Art. 48   Infrastrutture viabilistiche e relative fasce di rispetto

48.01     Comprendono le sedi stradali, anche localizzate all’interno degli Strumenti urbanistici esecutivi, i parcheggi pubblici e/o di uso pubblico, le piste ciclabili e generano le fasce di rispetto di cui alla normativa nazionale e regionale vigente ed a quella del PRG, all’interno delle quali potrà essere realizzata parte dell’ambientazione delle infrastrutture nei confronti dei tessuti urbanizzati e del territorio extraurbano circostante.

48.02     In sede di progettazione delle singole opere è ammesso lo spostamento dei relativi tracciati senza alcuna procedura di variante urbanistica, a condizione che detto spostamento sia contenuto all’interno di aree pubbliche o delle fasce di rispetto stradale, che non pregiudichi le possibilità edificatorie preesistenti e che sia comunque adeguatamente garantita l'efficienza dell'assetto funzionale e gerarchico della rete, come definito nell'Allegato 2 alle presenti NdA. Le aree che, in relazione a tali modifiche, non risultino utilizzate, potranno essere destinate ad usi pubblici e/o privati non edificabili e senza pregiudizio per la viabilità.

48.03     Nella progettazione esecutiva ed attuativa pubblica o privata, ove ammessa, e negli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica delle aree previste dal PRG, devono essere rispettate, di norma, le sezioni tipo di cui all'Allegato 2 alle presenti NdA e le attrezzature in esse previste dal PRG (alberature, parcheggi, ecc.); motivate varianti potranno essere introdotte per l'adeguamento alle specifiche condizioni di contesto, purché ciò avvenga senza pregiudizio dell'assetto ambientale e funzionale della rete; sono richiamate le prescrizioni normative e dimensionali del DM Infrastrutture e Trasporti del 5-11-2001 e s.m.i.

48.04     Negli ambiti AT, API e APT le acque meteoriche devono prioritariamente defluire in cunette o in banchine laterali prative per il filtraggio e la depurazione naturale nel sottosuolo; è raccomandato l’uso materiali fotocatalitici per marciapiedi e aree di sosta.

48.05     Nelle fasce di rispetto stradale, individuate nelle tavole di Piano, la profondità é quella risultante dalla cartografia di PRG, con i minimi di cui al D.I. 1/4/1968 n. 1404, all'art. 16 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.) ed all'art. 26 del Regolamento (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.).

48.06     Con riferimento all’elaborato I6 Assetto infrastrutturale esistente e programmato. Inquadramento comunale, i minimi di cui al comma precedente da rispettare al di fuori della delimitazione del centro abitato, delimitato in conformità alle norme vigenti, misurati dal confine della proprietà stradale, sono stabiliti in:

- mt 60 per l’autostrada TO-MI

- mt 30 per le strade extraurbane di tipo C

- mt 20 per le strade extraurbane di tipo F (provinciali e comunali)

- mt 10 per le altre strade vicinali.