48.01 Comprendono le sedi stradali, anche localizzate all’interno
degli Strumenti urbanistici esecutivi, i parcheggi pubblici e/o di uso
pubblico, le piste ciclabili e generano le fasce di rispetto di cui alla
normativa nazionale e regionale vigente ed a quella del PRG, all’interno delle
quali potrà essere realizzata parte dell’ambientazione delle infrastrutture nei
confronti dei tessuti urbanizzati e del territorio extraurbano circostante.
48.02 In sede di progettazione delle singole
opere è ammesso lo spostamento dei relativi tracciati senza alcuna procedura di
variante urbanistica, a condizione che detto spostamento sia contenuto
all’interno di aree pubbliche o delle fasce di rispetto stradale, che non
pregiudichi le possibilità edificatorie preesistenti e che sia comunque
adeguatamente garantita l'efficienza dell'assetto funzionale e gerarchico della
rete, come definito nell'Allegato 2 alle presenti NdA. Le aree che, in
relazione a tali modifiche, non risultino utilizzate, potranno essere destinate
ad usi pubblici e/o privati non edificabili e senza pregiudizio per la viabilità.
48.03 Nella progettazione esecutiva ed attuativa pubblica o privata,
ove ammessa, e negli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica delle
aree previste dal PRG, devono essere rispettate, di norma, le sezioni tipo di
cui all'Allegato 2 alle presenti NdA e le attrezzature in esse previste dal PRG
(alberature, parcheggi, ecc.); motivate varianti potranno essere introdotte per
l'adeguamento alle specifiche condizioni di contesto, purché ciò avvenga senza
pregiudizio dell'assetto ambientale e funzionale della rete; sono richiamate le
prescrizioni normative e dimensionali del DM Infrastrutture e Trasporti del
5-11-2001 e s.m.i.
48.04 Negli ambiti AT, API e APT le acque meteoriche devono
prioritariamente defluire in cunette o in banchine laterali prative per il
filtraggio e la depurazione naturale nel sottosuolo; è raccomandato l’uso
materiali fotocatalitici per marciapiedi e aree di sosta.
48.05 Nelle fasce di rispetto stradale, individuate nelle tavole di
Piano, la profondità é quella risultante dalla cartografia di PRG, con i minimi
di cui al D.I. 1/4/1968 n. 1404, all'art. 16 del Nuovo Codice della Strada
(D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.) ed all'art. 26 del Regolamento (D.P.R.
16/12/1992 n. 495 e s.m.i.).
48.06 Con riferimento all’elaborato I6 Assetto infrastrutturale esistente e programmato. Inquadramento
comunale, i minimi di cui al comma precedente da rispettare al di fuori
della delimitazione del centro abitato, delimitato in conformità alle norme
vigenti, misurati dal confine della proprietà stradale, sono stabiliti in:
- mt 60 per l’autostrada TO-MI
- mt 30 per le strade extraurbane di tipo C
- mt 20 per le strade extraurbane di tipo F (provinciali e
comunali)
- mt 10 per le altre strade vicinali.