Art. 25   Aree a parco privato

25.01     Sono costituite dalle aree caratterizzate da impianti arborei o da sistemazioni a parco da salvaguardare per il loro pregio storico, naturalistico, paesaggistico o ambientale.

25.02     Disciplina funzionale di tessuto

Le destinazioni d’uso previste sono prioritariamente quelle originarie; sono in ogni caso ammesse le seguenti destinazioni d’uso: abitative A1, A2; terziarie B1, C1.1, C1.3, C1.5, C2.1, C3.1, C3.3. Sono sempre ammessi volumi tecnici, depositi, serre e magazzini per le attrezzature necessarie alla manutenzione e conservazione del verde, nei limiti complessivi di 100 mq di Sul, subordinatamente al recupero e riuso di eventuali manufatti preesistenti inutilizzati e nel rispetto delle norme sulle altezze e distanze dell’art. 13.08 (fabbricati accessori).

25.03     Disciplina degli interventi urbanistici ed edilizi

1. Per gli edifici esistenti, si applicano le seguenti norme:

-    ove rientrino tra quelli classificati ai sensi del precedente art. 24, gli interventi ammessi sono quelli indicati nelle relative norme;

-    negli altri casi sono ammessi interventi di RC, RE, NC in ampliamento o sopraelevazione nei limiti del 20% della Sul esistente per le destinazioni ammesse e nel rispetto dei successivi parametri edilizi.

2.  Parametri edilizi

-    Rc = esistente + 20%;

-    Dc = 5,00 mt

-    D =   -             pari all'esistente negli interventi RE e Sostituzione Edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i;

- nel caso di distanze tra edifici minori di mt. 6,00 l’eventuale sopraelevazione è ammessa con distanze non inferiori a mt. 6,00 tra le pareti antistanti; ampliamenti planimetrici e NC devono rispettare la distanza tra pareti finestrate pari a mt. 10,00

-    Ds = >5,00 mt o in allineamento a cortine esistenti

-    Np = pari al numero di piani più elevato esistente, con un minimo di 2 piani.

25.04     Disciplina ecologica-ambientale

1. Il taglio d'alberi d'alto fusto e gli interventi di completa trasformazione dello stato dei luoghi sono subordinati al parere previsto dalla LR n°32 del 01-12-2008, con esclusione dei beni vincolati ai sensi dalla L. 1-06-1936 n°1089 e dalla L.29-06-1939 n°1497 per i quali è prescritta l’autorizzazione della competente Soprintendenza in conformità ai disposti dell’art.23 del D.Leg. 42/04 Codice del Paesaggio.

2.  Negli altri casi, gli atti di assenso alle opere di trasformazione delle aree sono accompagnati da un rilievo planivolumetrico dello stato di fatto del lotto in scala non inferiore a 1:500, con l'individuazione delle piantumazioni e delle attrezzature esistenti e in progetto.