26.01 In
conformità all'art. 21 delle Norme Generali del vigente Piano Territoriale Regionale
"Ovest Ticino", sono perimetrate nelle cartografie di Piano i siti
con presenza documentata di reperti preromani e romani-altomedioevali, nei cui
ambiti ogni intervento che modifichi lo stato del sottosuolo, ivi compresa la
posa di servizi e sottoservizi che comportino opere di scavo di qualsiasi
entità, deve essere preventivamente segnalato alla Sovrintendenza Archeologica
del Piemonte, comunicando altresì la data di inizio dello scavo.
26.02 Le aree di
cui al 1° comma del presente articolo sono considerate inedificabili ai sensi
del 7° comma, punto a) dell'art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i. Possono essere
utilizzate ai fini del calcolo delle volumetria per le abitazioni rurali con
trasferimento delle relative possibilità edificatorie su altre aree agricole
edificabili; non sono ammessi depositi, stoccaggi od accumuli di materiale di
qualsiasi tipo e natura.
26.03 In
riferimento all'eventuale reperimento di oggetto di interesse artistico e
storico, nel corso di interventi di trasformazione in qualsiasi area del
territorio comunale, a scopi insediativi, residenziali, produttivi e sociali,
si applicano i disposti di cui ai capi I, II, III, V della legge 1/6/1939
n.1089 e del D.Lgs. 42/2004 Codice del Paesaggio.
26.04 Negli
ambiti di cui al presente articolo non potrà essere ammessa l’ubicazione di
attività Severo, ovvero ricadenti nel campo di applicazione del DM 334/1999 e
s.m.i.