Art. 41   Ambiti di Trasformazione per attività – API - APT

41.01     Trattasi di aree libere o parzialmente costruite che il Piano conferma o prevede per nuovi insediamenti per attività, distinti in:

- Ambiti polifunzionali integrati (API) con mix produttivo, terziario e abitativo

- Ambiti per funzioni produttive e terziarie (APT).

41.01.1  I processi di nuovo insediamento, modifica e trasformazione delle attività produttive che presuppongono l’utilizzo di sostanze pericolose ricomprese nell’elenco delle sostanze “Seveso” sono sottoposti ad una verifica di compatibilità territoriale ed ambientale rispetto agli usi esistenti ed agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili.

41.01.2  Nel caso di altre attività produttive di interesse così come definite dalle Linee Guida Regionali approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n.17-377 del 26.07.2010, che sono sottoposti a modifiche imposte dalla normativa quali ad esempio la variazione della classificazione delle sostanze, etc…, il gestore trasmette la comunicazione di cui al successivo comma relativa alle modifiche intervenute al Comune il quale provvede, qualora necessario, ad attivare una procedura di variante al PRG.

              Negli altri casi di modifiche alle altre attività produttive di interesse così come definite dalle Linee Guida Regionali approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n.17-377 del 26.07.2010 che comportino variazioni delle quantità e delle tipologie delle sostanze utilizzate, modifiche impiantistiche, etc…., il gestore ne dà comunicazione preventiva al Comune che dovrà valutare l’ammissibilità delle stesse secondo le modalità previste in PRG.

Il contenuto della comunicazione di cui al presente comma deve comprendere almeno:

a)      la tipologia di attività;

b)      la tipologia ed il quantitativo di sostanze pericolose presenti nelle attività;

c)      le misure preventivi e mitigative adottate per controllare il rischio;

d)     le vulnerabilità territoriali ed ambientali dell’area;

e)      una valutazione di compatibilità territoriale ambientale redatta sulla base dei criteri riportati nelle Linee Guida;

Nel caso di modifiche allo stabilimento la comunicazione è integrata almeno con i seguenti elementi:

a)      una relazione tecnica descrittiva degli interventi;

b)      la posizione dello stabilimento rispetto al D.leg 334/1999 a seguito delle modifiche apportate, ivi compresa l’assoggettabilità delle modifiche al D.M. 9/08/2000.

Qualora le modifiche allo stabilimento comportino la ridefinizione delle caratteristiche dello stesso riducendolo ad una delle tipologie di cui agli art. 6, 7 e 8, del D.lgs 334/1999, il Comune dovrà provvedere ad attivare una procedura di variante al PRG al fine di adeguare lo stesso alla normativa sul rischio di incidente rilevante.

41.01.3  Nel caso di stabilimenti esistenti di cui agli art. 6, 7 e 8, del D.lgs 334/1999 che sono sottoposti a modifiche imposte dalla normativa (quali ad esempio la variazione della classificazione delle sostanza, etc.), il gestore comunica al Comune le eventuali variazioni delle aree di danno che ne derivano, trasmettendo le informazioni di cui al punto 7 del DM LL.PP. 9-05-2001; sulla base di tali informazioni il Comune provvede, qualora necessario, all’aggiornamento dell’Elaborato RIR, mediante variante al PRG.

              Negli altri casi di modifiche agli stabilimenti esistenti di cui agli art. 6, 7 e 8, del D.lgs 334/1999 che comportino variazioni delle aree di danno (cambiamenti delle quantità o delle tipologie delle sostanze utilizzate, modifiche impiantistiche,  etc…, il gestore ne dà comunicazione preventiva al Comune che dovrà valutare l’ammissibilità delle stesse ed attivare, qualora necessario, una procedura di variante al PRG.

              La comunicazione di cui al presente comma deve comprendere almeno:

a)    una relazione tecnica descrittiva degli interventi;

b)    la posizione dello stabilimento rispetto al D.Lgs. 334/1999 a seguiti delle modifiche apportate;

c)    l’assoggettabilità delle modifiche al DM 9-08-2000 e l’eventuale conseguente richiesta di verifica di compatibilità nell’ambito del procedimento di rilascio del nulla a osta di fattibilità ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 334/1999;

d)    le informazioni di cui al punto 7 del DM LL.PP. 9-05-2001;

e)    una valutazione di compatibilità territoriale e ambientale.

41.01.4  il Comune, fermi restando i criteri definiti dall’allegato al DM LL.PP. 9-05-2001 in merito alla compatibilità delle aree di danno, esclude, salvo particolari motivazioni, la localizzazione dei nuovi stabilimenti, qualora siano presenti elementi territoriali vulnerabili di categoria A e B come definiti dalla tabella 1 dell’allegato al DM LL.PP. 9-05-2001 all’interno dell’area di esclusione.

              Il rilascio del titolo abilitativo o l’approvazione dello SUE, se previsto, deve essere corredato da uno specifico documento contenente le disposizioni di sicurezza che lo stabilimento e gli insediamenti ad esso adiacenti devono garantire e rispettare per una maggiore protezione dell’ambiente e degli individui in caso di incidente.

41.02     API.1a,b – Ambito polifunzionale integrato urbano ovest – via Sempione-Archimede-De Amicis

Modalità di attuazione:

- SUE di iniziativa privata – attuazione per comparti anche a mezzo di preventiva formazione di progetti urbanistici di coordinamento dell’art. 7.12 ove ne ricorrano le condizioni a applicabili a ciascun sub-ambito API.1a e API.1b. Sino alla approvazione degli SUE agli edifici esistenti sono consentiti gli interventi RE e ampliamento per le destinazioni in atto nei limiti del 50% della Sc esistente.

Ripartizione superficie dell’Ambito:

- Aree pubbliche      Vs (Verde attrezzato, Parco Urbano, viabilità, parcheggi): 50% St

- Aree private:         Sf = 50% St (ACE 30% St, Vp 20% St)

Parametri urbanistici, edilizi, ambientali:

- Ut = 0,40 mq/mq comprensivi delle superfici già realizzate

- Rc = 30%

- Ip (ACE+Vp) > 100% Vp

- Hmax 10,50 mt; ammessi 12,00 mt nel limite del 50% della Sul

- A = 40 alberi/ha; Ar = 60 arbusti/ha

Disciplina funzionale:

-    Mix terziario e produttivo B1, C1, C2, C3.2, C4, D1.1; abitativo max 20% Sul; Eca (ex art.17 e 18 DPR 380/2001)> 25% Sul residenziale

-    oltre a quanto disposto dai precedenti comma 41.01.1 e successivi, non è ammessa l’ubicazione di cicli produttivi di rilevante impatto ambientale, quali ad esempio depositi di gpl;

-    il turn-over e gli ampliamenti delle aziende sono sottoposti all’obbligo di comunicazione al Comune.

Prescrizioni:

-    le aree destinate alla viabilità devono essere attrezzate con margini a verde, percorsi ciclopedonali e alberature d’alto fusto, in coordinamento con la nuova sistemazione del sedime ex FNM; le aree di cessione Vs destinate a verde estensivo e parco urbano devono essere reperite prioritariamente al margine nord e ovest dell’ambito, in adiacenza all’infrastruttura stradale e in continuità con la cintura verde estensiva di margine degli Ambiti AT2 e AT4a,b,c;

Indirizzi progettuali:

-    i progetti di SUE devono proporre adeguate soluzioni architettoniche, funzionali e paesaggistiche-ambientali per valorizzare la nuova “porta di ingresso ovest” all’area urbana, contestualmente al recupero e riqualificazione dell’ex sedime ferroviario.

41.03     API.2 – Ambito polifunzionale integrato territoriale

Modalità di attuazione:

- SUE di iniziativa privata – attuazione per comparti

Ripartizione superficie dell’Ambito:

- Aree pubbliche     Vs (Verde attrezzato, viabilità, parcheggi): >30% della St

- Aree private:         Sf = <70% St (ACE <55% St, Vp = 15% St)

Parametri urbanistici, edilizi, ambientali:

- Ut = 0,55 mq/mq

- Rc = 60%

- H max e numero piani: 9 mt per destinazioni commerciali-terziarie; 6 piani per destinazioni ricettive alberghiere

- Ip = 15% St

- A = 40 alberi/ha; Ar = 60 arbusti/ha

Disciplina funzionale:

-    Mix terziario e produttivo B1, C1, C2, C3.2, C4, D1.1; ammesse le abitazioni del proprietario o del custode nella misura max di 300 mq di Sul per ogni unità locale e comunque non superiore al 50% della Sul dell’attività;

-    oltre a quanto disposto dai precedenti comma 41.01.1 e successivi, non è ammessa l’ubicazione di cicli produttivi di rilevante impatto ambientale, quali ad esempio depositi di gpl;

-    il turn-over e gli ampliamenti delle aziende sono sottoposti all’obbligo di comunicazione al Comune.

Prescrizioni

-    per il contenimento degli impatti ambientali, sulla base degli indirizzi contenuti negli specifici Studi di Compatibilità Ambientale prescritti dalle norme in vigore, deve essere previsto il ricorso a tecnologie alternative per l’approvvigionamento energetico (pompe di calore, cogenerazione, solare termico, ecc...), limitazione nel consumo e trattamento delle acque, miglioramenti della qualità paesaggistica-ambientale (con la realizzazione di “tetti verdi”);

-    deve essere prevista la sistemazione delle aree indicate quali “Aree agricole di salvaguardia e di mitigazione ambientale” del successivo art. 62.02 c), prioritariamente se perimetrali o prossime all’ambito di intervento, nella proporzione di 0,38 mq ogni mq di St, secondo le modalità indicate in detto articolo o meglio precisate nella convenzione dello SUE e mediante la predisposizione di un “progetto di sistemazione del verde” redatto da tecnico abilitato; per la realizzazione di queste opere devono essere compresi anche 5 anni di manutenzione post impianto; ove tali aree non siano disponibili e reperibili in adiacenza all’ambito, è ammesso il reperimento e la realizzazione in altre aree agricole anche non cartograficamente indicate o nella piantumazione di aree pubbliche negli ambiti AV o in subordine monetizzabili con modalità e contenuti che dovranno essere definiti dalla convenzione, tenendo anche conto di quanto previsto all’art. 10.03.

Indirizzi progettuali

-    l’accesso dalla rotatoria della variante SS. 341 deve essere favorito con adeguata corsia di decelerazione; le aree del margine stradale antistante la variante SS.341 devono essere sistemate a verde e piantumate.

41.04     APT.1 – Ambiti per funzioni produttive e terziarie – via Ticino nord

Modalità di attuazione:

- SUE di iniziativa privata – attuazione per comparti

Ripartizione superficie dell’Ambito:

- Aree pubbliche:    Vs (Verde attrezzato, viabilità, parcheggi): >28% della St

- Aree private:         Sf = <72% St (ACE = 52% St, Vp = 20% St)

Parametri urbanistici, edilizi, ambientali:

- Ut = 0,65 mq/mq

- Rc = 50% Sf

- H max o numero piani: 9 mt per destinazioni produttive; 10,50 per destinazioni terziarie; libera per volumi tecnici

- Ip = (ACE+Vp) > 100% Vp

- A = 40 alberi/ha; Ar = 60 arbusti/ha

Disciplina funzionale:

-    Mix produttivo e terziario C1.2, C1.3, C1.5, C1.6, C1.7, C2, C4, D1, E1.6; spacci aziendali sono ammessi sino a 250 mq di Superficie di vendita per ogni unità locale, ai sensi delle vigenti norme sul commercio; sono ammesse le abitazioni del proprietario o del custode nella misura max di 150 mq di Sul per ogni unità locale fino a 500 mq di Sul e nella misura max di 300 mq di Sul per unità locali di superficie maggiore;

-    oltre a quanto disposto dai precedenti comma 41.01.1 e successivi, non è ammessa l’ubicazione di cicli produttivi di rilevante impatto ambientale, quali ad esempio depositi di gpl;

-    il turn-over e gli ampliamenti delle aziende sono sottoposti all’obbligo di comunicazione al Comune.

Prescrizioni

-    la viabilità prevista a sud dell’ambito di separazione con i comparti c-d-e-f1 del PRG ‘05 e s.m.i. deve rispettare le norme sulle caratteristiche geometriche e funzionali per Strada Tipo C2 come previste dal DM Infrastrutture 5-11-2001 con la sistemazione dei margini alberati come da sezione tipo C2.2 dell’Allegato 2 alle presenti  NTA; su detta viabilità sono consentiti esclusivamente gli accessi organizzati con isola spartitraffico per le sole svolta a destra in entrata o in uscita;

-    deve essere prevista prima del rilascio del certificato di agibilità e/o abitabilità la sistemazione delle aree indicate quali “Aree agricole di salvaguardia e di mitigazione ambientale” del successivo art. 62.02 c), prioritariamente se perimetrali o prossime all’ambito di intervento e in continuità con le macchie di vegetazione boschiva presenti nell’area, nella proporzione di 0,38 mq ogni mq di St, secondo le modalità indicate in detto articolo o meglio precisate nella convenzione dello SUE e mediante la predisposizione di un “progetto di sistemazione del verde” redatto da tecnico abilitato; per la realizzazione di queste opere devono essere compresi anche 5 anni di manutenzione post impianto; ove tali aree non siano disponibili e reperibili in adiacenza all’ambito, è ammesso il reperimento e la realizzazione in altre aree agricole anche non cartograficamente indicate o nella piantumazione di aree pubbliche negli ambiti AV o in subordine monetizzabili con modalità e contenuti che dovranno essere definiti dalla convenzione, tenendo anche conto di quanto previsto all’art. 10.03;

-    i margini dei lotti e delle Sf a confine con le aree agricole e di Pre-parco devono prevedere prima del rilascio del certificato di agibilità e/o abitabilità la messa a dimora delle essenze autoctone d’alto fusto e arbustive scelte tra quelle tipiche dell’Ecosistema della Valle del Ticino (essenze autoctone specifiche della formazione “Querce-Carpineto”) o indicate all’art. 62 quali “Aree agricole di salvaguardia e di mitigazione ambientale” per una fascia di profondità non inferiore a mt. 10,00; la messa a dimora di adeguate piantumazioni e arbusti è prescritta inoltre nella delimitazione dei lotti di proprietà e nelle aree destinate a parcheggio e verde pubblico e privato;

-    in sede attuativa in caso di accostamenti critici tra classi acustiche confinanti, devono essere garantite idonee fasce di mitigazione opportunamente dimensionate ai sensi della Lr 52/2000 e della DGR n° 85-3802 del 6-08-2001.