Art. 33   Definizione, obiettivi, componenti e norme generali

33.01     Per Città Programmata si intende quella parte di città di nuovo impianto che è stata oggetto di programmazione urbanistica con previsioni, modalità e contenuti del PRG ‘05 e s.m.i. ed in particolare:

a)  ambiti compresi in Strumenti urbanistici esecutivi approvati e vigenti, in corso di attuazione o da attuare;

b)  ambiti di SUE presentati ai sensi del comma 1 dell’art. 43 della Lur 56/77 e accolti con le modalità del comma 3 del medesimo articolo, da approvare ed attuare nel rispetto delle norme del PRG ’05 e del Progetto Preliminare del presente PRG.

33.02     Nel caso in cui la firma della convenzione non intervenga entro 5 anni dall’approvazione degli SUE del precedente comma, subentrano le previsioni del PRG ’05 e s.m.i. e con le eventuali modifiche ed integrazioni del Progetto Preliminare del presente PRG.

33.03     La Città Programmata si articola nelle seguenti componenti:

-        città programmata a prevalente destinazione residenziale - CPR

- città programmata a prevalente destinazione per attività - CPA.