Art. 26   Siti archeologici

26.01     In conformità all'art. 21 delle Norme Generali del vigente Piano Territoriale Regionale "Ovest Ticino", sono perimetrate nelle cartografie di Piano i siti con presenza documentata di reperti preromani e romani-altomedioevali, nei cui ambiti ogni intervento che modifichi lo stato del sottosuolo, ivi compresa la posa di servizi e sottoservizi che comportino opere di scavo di qualsiasi entità, deve essere preventivamente segnalato alla Sovrintendenza Archeologica del Piemonte, comunicando altresì la data di inizio dello scavo.

26.02     Le aree di cui al 1° comma del presente articolo sono considerate inedificabili ai sensi del 7° comma, punto a) dell'art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i. Possono essere utilizzate ai fini del calcolo delle volumetria per le abitazioni rurali con trasferimento delle relative possibilità edificatorie su altre aree agricole edificabili; non sono ammessi depositi, stoccaggi od accumuli di materiale di qualsiasi tipo e natura.

26.03     In riferimento all'eventuale reperimento di oggetto di interesse artistico e storico, nel corso di interventi di trasformazione in qualsiasi area del territorio comunale, a scopi insediativi, residenziali, produttivi e sociali, si applicano i disposti di cui ai capi I, II, III, V della legge 1/6/1939 n.1089 e del D.Lgs. 42/2004 Codice del Paesaggio.

26.04     Negli ambiti di cui al presente articolo non potrà essere ammessa l’ubicazione di attività Severo, ovvero ricadenti nel campo di applicazione del DM 334/1999 e s.m.i.