Art. 28   Tessuti residenziali della Città consolidata. Norme generali

28.01     S’intendono per Tessuti residenziali della Città consolidata gli isolati o parti di isolati costituiti dall’aggregazione di edifici, con i relativi spazi aperti di pertinenza e con l’esclusione delle sedi viarie pubbliche, riconducibili a regole omogenee d’impianto, suddivisione del suolo, disposizione e rapporto con i tracciati viari. Il Piano individua i seguenti tessuti omogenei:

- Tessuti residenziali tipologici di derivazione agricola di formazione recente – TC.1

- Tessuti residenziali aperti – TC.2

28.02     Nei Tessuti di cui al precedente comma, il PRG si attua generalmente per intervento diretto; gli interventi di sostituzione edilizia in aree a precedente destinazione non residenziale, individuati dal Piano o ammessi dalle norme di tessuto, sono previsti con intervento edilizio convenzionato o a mezzo di SUE; le modalità di attuazione degli interventi di NC in aree libere di completamento sono definite nei successivi articoli del presente Capo.

28.03     Gli interventi sempre consentiti sono quelli relativi alle seguenti tipologie di intervento:

a)   Manutenzione Ordinaria e Straordinaria MO e MS

b)  Restauro e Risanamento Conservativo RC

c)  Ristrutturazione RE

d) Sostituzione edilizia e Nuova Costruzione NC, con riferimento alle specifiche norme di tessuto

28.04     Nel caso di lotti di completamento con previsioni di aree a servizi cartograficamente indicate in PRG, l’indice Uf di tessuto si applica all’intera superficie territoriale St.

28.05     Gli interventi che riguardano edifici, complessi e manufatti isolati di interesse storico-artistico, tipologico, ambientale e quelli relativi ad immobili ricadenti nelle aree a parco privato sono normati rispettivamente all’art. 24 e all’art. 25.

28.06     Disciplina funzionale

Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso con le relative prescrizioni e limitazioni:

a)  Usi previsti:    Abitativi: A1; Terziari: B1, C1.1, C1.3, C1.5, C1.6, C1.7, C2, C3.1, C3.2, C3.3, C4.1, C4.2;

b) Usi regolati     C1.1, C1.3, C1.5, C1.6, C1.7, C2 : max 50% Sul nel caso di NC e di ristrutturazione di interi complessi in aree a precedente destinazione non residenziale, con sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto d);

c)  le destinazioni in atto diverse da quelle consentite, qualora già in essere all'atto dell'adozione del preliminare di PRG, purché non nocive e moleste e non comprese tra le lavorazioni insalubri di 1a classe del D.M. 5-09-1994, sono confermabili allo stato di fatto con interventi di MO, MS, RE con esclusione della demolizione e ricostruzione, nel qual caso si applicano le norme sulla “disciplina degli interventi urbanistici ed edilizi” di tessuto; sono inoltre ammessi limitati ampliamenti contenuti entro il 15% del Rc esistente finalizzati ad interventi di adeguamento della funzionalità e di messa in sicurezza delle attività produttive in atto;

d) negli immobili, con le relative aree di pertinenza, che si affacciano sulla cerchia dei Viali è ammesso raggiungere con nuove destinazioni terziarie il 75% della Sul, con il reperimento degli standards pubblici o d’uso pubblico di cui all’art. 11.

28.07     Applicazione delle Distanze

1.  Ds = distanze delle nuove costruzioni dalle strade è pari:

a)  al limite della fascia di rispetto cartograficamente indicata per le strade provinciali e comunali extraurbane e periurbane

b)  a 10,00 mt dal ciglio delle strade classificate come “Viabilità principale urbana e di quartiere” nello schema gerarchico e funzionale della rete  di cui all’Allegato 2, o ai limiti della fascia di rispetto se superiore e se indicata negli elaborati prescrittivi;

c)  a 5,00 mt dal ciglio stradale per le strade urbane locali, con un minimo di distanza tra fabbricati pari all’altezza del fabbricato più alto, fatte salve diverse prescrizioni di Piano.

d) nel caso di edificazione a cortina in aderenza ad edifici esistenti con distanza Ds inferiore a mt. 5,00 o di edificazioni isolate in tessuti caratterizzati da allineamenti stradali esistenti, con particolare riferimento ai Tessuti residenziali tipologici TC.1, è ammessa una distanza uguale a quella dell'edificio o degli allineamenti esistenti, fatti salvi diversi allineamenti od allargamenti stradali cartograficamente indicati nelle tavole di PRG;

e) distanze inferiori al punto c) sono ammesse per strade di distribuzione interna a servizio di singoli edifici o insediamenti con un minimo di 6,00 mt dalla mezzeria stradale o nel caso di SUE ai sensi del precedente art. 8.02;

2.  Dc = distanza dai confini è pari a metà dell’altezza dei fronti Hf con un minimo di 5,00 mt; costruzioni in aderenza sono consentite con convenzione tra confinanti; é altresì ammessa la costruzione a confine in aderenza a testate cieche preesistenti sino ad una profondità massima di 12,00 mt o sino ai limiti della sagoma preesistente se superiore; dagli spazi pubblici o d’uso pubblico destinati a parco, verde attrezzato, piazze pedonali, parcheggio (ove effettivamente di proprietà comunale, trasformati e in concreto utilizzati secondo la loro destinazione) è prescritta una distanza non inferiore a mt 5,00 o nulla ove non vengano pregiudicate le condizioni di soleggiamento ed accessibilità; nel caso di edifici esistenti, posti a meno di 5 mt dai confini, ai quali è consentito sopralzare, il sopralzo può essere realizzato nel perimetro del fabbricato esistente nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 3;

3.  D = distanza tra le costruzioni è pari:

a)  a mt. 10,00 tra pareti finestrate e comunque nel rispetto dell’art. 9 del D.M. 1444/68; nei corpi rientranti di uno stesso edificio costituito da più unità immobiliari è prescritta tra pareti finestrate una D>8.00 mt; costruzioni in aderenza sono ammesse previo accordo tra le proprietà.

b)  per gli edifici posti a meno di mt. 5,00 dai confini ed aventi tra loro una distanza tra pareti finestrate non inferiore a mt. 6,00, l’eventuale sopralzo di un piano è consentito all'interno del perimetro del fabbricato esistente ed alla distanza tra fabbricati non inferiore a mt. 6,00, per un'altezza comprensiva del sopralzo non superiore a mt. 10,50 e con apertura di pareti finestrate nel rispetto della distanza pari o superiore a mt 10,00; nel caso di distanze tra edifici minori di mt. 6,00 l’eventuale sopraelevazione è ammessa con distanze non inferiori a mt. 6,00 tra le pareti antistanti; gli eventuali ampliamenti planimetrici devono rispettare la distanza tra pareti finestrate pari a mt. 10,00;

c)  nel caso che su lotti adiacenti al lotto oggetto dell'intervento insistano costruzioni aventi pareti finestrate poste a distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine, è ammessa l'edificazione, per soli ampliamenti del corpo principale, di edifici esistenti alla distanza uguale o superiore a mt. 10,00 tra pareti finestrate, e non inferiore a mt. 5,00 dal confine, per un'altezza non superiore a mt. 10,50 ;

d) i fabbricati accessori di cui all’art. 13.08 lettera c) delle presenti Norme, non costituiscono elemento di riferimento ai fini delle distanze tra pareti finestrate.