivi a quelli previsti
dalle presenti norme e dal Titolo IV del RE.
23.15 Singoli manufatti di interesse storico, architettonico e
documentario da salvaguardare e valorizzare
1. Nella Tav. P4 – Assetto della Città Storica di prima
formazione 1:1.000 sono segnalati i singoli manufatti di interesse storico,
architettonico, documentario da salvaguardare e valorizzare con interventi di
restauro e risanamento conservativo; tali manufatti, per talune serie anche
rappresentati nell’elaborato G.1 - Esemplificazione degli interventi nella Città Storica,
comprendono:
- aperture ad
arco e solai lignei di androni e passi carrai
- singoli
elementi decorativi, strutturali e costruttivi di pregio quali archi, colonne,
aperture, rivestimenti decorativi, elementi di facciata
- balconi in
aggetto sui fronti strada con particolarità architettoniche e decorative
- mensole di
balconi e ballatoi disposti sulle facciate interne delle corti, aventi valore architettonico-decorativo e
storico-documentario della tipologia costruttiva locale
- murature a
"spina di pesce" di epoca medioevale.
2. In ogni caso
nel corso dei lavori, ove fossero rinvenuti elementi costruttivi e decorativi
simili a quelli sopra descritti e rappresentati, ne é prescritto il restauro ed
il risanamento conservativo, anche con riferimento alle prescrizioni contenute
nel Titolo IV del RE.
23.16 Percorsi
pedonali privati e di interesse pubblico.
1. Nella Tav. P4 – Assetto della Città Storica di prima
formazione 1:1.000 sono segnalati i percorsi pedonali di uso comune,
esistenti ed agibili o attualmente interrotti, per l’attraversamento delle
corti e per il collegamento tra i fronti edilizi compresi tra strade
contrapposte, nonché quelli che si propone di attivare ex novo anche a seguito
di interventi di completamento del tessuto edilizio o nella formazione di SUE.
2. Nelle aree
interessate, il recupero, la riqualificazione e la nuova formazione di percorsi
d’uso comune, intesi come “vie brevi” per raggiungere il cuore del Centro
Storico dalle aree di sosta poste sui Viali, dovranno essere ricompresi nei
progetti di intervento edilizio degli immobili, con interventi unitari sulle
pavimentazioni, arredo ed illuminazione, anche di concerto tra privati e Comune
ed assoggettabili allo scomputo degli oneri di urbanizzazione; nelle corti
interessate si applicano agli immobili le norme di cui al precedente comma 23.03, punto g).
3. Al fine di
promuovere l’apertura e la riqualificazione dei suddetti ambiti d’uso pubblico,
il Comune potrà prevedere, attraverso specifici atti deliberativi e
regolamentari, adeguati interventi di sostegno ed incentivi che potranno tra
l’altro riguardare:
- la
predisposizione e/o il concorso alla formazione di progetti urbanistici ed
edilizi di recupero
- il sostegno
finanziario anche attraverso l’impiego delle risorse derivate dai contributi
sul costo di costruzione
- la
partecipazione agli oneri gestionali e manutentivi.
23.17 Cortili ed aree scoperte
1. Per quanto
attiene alle pavimentazioni, conservazione e valorizzazione delle aree verdi e
modalità di esecuzione delle recinzioni, si rinvia a quanto prescritto al
Titolo IV del RE.
2. Bassi
fabbricati, tettoie, servizi igienici, ripostigli ed autorimesse collocati al
centro delle corti devono essere demoliti e ricollocati in conformità alle
prescrizioni del Titolo IV del RE.