Art. 37   Ambiti di Trasformazione. Norme generali

37.01     Tutti gli Ambiti di trasformazione sono soggetti, salvo specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli, a strumento urbanistico esecutivo (SUE) che utilizza le modalità perequative dell’art. 9, di iniziativa pubblica o privata come definito dalle norme di ciascun Ambito.

37.02     Lo SUE dovrà di norma interessare l’intero Ambito di trasformazione compreso entro la perimetrazione indicata negli elaborati prescrittivi del Piano. Per motivate esigenze operative e attuative all’interno di esso possono essere individuate Unità minime o Comparti di intervento preventivo purché congrue ai fini della realizzazione delle opere di urbanizzazione, degli standards e dell’Erp previsti nell’Ambito.

37.03     Negli Ambiti di trasformazione AV destinati a parco urbano, verde estensivo e servizi il Piano attribuisce un indice edificatorio da trasferire negli Ambiti di trasformazione per insediamenti specificamente indicati, nel rispetto delle relative norme; il trasferimento comporta la contestuale cessione delle aree che hanno generato tale trasferimento e sarà regolamentato dalla convenzione urbanistica. Il Comune potrà stabilire con proprio atto deliberativo un valore di mercato da assumere come riferimento nelle alienazioni delle aree; le capacità edificatorie residue di lotti interamente ceduti e non interamente utilizzate con il trasferimento negli Ambiti di trasformazione potranno essere liberamente commercializzate per il trasferimento in altri ambiti ammessi dal PRG, anche sulla base dei valori di riferimento adottati e sulla base di una convenzione, da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, che ne ha stabilito i valori di riferimento.

37.04     Negli Ambiti di trasformazione AR.2, AT.2; AT.3 interessati dal trasferimento di Sul generata dalle utilizzazioni relative agli ambiti AV e conseguentemente dalla relativa cessione delle corrispondenti aree al Comune, viene prevista la seguente disciplina relativa ai Parametri urbanistici, edilizi, ambientali:

-    è stabilita una superficie fondiaria Sf.1, destinata ad accogliere la Sul generata dall’applicazione dell’indice Ut alla St dell’Ambito specifico; essa rimane assegnata alle proprietà comprese entro l’Ambito di trasformazione;

-    è stabilita una superficie fondiaria Sf.2, destinata ad accogliere la Sul generata dagli Ambiti AV, nella quantità massima ottenuta dall’applicazione dell’indice medio di Utilizzazione fondiaria Uf alla medesima Sf.2;

-    l’indice medio di Utilizzazione fondiaria Uf da applicare alle superfici fondiarie Sf.1 e Sf.2 è stabilito dalle norme di ciascun Ambito ed è ottenuto dal rapporto tra l’indice Ut di base e la % assegnata alla Sf.1 con arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale;

-    la superficie Sf.2 potrà essere utilizzata dalle proprietà dell’Ambito di trasformazione in proporzione alla quantità di Sul trasferita dagli Ambiti AV; le quote di superficie Sf.2 non utilizzate per detto trasferimento sono cedute al Comune il quale ne disporrà con le modalità del successivo comma; in alternativa, la convenzione relativa allo SUE potrà prevedere le modalità con cui i proponenti, anche mediante bandi e procedure di evidenza pubblica, potranno procedere alla cessione delle aree a soggetti titolari di diritti edificatori degli Ambiti AV;

-    l’indice fondiario Uf medio potrà subire nei singoli lotti di intervento una variazione in più o in meno del 25% al fine di consentire le necessarie variazioni tipologiche, fermo restando il limite massimo di Sul assegnata.

Il soggetto attuatore della quota di Sul generata dagli Ambiti AV dovrà partecipare proporzionalmente alle spese di progettazione ed urbanizzazione, aderendo al Consorzio dei proprietari dell’Ambito.

Nelle convenzioni degli SUE saranno definite le modalità di partecipazione dei privati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e le modalità di anticipazione e/o scomputo delle opere assegnate pro quota alle superfici Sf.2.

37.05     Le superfici fondiarie Sf.2 non utilizzate, in tutto o in parte, per il trasferimento di Sul dagli Ambiti AV e non trasferite a soggetti titolari dei diritti edificatori degli ambiti AV, sono cedute al Comune il quale ne disporrà al fine di:

-    favorire la cessione delle aree dagli Ambiti AV in proporzione e in permuta dei relativi diritti edificatori delle aree Sf.2, mediante bandi e procedure di evidenza pubblica, nel rispetto del rapporto tra le aree pari a quello tra l’indice Uf delle aree Sf.2 e indice Ut degli Ambiti AV;

-    in subordine, acquisire le aree degli Ambiti AV al valore di mercato correlato alle capacità edificatorie assegnate, con l’alienazione dei diritti edificatori delle aree Sf.2, nel rispetto del rapporto di cui sopra.

37.06     Negli Ambiti di trasformazione AT.4a,b derivati dal PRG ‘05 e s.m.i. o di completamento previsto dal Piano, è ammesso un incremento percentuale fino al 5 % dell’Indice fondiario Uf medio, nel caso di trasferimento di Sul dagli Ambiti AV, con la conseguente cessione al Comune delle aree che hanno generato l’incremento di Sul.

37.07     L’Ambito di trasformazione AT.4c è interamente destinato al completamento del PEEP di via Buonarroti-Amore-Sempione con previsioni insediative per Edilizia Economica Popolare e nel rispetto delle modalità attuative previste nelle vigenti norme di settore (Lg 167/1962 e s.mi.; Lg. 865/1971 e s.mi.).

37.08     Per gli Ambiti di trasformazione AT.2 è disciplinata una quota di edificabilità per Erp-Edilizia residenziale pubblica (edilizia sovvenzionata, agevolata, convenzionata) aggiuntiva rispetto all’edificabilità complessiva dell’Ambito, unitamente alla corrispondente superficie fondiaria da individuare all’interno delle aree di cessione Vs e ferma restando l’adeguata risoluzione del carico urbanistico nell’Ambito di trasformazione. Il soggetto attuatore della quota di Erp dovrà partecipare proporzionalmente alle spese di progettazione ed urbanizzazione, aderendo al Consorzio dei proprietari dell’Ambito.

Il corrispettivo economico che i soggetti attuatori dell’Erp verseranno al Comune a seguito dell’assegnazione dei lotti di intervento, dovrà essere utilizzato quale risorsa concorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli standards previsti dal nuovo PRG e dagli SUE, nel Vs dell’Ambito di trasformazione.

37.09     E’ consentito l’accorpamento dei lotti di Erp previsti su distinti ambiti di trasformazione, al fine di migliorane l’utilizzo e la funzionalità.

37.10     Negli Ambiti di trasformazione AR, AT e API è disciplinata una quota di edificabilità per Eca-Edilizia privata convenzionata di cui agli Art. 17 e 18 del DPR 380/2001 da localizzare nell’ambito delle aree di concentrazione edilizia ACE. Gli atti convenzionali dovranno prevedere che tale quota sia riservata almeno per il 33% delle Sul, e comunque nel rapporto minimo di 1 su 3 Ui, con regime di locazione, locazione con riscatto o proprietà preferibilmente a giovani coppie; con specifico atto deliberativo il Comune potrà definire, ove occorra, norme tipologico-funzionali, requisiti e modalità di assegnazione e/o selezione.

37.11     Nella ripartizione della superficie degli Ambiti di trasformazione è prevista:

-    un’area Vs destinata a Verde, servizi pubblici e di interesse collettivo, viabilità, parcheggi e laddove previsto Erp, da cedere interamente al Comune mediante convenzione o atto assimilabile;

-    un’area nella quale va concentrata l’edificazione, definita come Area di concentrazione ACE;

-    un’area destinata a Verde privato con valenza ecologica Vp, da attrezzare a verde privato; negli ambiti in cui sono previste più unità abitative le aree Vp sono comprensive degli spazi privati d’uso comune, piazze e cortili verdi, aree gioco, giardini condominiali aperti a servizio delle unità di vicinato;

-    ACE + Vp costituiscono la superficie fondiaria Sf di cui al Titolo III del RE.

37.12     Negli articoli successivi viene specificata, per ogni tipologia di Ambito di trasformazione, la quantità percentuale della ripartizione funzionale di cui al comma precedente. Tale ripartizione, quantitativamente obbligatoria in tutti i casi, di norma risulta prescrittiva come localizzazione solo per il Vs (con le specifiche destinazioni indicate in PRG).

La quota di Vp potrà essere ripartita nelle aree di pertinenza degli edifici, ma dovrà essere sistemata rispettando l'indice di permeabilità Ip e i parametri di densità arborea e arbustiva A e Ar prescritti.

37.13     La viabilità d’accesso agli insediamenti, che, ove sia privata, è da assoggettare eventualmente all’uso pubblico, le piazze e i parcheggi privati pertinenziali, oltre che all’interno dell’ACE potranno essere localizzati all’interno della zona Vp, occupandone al massimo il 20% della superficie.

37.14     La localizzazione del Vs nelle tavole P2 e P3 Assetto urbanistico in scala 1:5.000 e 1:2.000 e P5 Vincoli, prescrizioni, rispetti, servizi 1:5.000 è di norma indicata per la viabilità principale e per le destinazioni a verde pubblico e a parco urbano, pur essendo consentite in fase attuativa modifiche del disegno, nel rispetto del principio dell’accorpamento degli standard, della garanzia della continuità del sistema del verde pubblico e della rete ecologico-ambientale del Piano, della funzionalità e gerarchia del sistema infrastrutturale e dei contenuti prestazionali e qualitativi delle tavole di assetto urbanistico, nonché per esigenze oggettive e comprovate, quali stati di fatto, presenza di reti tecnologiche, particolari situazioni ambientali, ecc.

Si evidenzia in particolare che l’organizzazione interna degli ambiti di trasformazione, determinata in sede di SUE e nelle relative convenzioni, dovrà garantire il reperimento e la realizzazione di spazi e strutture pubbliche organiche e funzionali, evitando sistematicamente la loro individuazione su porzioni di territorio eccessivamente frammentate, localizzate in zone morfologicamente inadatte o con problematiche idrogeologiche, nonché garantendo in ogni caso un’efficace connessione ambientale e funzionale con il territorio urbano circostante l’ambito di trasformazione.

37.15     Qualora l’Amministrazione comunale intendesse procedere anticipatamente alla realizzazione delle aree destinate a Vs e alla viabilità interna negli Ambiti di trasformazione, valgono i disposti dell’art. 7.09 delle presenti norme.

37.16     Gli edifici esistenti negli Ambiti di trasformazione AR, in attesa dell’approvazione degli interventi previsti dal PRG, possono essere sottoposti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo.

37.17     Ds = distanze delle nuove costruzioni dalle strade è pari:

a)  al limite della fascia di rispetto cartograficamente indicata per le strade provinciali e comunali extraurbane e periurbane

b)  a 10,00 mt dal ciglio delle strade classificate come “viabilità principale urbana e di quartiere” nello schema gerarchico e funzionale della rete  di cui all’Allegato 2, o ai limiti della fascia di rispetto se superiore e se indicata negli elaborati prescrittivi;

c)  a 5,00 mt dal ciglio stradale per le strade urbane locali negli ambiti AT e 7,50 mt negli ambiti API e APT, con un minimo di distanza tra fabbricati pari all’altezza del fabbricato più alto, fatte salve diverse prescrizioni di Piano;

d) distanze inferiori al punto c) sono ammesse per strade di distribuzione interna a servizio di singoli edifici o insediamenti con un minimo di 6,00 mt dalla mezzeria stradale, o nel caso di allineamenti indicati dal PRG, o nel caso di SUE ai sensi del precedente art. 8.02;

e) negli Ambiti AR le distanze sono stabilite dallo SUE.

37.18     Dc = distanza dai confini è pari a metà dell’altezza dei fronti Hf con un minimo di 5,00 mt; costruzioni in aderenza sono consentite con convenzione tra confinanti; é altresì ammessa la costruzione a confine in aderenza a testate cieche preesistenti sino ad una profondità massima di 12,00 mt o sino ai limiti della sagoma preesistente se superiore; dagli spazi pubblici o d’uso pubblico destinati a parco, verde attrezzato, piazze pedonali, parcheggio è prescritta una distanza non inferiore a mt 5,00 o nulla ove non ne vengano pregiudicate le condizioni di soleggiamento ed accessibilità. Negli Ambiti AR le distanze Dc sono stabilite dallo SUE con un minimo di 5,00 mt.

37.19     D = distanza tra le costruzioni con interposte pareti finestrate è pari all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di 12,00 mt; nei corpi rientranti di uno stesso edificio costituito da più unità immobiliari è prescritta tra pareti finestrate una D>8.00 mt; nel caso in cui entrambe le pareti non comprendano finestre di vani abitabili ovvero presentino pareti non finestrate ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Edilizio, sono ammesse distanze inferiori a ml 10,00 con un minimo di 5,00 mt; costruzioni in aderenza sono ammesse previo accordo tra le proprietà. Negli Ambiti AR le distanze tra le costruzioni sono stabilite dallo SUE con un minimo di 10,00 mt.