27.01 Per Città consolidata si intende quella
parte della città esistente stabilmente configurata e definita nelle sue
caratteristiche morfologiche di tipologia edilizia; essa è sostanzialmente il
prodotto dell’attuazione degli strumenti urbanistici a partire dal primo
dopoguerra.
27.02 Per la Città consolidata il PRG sviluppa una strategia
essenzialmente di riqualificazione urbanistica, con interventi relativi al
recupero, all’ampliamento e alla sostituzione del patrimonio edilizio esistente
e di completamento dei Tessuti esistenti, con il perseguimento dei seguenti
obiettivi:
a)
qualificazione degli spazi pubblici;
b)
conservazione e valorizzazione degli edifici di carattere storico-ambientale;
c) il
miglioramento delle prestazioni edilizie e funzionali (dotazione di servizi e
autorimesse, adeguamenti dimensionali, etc.) del patrimonio esistente, da
perseguirsi anche con sostituzioni parziali o totali;
d) la
presenza equilibrata di attività tra loro compatibili e complementari.
27.03 Le componenti della Città consolidata sono i Tessuti così distinti:
- Tessuti residenziali tipologici di derivazione agricola
di formazione recente – TC.1
- Tessuti residenziali aperti – TC.2
- Insediamenti commerciali-terziari esistenti – TC.3
- Tessuto produttivo esterno esistente e/o pianificato –
TC.4
27.04 Nei successivi articoli del presente capo, per ogni Tessuto
esistente vengono definite, oltre alle prescrizioni generali:
- i parametri urbanistici da utilizzare negli
interventi edilizi e nelle
ristrutturazioni urbanistiche;
- la disciplina degli interventi urbanistici ed
edilizi con le eventuali specifiche modalità di intervento;
- la disciplina funzionale: oltre agli Usi di tessuto previsti, esercitabili senza
limitazioni in tutti gli interventi edilizi, possono essere prescritti gli Usi
regolati, ovvero destinazioni d'uso previste ma limitate percentualmente, espresse
in rapporto alla Sul realizzabile;
- la disciplina ecologico-ambientale.
27.05 Nelle Aree a verde
privato, orti, giardini pertinenziali ad edifici esistenti o in nuove aree
previste dal Piano, sono ammesse:
a) le attività di conservazione e gestione del
verde, la formazione di parchi, la realizzazione di attrezzature sportive e
ricreative all’aperto con le relative attrezzature di servizio, la
realizzazione di serre per orti e coltivazioni familiari;
b) RE,
NC di pertinenze e fabbricati accessori dell’art. 13.08,
nel rispetto del solo Rc < 20% dell’area indicata in PRG; è sempre
ammesso il recupero dei rustici in conformità alle norme della Lr 9/2003;
c) serre fisse per coltivazioni florovivaistiche
sono ammesse con Rc < 30%, Hmax
4,50 mt e nel rispetto delle distanze previste all’art.
13.08 e
delle disposizioni legislative vigenti in materia di approvvigionamento idrico
e scarico fognario determinato dal tipo di coltivazione effettuata nelle serre
fisse.
d) alle aree è assegnato un indice edificatorio
Uf=0,05 mq/mq; le relative Sul possono essere trasferite negli ambiti di
tessuto di cui tali aree costituiscono pertinenza.