Art. 46   Norme generali relative alle fasce di rispetto dalle infrastrutture

46.01     Nelle fasce di rispetto di cui al presente Capo sono ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura, coltivazioni agricole, parcheggi pubblici o d'uso pubblico; sono inoltre ammessi i seguenti interventi:

-    nelle aree classificate in cartografia di PRG a prevalente destinazione d'uso residenziale e/o produttiva sono ammessi gli interventi previsti dalle norme specifiche di ciascuna zona, con esclusione di nuove costruzioni; eventuali ampliamenti, ove ammessi, dovranno avvenire sul lato opposto dell'infrastruttura da salvaguardare;

-    negli edifici rurali, ad uso residenziale, esistenti nelle fasce di rispetto, possono essere autorizzati aumenti di volumi non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche ed a condizione che l'ampliamento avvenga sul lato opposto dell'infrastruttura da salvaguardare;

-    nel caso di edifici esistenti ubicati nei territori del Sistema Ambientale ed Agricolo all’interno delle fasce di rispetto, è ammessa la demolizione e la ricostruzione della Superficie utile lorda virtuale - Suv demolita su area agricola adiacente e arretramento sul limite delle stesse fasce, da attuarsi con IEC;

-    nel caso di edifici ubicati in tessuti edificati o in ambiti edificabili, su aree viabili o destinate a servizi oggetto di esproprio o di cessione, è ammessa la demolizione e ricostruzione della Suv demolita conglobata nell’ambito oggetto di intervento; la ricostruzione dell’immobile deve avvenire con arretramento sul limite delle fasce in progetto e con cessione delle relative aree, da attuarsi con IEC; la ricostruzione può avvenire anche su area agricola adiacente quand’anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità purché non in contrasto con particolari pregi ambientali.

46.02     Qualora la fascia di rispetto interessi una zona edificabile di PRG, nell'area edificabile inclusa è ammesso il calcolo degli indici di utilizzazione e la trasposizione dell'edificabilità sulla zona adiacente avente la stessa destinazione, oltre la linea di arretramento.

46.03     Le fasce di rispetto delle infrastrutture sono inoltre previste quale ambito di realizzazione degli interventi di ambientazione e qualificazione del paesaggio, compresi tra quelli individuati al successivo art. 62 (Aree di salvaguardia, mitigazione e compensazione ambientale e di realizzazione delle rete ecologica) in questo caso anche al fine dell’abbattimento dell’inquinamento acustico e chimico.

Dette fasce possono essere in tutto o in parte espropriate dall’Ente proprietario o concessionario dell’infrastruttura. In questo caso la loro manutenzione è a carico dell’Ente stesso. Le fasce di ambientazione possono viceversa essere in tutto o in parte attuate attraverso la formazione di servitù sulle proprietà private coinvolte; in questo caso queste porzioni non fanno parte della sede infrastrutturale e la manutenzione del loro assetto, ai fini del mantenimento nel tempo delle funzioni loro attribuite, è regolata da appositi accordi con le proprietà stesse, anche attraverso l’utilizzo di finanziamenti, comunitari, regionali e provinciali, nonché comunali in relazione a quanto previsto all’art. 10.03.

Le tipologie di ambientazione sono quelle previste al richiamato art. 62, con l’aggiunta delle seguenti:

-    realizzazione di dune alberate, consistenti indicativamente in movimenti di terra non inferiori a mt 3,00 dal piano dell'infrastruttura, opportunamente sistemati per il deflusso e l'assorbimento delle acque piovane da attrezzate a verde con essenze latifoglie caduche appartenenti alla vegetazione tipica della zona e con analoghe essenze arbustive, con un parametro di densità arborea A = 1 albero ogni 100 mq di superficie permeabile e un parametro di densità arbustiva Ar = 2 arbusti ogni 100 mq di superficie permeabile; nelle aree relative è vietata l'installazione di attrezzature pubblicitarie e di attrezzature per il tempo libero, ad eccezione di eventuali ambiti adiacenti a spazi di sosta stradali, che potranno essere attrezzati con panchine e manufatti similari;

-    l’installazione di barriere antirumore artificiali, utilizzando preferibilmente quelle realizzate in legno e comunque integrate da elementi di verde;

-    la sistemazione delle aree di recupero ambientale, consistenti nelle aree residuali che si formano tra il ciglio stradale e il confine dell'ambito di cui alle presenti zone; tali aree dovranno indicativamente essere sistemate a prato ed attrezzate con arbusti secondo il parametro di densità arbustiva Ar = 4 arbusti ogni 100 mq di superficie permeabile.

46.04     Nei progetti delle nuove infrastrutture o nei progetti di intervento su quelle esistenti, le indicazioni e le specificazioni di cui al precedente comma dovranno essere adeguatamente sviluppate in base ad un Progetto di Inserimento Ambientale (PIA) da predisporre contestualmente alle fasi di progettazione dell’opera. Il PIA specifica in dettaglio le scelte progettuali di mitigazione.

46.05     Le aree disciplinate dal presente articolo, una volta precisamente definite nel PIA, sono da considerarsi parte integrante dell'opera stradale; la sistemazione ambientale di tali aree dovrà quindi avvenire contestualmente alla realizzazione delle opere e dei manufatti infrastrutturali ed essere prevista nel computo dei costi di realizzazione dell’infrastruttura.