Art. 27   Definizione, obiettivi e componenti della Città consolidata

27.01     Per Città consolidata si intende quella parte della città esistente stabilmente configurata e definita nelle sue caratteristiche morfologiche di tipologia edilizia; essa è sostanzialmente il prodotto dell’attuazione degli strumenti urbanistici a partire dal primo dopoguerra.

27.02     Per la Città consolidata il PRG sviluppa una strategia essenzialmente di riqualificazione urbanistica, con interventi relativi al recupero, all’ampliamento e alla sostituzione del patrimonio edilizio esistente e di completamento dei Tessuti esistenti, con il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) qualificazione degli spazi pubblici;

b) conservazione e valorizzazione degli edifici di carattere storico-ambientale;

c) il miglioramento delle prestazioni edilizie e funzionali (dotazione di servizi e autorimesse, adeguamenti dimensionali, etc.) del patrimonio esistente, da perseguirsi anche con sostituzioni parziali o totali;

d) la presenza equilibrata di attività tra loro compatibili e complementari.

27.03     Le componenti della Città consolidata sono i Tessuti così distinti:

- Tessuti residenziali tipologici di derivazione agricola di formazione recente – TC.1

- Tessuti residenziali aperti – TC.2

- Insediamenti commerciali-terziari esistenti – TC.3

- Tessuto produttivo esterno esistente e/o pianificato – TC.4

27.04     Nei successivi articoli del presente capo, per ogni Tessuto esistente vengono definite, oltre alle prescrizioni generali:

-    i parametri urbanistici da utilizzare negli interventi edilizi e nelle ristrutturazioni urbanistiche;

-    la disciplina degli interventi urbanistici ed edilizi con le eventuali specifiche modalità di intervento;

-    la disciplina funzionale: oltre agli Usi di tessuto previsti, esercitabili senza limitazioni in tutti gli interventi edilizi, possono essere prescritti gli Usi regolati, ovvero destinazioni d'uso previste ma limitate percentualmente, espresse in rapporto alla Sul realizzabile;

-    la disciplina ecologico-ambientale.

27.05     Nelle Aree a verde privato, orti, giardini pertinenziali ad edifici esistenti o in nuove aree previste dal Piano, sono ammesse:

a)  le attività di conservazione e gestione del verde, la formazione di parchi, la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all’aperto con le relative attrezzature di servizio, la realizzazione di serre per orti e coltivazioni familiari;

b)  RE, NC di pertinenze e fabbricati accessori dell’art. 13.08, nel rispetto del solo Rc < 20% dell’area indicata in PRG; è sempre ammesso il recupero dei rustici in conformità alle norme della Lr 9/2003;

c)  serre fisse per coltivazioni florovivaistiche sono ammesse con Rc < 30%, Hmax 4,50 mt e nel rispetto delle distanze previste all’art. 13.08 e delle disposizioni legislative vigenti in materia di approvvigionamento idrico e scarico fognario determinato dal tipo di coltivazione effettuata nelle serre fisse.

d) alle aree è assegnato un indice edificatorio Uf=0,05 mq/mq; le relative Sul possono essere trasferite negli ambiti di tessuto di cui tali aree costituiscono pertinenza.