25.01 Sono
costituite dalle aree caratterizzate da impianti arborei o da sistemazioni a
parco da salvaguardare per il loro pregio storico, naturalistico, paesaggistico
o ambientale.
25.02 Disciplina
funzionale di tessuto
Le destinazioni d’uso previste sono prioritariamente
quelle originarie; sono in ogni caso ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
abitative A1, A2; terziarie B1, C1.1, C1.3, C1.5, C2.1, C3.1, C3.3. Sono sempre
ammessi volumi tecnici, depositi, serre e magazzini per le attrezzature
necessarie alla manutenzione e conservazione del verde, nei limiti complessivi
di 100 mq di Sul, subordinatamente al recupero e riuso di eventuali manufatti
preesistenti inutilizzati e nel rispetto delle norme sulle altezze e distanze dell’art. 13.08 (fabbricati accessori).
25.03 Disciplina degli
interventi urbanistici ed edilizi
1. Per gli edifici esistenti, si applicano le
seguenti norme:
- ove rientrino tra quelli classificati ai
sensi del precedente art. 24, gli interventi ammessi sono quelli indicati nelle
relative norme;
- negli altri
casi sono ammessi interventi di RC, RE,
NC in ampliamento o sopraelevazione nei limiti del 20% della Sul esistente per
le destinazioni ammesse e nel rispetto dei successivi parametri edilizi.
2. Parametri
edilizi
- Rc =
esistente + 20%;
- Dc = 5,00 mt
- D = - pari all'esistente negli interventi RE e Sostituzione Edilizia ai sensi dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i;
- nel caso di
distanze tra edifici minori di mt. 6,00 l’eventuale sopraelevazione è ammessa
con distanze non inferiori a mt. 6,00 tra le pareti antistanti; ampliamenti
planimetrici e NC devono rispettare la distanza tra pareti finestrate pari a
mt. 10,00
- Ds = >5,00 mt o in allineamento a
cortine esistenti
- Np = pari al numero di piani più elevato
esistente, con un minimo di 2 piani.
25.04 Disciplina
ecologica-ambientale
1. Il
taglio d'alberi d'alto fusto e gli interventi di completa trasformazione dello
stato dei luoghi sono subordinati al parere previsto dalla LR n°32 del
01-12-2008, con esclusione dei beni vincolati ai sensi dalla L. 1-06-1936
n°1089 e dalla L.29-06-1939 n°1497 per i quali è prescritta l’autorizzazione
della competente Soprintendenza in conformità ai disposti dell’art.23 del
D.Leg. 42/04 Codice del Paesaggio.
2. Negli altri casi, gli atti di assenso alle
opere di trasformazione delle aree sono accompagnati da un rilievo
planivolumetrico dello stato di fatto del lotto in scala non inferiore a 1:500,
con l'individuazione delle piantumazioni e delle attrezzature esistenti e in
progetto.