Art. 24   Edifici, complessi e manufatti isolati di interesse storico-artistico, tipologico, ambientale esterni ai tessuti della Città Storica di prima formazione

24.01     Nei diversi tessuti, aree e/o ambiti di intervento esterni ai tessuti TS.1 della Città Storica, sono indicati in cartografica di PRG gli edifici, i complessi e i manufatti isolati di interesse storico-artistico, tipologico ed ambientale da salvaguardare per la qualità edilizia, storico-tipologica ed architettonica. In questa categoria sono inoltre compresi gli immobili o i manufatti civili, industriali e religiosi costituenti testimonianza di eredità culturale, sia singoli che articolati in complessi, previsti nell'allegato all'art. 22 nelle Norme Generali del Piano Territoriale Regionale Ovest Ticino approvato con DCR n° 417-11196 del 23-7-1997, per le parti individuate dal presente PRG ancora esistenti e di riconoscibile identità storico, culturale ed architettonica.

24.02     Nelle tavole Tavv. P2 – Assetto urbanistico generale. 1:5.000 e P3 - Assetto urbanistico  1:2.000 sono individuati gli immobili localizzati all’esterno dei tessuti TS.1 della Città Storica di prima formazione, a cui si applicano tipi di intervento, regole e prescrizioni normative secondo i seguenti gruppi tipologici:

a.1  Immobili di pregio e di rilevante interesse storico, artistico e architettonico

a.2  Immobili di riconosciuta qualità tipologica e architettonica e con prevalente integrità di conservazione dell’impianto originario

a.3  Immobili con caratteri edilizi e tipologici di interesse ambientale e documentario dell’impianto storico-tipologico, urbano o rurale.

24.03     Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle del tessuto o dell’ambito normativo in cui ricadono gli immobili.

24.04     a.1 - Immobili di pregio e di rilevante interesse storico, artistico e architettonico

1.  Gli immobili sono considerati di interesse storico-artistico e compresi nei Beni culturali ed ambientali da salvaguardare ai sensi dell'art. 24 della legge 56/77 e dell’Allegato 1A alle presenti Norme.

2.  Sono consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento conservativo ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i. e dell’Art. 3 del Dpr 380/2001 e s.m.i.

3.  Negli immobili a destinazione pubblica e d'uso pubblico possono essere ammessi adeguamenti e fisiologici incrementi di Sul, se funzionali alle attività insediate, purché compatibili con i caratteri ambientali ed architettonici preesistenti ed autorizzati dalla competente Soprintendenza.

4.  Tettoie, casseri ed edifici a destinazione non residenziale, quando costituiscono superfetazioni degradanti ed estranee all'organismo architettonico originale, devono essere demolite; qualora invece costituiscano elementi unitari ed originali, o rappresentino manufatti che non deturpano l'impianto tipologico ed architettonico principale, possono essere recuperati per le destinazioni d'uso ammesse nel tessuto, mantenendone gli elementi costruttivi e strutturali; è ammesso il recupero e riuso per destinazioni abitative e/o pertinenziali delle superfici di sottotetti esistenti, con le relative prescrizioni del RE.

5.  Gli interventi ammessi devono essere compresi in un progetto organico ed unitario esteso all'intero fabbricato od alle porzioni aventi caratteri edilizi, tipologici ed architettonici unitari.

24.05     a.2 - Immobili di riconosciuta qualità tipologica e architettonica e con prevalente integrità di conservazione dell’impianto originario

1.  Gli immobili sono considerati di interesse storico-artistico e compresi nei Beni culturali ed ambientali da salvaguardare ai sensi dell'art. 24 della legge 56/77 e dell’Allegato 1A alle presenti Norme.

2.  Sono consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento conservativo ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i. e dell’Art. 3 del Dpr 380/2001 e s.m.i.

3.  Gli interventi sono rivolti al recupero igienico e funzionale di edifici conservando l’organismo edilizio nei suoi caratteri tipologici, tecnologici e di materiali originari, eliminando o rendendo congruenti le aggiunte successive, sostituendo le parti degradate, consolidando ed integrando gli elementi strutturali, anche con nuove organizzazioni distributive nel rispetto degli elementi di valore dell’impianto originario e con la sostituzione degli elementi interni ed esterni degradati con elementi congruenti con i caratteri degli edifici; è sempre ammesso il recupero e riuso per destinazioni abitative e/o pertinenziali delle superfici di sottotetti esistenti, con le relative prescrizione del RE.

4.  Sono interamente richiamate le prescrizioni dei punti 3, 4, e 5 del precedente comma 24.04.

24.06     a.3 - Immobili con caratteri edilizi e tipologici di interesse ambientale e documentario dell’impianto storico-tipologico, urbano o rurale

1.  Appartengono a questo gruppo quegli immobili o porzioni di immobili che hanno conservato nella composizione delle facciate, nell’impianto tipologico e negli elementi costruttivi i caratteri tipologici originari dell’edilizia locale dell’ottocento e dei primi novecento.

2.  Sono consentiti gli interventi di Restauro e Risanamento conservativo e di Ristrutturazione edilizia– RE; agli edifici compresi in questa categoria e ricadenti in tessuti residenziali TC.1 e TC.2 dell’art. 28 o in aree a parco privato dell’art. 25 sono ammessi "una tantum" ampliamenti fino al 20% della Sul per motivate esigenze funzionali nel rispetto dei parametri edilizi della zona urbanistica in cui sono inseriti e purché tale intervento risulti qualificato sotto il profilo architettonico, compatibile per tipologia e materiali con la preesistenza e non ne alteri la qualità originale, con particolare riferimento ai fronti edilizi verso aree pubbliche.

3.  Gli interventi dovranno prioritariamente prevedere il recupero e riuso dei volumi e delle Sul esistenti, conservando gli allineamenti, i caratteri architettonici e tipologici e l'impianto planivolumetrico esistente.