46.01 Nelle fasce di rispetto di cui al presente Capo sono ammesse
destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a
verde, conservazione dello stato di natura, coltivazioni agricole, parcheggi
pubblici o d'uso pubblico; sono inoltre ammessi i seguenti interventi:
- nelle aree classificate in cartografia di
PRG a prevalente destinazione d'uso residenziale e/o produttiva sono ammessi
gli interventi previsti dalle norme specifiche di ciascuna zona, con esclusione
di nuove costruzioni; eventuali ampliamenti, ove ammessi, dovranno avvenire sul
lato opposto dell'infrastruttura da salvaguardare;
- negli edifici rurali, ad uso residenziale,
esistenti nelle fasce di rispetto, possono essere autorizzati aumenti di volumi
non superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e
tecniche ed a condizione che l'ampliamento avvenga sul lato opposto
dell'infrastruttura da salvaguardare;
- nel caso di edifici esistenti ubicati nei
territori del Sistema Ambientale ed Agricolo all’interno delle fasce di
rispetto, è ammessa la demolizione e la ricostruzione della Superficie utile lorda virtuale - Suv
demolita su area agricola adiacente e arretramento sul limite delle stesse
fasce, da attuarsi con IEC;
- nel caso di edifici ubicati in tessuti
edificati o in ambiti edificabili, su aree viabili o destinate a servizi
oggetto di esproprio o di cessione, è ammessa la demolizione e ricostruzione
della Suv demolita conglobata nell’ambito oggetto di intervento; la
ricostruzione dell’immobile deve avvenire con arretramento sul limite delle
fasce in progetto e con cessione delle relative aree, da attuarsi con IEC; la
ricostruzione può avvenire anche su area agricola adiacente quand’anche questa
risulti inferiore alle norme di edificabilità purché non in contrasto con
particolari pregi ambientali.
46.02 Qualora la fascia di rispetto interessi una zona edificabile di
PRG, nell'area edificabile inclusa è ammesso il calcolo degli indici di utilizzazione
e la trasposizione dell'edificabilità sulla zona adiacente avente la stessa
destinazione, oltre la linea di arretramento.
46.03 Le fasce di rispetto delle infrastrutture sono inoltre previste
quale ambito di realizzazione degli interventi di ambientazione e qualificazione
del paesaggio, compresi tra quelli individuati al successivo art. 62 (Aree di salvaguardia, mitigazione e
compensazione ambientale e di realizzazione delle rete ecologica) in questo
caso anche al fine dell’abbattimento dell’inquinamento acustico e chimico.
Dette fasce possono essere in tutto o in parte espropriate
dall’Ente proprietario o concessionario dell’infrastruttura. In questo caso la
loro manutenzione è a carico dell’Ente stesso. Le fasce di ambientazione
possono viceversa essere in tutto o in parte attuate attraverso la formazione
di servitù sulle proprietà private coinvolte; in questo caso queste porzioni
non fanno parte della sede infrastrutturale e la manutenzione del loro assetto,
ai fini del mantenimento nel tempo delle funzioni loro attribuite, è regolata
da appositi accordi con le proprietà stesse, anche attraverso l’utilizzo di
finanziamenti, comunitari, regionali e provinciali, nonché comunali in
relazione a quanto previsto all’art. 10.03.
Le tipologie di ambientazione sono quelle previste al
richiamato art. 62, con l’aggiunta delle seguenti:
- realizzazione di dune alberate, consistenti indicativamente in movimenti di terra
non inferiori a mt 3,00 dal piano dell'infrastruttura, opportunamente sistemati
per il deflusso e l'assorbimento delle acque piovane da attrezzate a verde con
essenze latifoglie caduche appartenenti alla vegetazione tipica della zona e
con analoghe essenze arbustive, con un parametro di densità arborea A = 1
albero ogni 100 mq di superficie permeabile e un parametro di densità arbustiva
Ar = 2 arbusti ogni 100 mq di superficie permeabile; nelle aree relative è
vietata l'installazione di attrezzature pubblicitarie e di attrezzature per il
tempo libero, ad eccezione di eventuali ambiti adiacenti a spazi di sosta
stradali, che potranno essere attrezzati con panchine e manufatti similari;
- l’installazione di barriere antirumore artificiali, utilizzando preferibilmente quelle
realizzate in legno e comunque integrate da elementi di verde;
- la sistemazione delle aree di recupero ambientale, consistenti nelle aree residuali che
si formano tra il ciglio stradale e il confine dell'ambito di cui alle presenti
zone; tali aree dovranno indicativamente essere sistemate a prato ed attrezzate
con arbusti secondo il parametro di densità arbustiva Ar = 4 arbusti ogni 100
mq di superficie permeabile.
46.04 Nei
progetti delle nuove infrastrutture o nei progetti di intervento su quelle
esistenti, le indicazioni e le specificazioni di cui al precedente comma
dovranno essere adeguatamente sviluppate in base ad un Progetto di Inserimento
Ambientale (PIA) da predisporre contestualmente alle fasi di progettazione
dell’opera. Il PIA specifica in dettaglio le scelte
progettuali di mitigazione.
46.05 Le aree disciplinate dal presente articolo, una volta
precisamente definite nel PIA, sono da considerarsi parte integrante dell'opera
stradale; la sistemazione ambientale di tali aree dovrà quindi avvenire
contestualmente alla realizzazione delle opere e dei manufatti infrastrutturali
ed essere prevista nel computo dei costi di realizzazione dell’infrastruttura.