28.01 S’intendono per Tessuti
residenziali della Città consolidata
gli isolati o parti di isolati costituiti dall’aggregazione di edifici, con i
relativi spazi aperti di pertinenza e con l’esclusione delle sedi viarie
pubbliche, riconducibili a regole omogenee d’impianto, suddivisione del suolo,
disposizione e rapporto con i tracciati viari. Il Piano individua i seguenti
tessuti omogenei:
- Tessuti residenziali tipologici di derivazione agricola di formazione
recente – TC.1
- Tessuti residenziali aperti – TC.2
28.02 Nei Tessuti di cui al
precedente comma, il PRG si attua generalmente per intervento diretto; gli interventi di sostituzione edilizia in aree
a precedente destinazione non residenziale, individuati dal Piano o ammessi
dalle norme di tessuto, sono previsti con intervento
edilizio convenzionato o a mezzo di SUE; le modalità di attuazione degli
interventi di NC in aree libere di completamento sono definite nei successivi
articoli del presente Capo.
28.03 Gli interventi sempre consentiti sono quelli relativi alle seguenti
tipologie di intervento:
a)
Manutenzione
Ordinaria e Straordinaria MO e MS
b) Restauro e
Risanamento Conservativo RC
c) Ristrutturazione
RE
d) Sostituzione
edilizia e Nuova Costruzione NC, con riferimento alle specifiche norme di
tessuto
28.04 Nel caso di lotti di completamento con previsioni di aree a
servizi cartograficamente indicate in PRG, l’indice Uf di tessuto si applica
all’intera superficie territoriale St.
28.05 Gli interventi che riguardano edifici, complessi e manufatti isolati di interesse storico-artistico,
tipologico, ambientale e quelli relativi ad immobili ricadenti nelle aree a parco privato sono normati
rispettivamente all’art. 24 e all’art.
25.
28.06 Disciplina funzionale
Sono consentite le seguenti
destinazioni d’uso con le relative prescrizioni e limitazioni:
a) Usi
previsti: Abitativi: A1; Terziari: B1,
C1.1, C1.3, C1.5, C1.6, C1.7, C2, C3.1, C3.2, C3.3, C4.1, C4.2;
b) Usi
regolati C1.1, C1.3, C1.5, C1.6, C1.7,
C2 : max 50% Sul nel caso di NC e di
ristrutturazione di interi complessi in aree a precedente destinazione non
residenziale, con sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione, fatto
salvo quanto previsto al successivo punto d);
c) le
destinazioni in atto diverse da quelle consentite, qualora già in essere
all'atto dell'adozione del preliminare di PRG, purché non nocive e moleste e
non comprese tra le lavorazioni insalubri di 1a classe del D.M. 5-09-1994, sono
confermabili allo stato di fatto con interventi di MO, MS, RE con esclusione della demolizione e ricostruzione, nel qual caso
si applicano le norme sulla “disciplina
degli interventi urbanistici ed edilizi” di tessuto; sono inoltre ammessi
limitati ampliamenti contenuti entro il 15% del Rc esistente finalizzati ad
interventi di adeguamento della funzionalità e di messa in sicurezza delle
attività produttive in atto;
d) negli
immobili, con le relative aree di pertinenza, che si affacciano sulla cerchia
dei Viali è ammesso raggiungere con nuove destinazioni terziarie il 75% della Sul, con il reperimento degli standards
pubblici o d’uso pubblico di cui all’art. 11.
28.07 Applicazione delle
Distanze
1. Ds = distanze
delle nuove costruzioni dalle strade è pari:
a) al limite
della fascia di rispetto cartograficamente indicata per le strade provinciali e
comunali extraurbane e periurbane
b) a 10,00 mt
dal ciglio delle strade classificate come “Viabilità principale urbana e di
quartiere” nello schema gerarchico e funzionale della rete di cui all’Allegato 2, o ai limiti della
fascia di rispetto se superiore e se indicata negli elaborati prescrittivi;
c) a 5,00 mt
dal ciglio stradale per le strade urbane locali, con un minimo di distanza tra
fabbricati pari all’altezza del fabbricato più alto, fatte salve diverse
prescrizioni di Piano.
d) nel caso di
edificazione a cortina in aderenza ad edifici esistenti con distanza Ds
inferiore a mt. 5,00 o di edificazioni isolate in tessuti caratterizzati da
allineamenti stradali esistenti, con particolare riferimento ai Tessuti residenziali tipologici TC.1, è
ammessa una distanza uguale a quella dell'edificio o degli allineamenti
esistenti, fatti salvi diversi allineamenti od allargamenti stradali
cartograficamente indicati nelle tavole di PRG;
e) distanze
inferiori al punto c) sono ammesse per strade di distribuzione interna a
servizio di singoli edifici o insediamenti con un minimo di 6,00 mt dalla
mezzeria stradale o nel caso di SUE ai sensi del precedente art. 8.02;
2. Dc = distanza
dai confini è pari a metà dell’altezza dei fronti Hf con un minimo di 5,00 mt;
costruzioni in aderenza sono consentite con convenzione tra confinanti; é
altresì ammessa la costruzione a confine in aderenza a testate cieche
preesistenti sino ad una profondità massima di 12,00 mt o sino ai limiti della
sagoma preesistente se superiore; dagli spazi pubblici o d’uso pubblico
destinati a parco, verde attrezzato, piazze pedonali, parcheggio (ove effettivamente di proprietà comunale,
trasformati e in concreto utilizzati secondo la loro destinazione) è
prescritta una distanza non inferiore a mt 5,00 o nulla ove non vengano
pregiudicate le condizioni di soleggiamento ed accessibilità; nel caso di edifici esistenti, posti a meno
di 5 mt dai confini, ai quali è consentito sopralzare, il sopralzo può essere
realizzato nel perimetro del fabbricato esistente nel rispetto delle
disposizioni di cui al successivo comma 3;
3. D = distanza
tra le costruzioni è pari:
a) a mt. 10,00 tra
pareti finestrate e comunque nel
rispetto dell’art. 9 del D.M. 1444/68; nei corpi rientranti di uno stesso
edificio costituito da più unità immobiliari è prescritta tra pareti finestrate
una D>8.00 mt; costruzioni in aderenza sono ammesse previo accordo
tra le proprietà.
b) per gli
edifici posti a meno di mt. 5,00 dai confini ed aventi tra loro una distanza
tra pareti finestrate non inferiore a mt. 6,00, l’eventuale sopralzo di un
piano è consentito all'interno del perimetro del fabbricato esistente ed alla
distanza tra fabbricati non inferiore a mt. 6,00, per un'altezza comprensiva
del sopralzo non superiore a mt. 10,50 e con apertura di pareti finestrate nel rispetto della distanza pari o
superiore a mt 10,00; nel caso di distanze tra edifici minori di mt. 6,00
l’eventuale sopraelevazione è ammessa con distanze non inferiori a mt. 6,00 tra
le pareti antistanti; gli eventuali ampliamenti planimetrici devono rispettare
la distanza tra pareti finestrate pari a mt. 10,00;
c) nel caso che
su lotti adiacenti al lotto oggetto dell'intervento insistano costruzioni
aventi pareti finestrate poste a distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine, è
ammessa l'edificazione, per soli ampliamenti del corpo principale, di edifici
esistenti alla distanza uguale o superiore a mt. 10,00 tra pareti finestrate, e non inferiore a mt. 5,00 dal
confine, per un'altezza non superiore a mt. 10,50 ;
d) i
fabbricati accessori di cui all’art. 13.08 lettera c) delle presenti Norme, non
costituiscono elemento di riferimento ai fini delle distanze tra pareti
finestrate.