41.01 Trattasi di aree libere o parzialmente costruite che il Piano
conferma o prevede per nuovi insediamenti per attività, distinti in:
- Ambiti
polifunzionali integrati (API) con mix produttivo, terziario e abitativo
- Ambiti per
funzioni produttive e terziarie (APT).
41.01.1 I processi
di nuovo insediamento, modifica e trasformazione delle attività produttive che
presuppongono l’utilizzo di sostanze pericolose ricomprese nell’elenco delle
sostanze “Seveso” sono sottoposti ad una verifica di compatibilità territoriale
ed ambientale rispetto agli usi esistenti ed agli elementi territoriali ed
ambientali vulnerabili.
41.01.2 Nel caso di
altre attività produttive di interesse così come definite dalle Linee Guida
Regionali approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n.17-377 del
26.07.2010, che sono sottoposti a modifiche imposte dalla normativa quali ad
esempio la variazione della classificazione delle sostanze, etc…, il gestore
trasmette la comunicazione di cui al successivo comma relativa alle modifiche
intervenute al Comune il quale provvede, qualora necessario, ad attivare una procedura
di variante al PRG.
Negli
altri casi di modifiche alle altre attività produttive di interesse così come
definite dalle Linee Guida Regionali approvate con Deliberazione di Giunta
Regionale n.17-377 del 26.07.2010 che comportino variazioni delle quantità e
delle tipologie delle sostanze utilizzate, modifiche impiantistiche, etc…., il
gestore ne dà comunicazione preventiva al Comune che dovrà valutare
l’ammissibilità delle stesse secondo le modalità previste in PRG.
Il contenuto
della comunicazione di cui al presente comma deve comprendere almeno:
a) la
tipologia di attività;
b) la
tipologia ed il quantitativo di sostanze pericolose presenti nelle attività;
c) le
misure preventivi e mitigative adottate per controllare il rischio;
d) le
vulnerabilità territoriali ed ambientali dell’area;
e) una
valutazione di compatibilità territoriale ambientale redatta sulla base dei
criteri riportati nelle Linee Guida;
Nel caso di
modifiche allo stabilimento la comunicazione è integrata almeno con i seguenti
elementi:
a)
una relazione tecnica descrittiva degli
interventi;
b) la
posizione dello stabilimento rispetto al D.leg 334/1999 a seguito delle
modifiche apportate, ivi compresa l’assoggettabilità delle modifiche al D.M.
9/08/2000.
Qualora le
modifiche allo stabilimento comportino la ridefinizione delle caratteristiche
dello stesso riducendolo ad una delle tipologie di cui agli art. 6, 7 e 8, del
D.lgs 334/1999, il Comune dovrà provvedere ad attivare una procedura di
variante al PRG al fine di adeguare lo stesso alla normativa sul rischio di
incidente rilevante.
41.01.3 Nel caso di stabilimenti esistenti di cui agli art. 6, 7 e
8, del D.lgs 334/1999 che sono sottoposti a modifiche imposte dalla normativa
(quali ad esempio la variazione della classificazione delle sostanza, etc.), il
gestore comunica al Comune le eventuali variazioni delle aree di danno che ne
derivano, trasmettendo le informazioni di cui al punto 7 del DM LL.PP.
9-05-2001; sulla base di tali informazioni il Comune provvede, qualora
necessario, all’aggiornamento dell’Elaborato RIR, mediante variante al PRG.
Negli
altri casi di modifiche agli stabilimenti esistenti di cui agli art. 6, 7 e 8,
del D.lgs 334/1999 che comportino variazioni delle aree di danno (cambiamenti
delle quantità o delle tipologie delle sostanze utilizzate, modifiche
impiantistiche, etc…, il gestore ne dà
comunicazione preventiva al Comune che dovrà valutare l’ammissibilità delle
stesse ed attivare, qualora necessario, una procedura di variante al PRG.
La
comunicazione di cui al presente comma deve comprendere almeno:
a) una relazione tecnica descrittiva degli
interventi;
b) la posizione dello stabilimento rispetto al
D.Lgs. 334/1999 a seguiti delle modifiche apportate;
c) l’assoggettabilità delle modifiche al DM
9-08-2000 e l’eventuale conseguente richiesta di verifica di compatibilità
nell’ambito del procedimento di rilascio del nulla a osta di fattibilità ai
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 334/1999;
d) le informazioni di cui al punto 7 del DM
LL.PP. 9-05-2001;
e) una valutazione di compatibilità territoriale
e ambientale.
41.01.4 il Comune, fermi restando i criteri definiti dall’allegato al DM
LL.PP. 9-05-2001 in merito alla compatibilità delle aree di danno, esclude,
salvo particolari motivazioni, la localizzazione dei nuovi stabilimenti,
qualora siano presenti elementi territoriali vulnerabili di categoria A e B
come definiti dalla tabella 1 dell’allegato al DM LL.PP. 9-05-2001 all’interno
dell’area di esclusione.
Il
rilascio del titolo abilitativo o l’approvazione dello SUE, se previsto, deve
essere corredato da uno specifico documento contenente le disposizioni di
sicurezza che lo stabilimento e gli insediamenti ad esso adiacenti devono
garantire e rispettare per una maggiore protezione dell’ambiente e degli
individui in caso di incidente.
41.02 API.1a,b – Ambito
polifunzionale integrato urbano ovest – via Sempione-Archimede-De Amicis
Modalità di attuazione:
- SUE di
iniziativa privata – attuazione per comparti anche a mezzo di preventiva
formazione di progetti urbanistici di coordinamento dell’art. 7.12 ove ne
ricorrano le condizioni a applicabili a ciascun sub-ambito API.1a e API.1b.
Sino alla approvazione degli SUE agli edifici esistenti sono consentiti gli
interventi RE e ampliamento per le
destinazioni in atto nei limiti del 50% della Sc esistente.
Ripartizione superficie
dell’Ambito:
- Aree
pubbliche Vs (Verde attrezzato, Parco
Urbano, viabilità, parcheggi): 50% St
- Aree private: Sf = 50% St (ACE 30% St, Vp 20% St)
Parametri urbanistici, edilizi,
ambientali:
- Ut = 0,40 mq/mq comprensivi
delle superfici già realizzate
- Rc = 30%
- Ip (ACE+Vp) > 100% Vp
- Hmax 10,50 mt; ammessi 12,00 mt nel limite del 50% della
Sul
- A = 40 alberi/ha; Ar = 60 arbusti/ha
Disciplina funzionale:
- Mix terziario e produttivo B1, C1, C2, C3.2,
C4, D1.1; abitativo max 20% Sul; Eca (ex art.17 e 18 DPR 380/2001)>
25% Sul residenziale
- oltre a quanto disposto dai precedenti comma
41.01.1 e successivi, non è ammessa l’ubicazione di cicli produttivi di
rilevante impatto ambientale, quali ad esempio depositi di gpl;
- il turn-over e gli ampliamenti delle aziende
sono sottoposti all’obbligo di comunicazione al Comune.
Prescrizioni:
- le aree destinate alla viabilità devono
essere attrezzate con margini a verde, percorsi ciclopedonali e alberature
d’alto fusto, in coordinamento con la nuova sistemazione del sedime ex FNM; le
aree di cessione Vs destinate a verde estensivo e parco urbano devono essere
reperite prioritariamente al margine nord e ovest dell’ambito, in adiacenza
all’infrastruttura stradale e in continuità con la cintura verde estensiva di
margine degli Ambiti AT2 e AT4a,b,c;
Indirizzi progettuali:
- i progetti di SUE devono proporre adeguate
soluzioni architettoniche, funzionali e paesaggistiche-ambientali per
valorizzare la nuova “porta di ingresso ovest” all’area urbana, contestualmente
al recupero e riqualificazione dell’ex sedime ferroviario.
41.03 API.2 – Ambito polifunzionale integrato
territoriale
Modalità di attuazione:
- SUE di iniziativa privata – attuazione per comparti
Ripartizione superficie
dell’Ambito:
- Aree
pubbliche Vs (Verde attrezzato,
viabilità, parcheggi): >30% della St
- Aree
private: Sf = <70% St (ACE
<55% St, Vp = 15% St)
Parametri urbanistici, edilizi,
ambientali:
- Ut = 0,55
mq/mq
- Rc = 60%
- H max e
numero piani: 9 mt per destinazioni commerciali-terziarie; 6 piani per
destinazioni ricettive alberghiere
- Ip = 15% St
- A = 40 alberi/ha; Ar = 60 arbusti/ha
Disciplina funzionale:
- Mix terziario e produttivo B1, C1, C2, C3.2,
C4, D1.1; ammesse le abitazioni del proprietario o del custode nella misura max
di 300 mq di Sul per ogni unità locale e comunque non superiore al 50% della
Sul dell’attività;
- oltre a quanto disposto dai precedenti comma
41.01.1 e successivi, non è ammessa l’ubicazione di cicli produttivi di
rilevante impatto ambientale, quali ad esempio depositi di gpl;
- il turn-over e gli ampliamenti delle aziende
sono sottoposti all’obbligo di comunicazione al Comune.
Prescrizioni
- per il contenimento degli impatti ambientali,
sulla base degli indirizzi contenuti negli specifici Studi di Compatibilità
Ambientale prescritti dalle norme in vigore, deve essere previsto il ricorso a
tecnologie alternative per l’approvvigionamento energetico (pompe di calore,
cogenerazione, solare termico, ecc...), limitazione nel consumo e trattamento
delle acque, miglioramenti della qualità paesaggistica-ambientale (con la
realizzazione di “tetti verdi”);
- deve essere prevista la sistemazione delle
aree indicate quali “Aree agricole di
salvaguardia e di mitigazione ambientale” del successivo art. 62.02 c),
prioritariamente se perimetrali o prossime all’ambito di intervento, nella
proporzione di 0,38 mq ogni mq di St, secondo le modalità indicate in detto
articolo o meglio precisate nella convenzione dello SUE e mediante la predisposizione
di un “progetto di sistemazione del verde” redatto da tecnico abilitato; per la
realizzazione di queste opere devono essere compresi anche 5 anni di
manutenzione post impianto; ove tali aree non siano disponibili e reperibili in
adiacenza all’ambito, è ammesso il reperimento e la realizzazione in altre aree
agricole anche non cartograficamente indicate o
nella piantumazione di aree pubbliche negli ambiti AV o in subordine
monetizzabili con modalità e contenuti che dovranno essere definiti dalla
convenzione, tenendo anche conto di quanto previsto all’art. 10.03.
Indirizzi progettuali
- l’accesso dalla rotatoria della variante SS.
341 deve essere favorito con adeguata corsia di decelerazione; le aree del
margine stradale antistante la variante SS.341 devono essere sistemate a verde
e piantumate.
41.04 APT.1 – Ambiti per
funzioni produttive e terziarie – via Ticino nord
Modalità di attuazione:
- SUE di iniziativa privata –
attuazione per comparti
Ripartizione superficie
dell’Ambito:
- Aree pubbliche:
Vs (Verde attrezzato, viabilità,
parcheggi): >28% della St
- Aree private: Sf = <72%
St (ACE = 52% St, Vp = 20% St)
Parametri urbanistici, edilizi,
ambientali:
- Ut = 0,65
mq/mq
- Rc = 50% Sf
- H max o
numero piani: 9 mt per destinazioni produttive; 10,50 per destinazioni
terziarie; libera per volumi tecnici
- Ip = (ACE+Vp) > 100% Vp
- A = 40 alberi/ha; Ar = 60 arbusti/ha
Disciplina funzionale:
- Mix produttivo e terziario C1.2, C1.3, C1.5,
C1.6, C1.7, C2, C4, D1, E1.6; spacci aziendali sono ammessi sino a 250 mq di
Superficie di vendita per ogni unità locale, ai sensi delle vigenti norme sul
commercio; sono ammesse le abitazioni del proprietario o del custode nella
misura max di 150 mq di Sul per ogni unità locale fino a 500 mq di Sul e nella
misura max di 300 mq di Sul per unità locali di superficie maggiore;
- oltre a quanto disposto dai precedenti comma
41.01.1 e successivi, non è ammessa l’ubicazione di cicli produttivi di
rilevante impatto ambientale, quali ad esempio depositi di gpl;
- il turn-over e gli ampliamenti delle aziende
sono sottoposti all’obbligo di comunicazione al Comune.
Prescrizioni
- la viabilità prevista a sud dell’ambito di
separazione con i comparti c-d-e-f1 del PRG ‘05 e s.m.i. deve rispettare le
norme sulle caratteristiche geometriche e funzionali per Strada Tipo C2 come
previste dal DM Infrastrutture 5-11-2001 con la sistemazione dei margini
alberati come da sezione tipo C2.2 dell’Allegato 2 alle presenti NTA; su detta viabilità sono consentiti
esclusivamente gli accessi organizzati con isola spartitraffico per le sole
svolta a destra in entrata o in uscita;
- deve essere prevista prima del rilascio del
certificato di agibilità e/o abitabilità la sistemazione delle aree indicate
quali “Aree agricole di salvaguardia e di
mitigazione ambientale” del successivo art. 62.02 c), prioritariamente se
perimetrali o prossime all’ambito di intervento e in continuità con le macchie
di vegetazione boschiva presenti nell’area, nella proporzione di 0,38 mq ogni
mq di St, secondo le modalità indicate in detto articolo o meglio precisate
nella convenzione dello SUE e mediante la predisposizione di un “progetto di
sistemazione del verde” redatto da tecnico abilitato; per la realizzazione di
queste opere devono essere compresi anche 5 anni di manutenzione post impianto;
ove tali aree non siano disponibili e reperibili in adiacenza all’ambito, è
ammesso il reperimento e la realizzazione in altre aree agricole anche non
cartograficamente indicate o nella piantumazione
di aree pubbliche negli ambiti AV o in subordine monetizzabili con
modalità e contenuti che dovranno essere definiti dalla convenzione, tenendo
anche conto di quanto previsto all’art. 10.03;
- i margini dei lotti e delle Sf a confine con
le aree agricole e di Pre-parco devono prevedere prima del rilascio del
certificato di agibilità e/o abitabilità la messa a dimora delle essenze
autoctone d’alto fusto e arbustive scelte tra quelle tipiche dell’Ecosistema
della Valle del Ticino (essenze autoctone specifiche della formazione
“Querce-Carpineto”) o indicate all’art. 62 quali “Aree agricole di salvaguardia e di mitigazione ambientale” per una
fascia di profondità non inferiore a mt. 10,00; la messa a dimora di adeguate
piantumazioni e arbusti è prescritta inoltre nella delimitazione dei lotti di proprietà
e nelle aree destinate a parcheggio e verde pubblico e privato;
- in sede attuativa in caso di accostamenti
critici tra classi acustiche confinanti, devono essere garantite idonee fasce
di mitigazione opportunamente dimensionate ai sensi della Lr 52/2000 e della
DGR n° 85-3802 del 6-08-2001.