Art. 52   Piste ciclabili

52.01     Nelle Tav. P5a,b,c (1:5.000) e I7 (1:7.500) è indicata la rete delle piste ciclabili, esistenti e di nuova realizzazione, e gli itinerari ciclabili che collegano la città e il territorio extraurbano.

52.02     Nell'area urbana e in particolare nella Città consolidata, le nuove piste ciclabili potranno essere realizzate nelle sedi viarie esistenti, marciapiedi compresi, ovvero nell'ambito degli interventi di riqualificazione della viabilità urbana di cui al precedente art. 50, nonché nelle aree destinate a servizi di cui ai precedenti artt. 44 e 45.

52.03     Le piste ciclabili previste in adiacenza a nuovi tratti di viabilità potranno essere realizzate contestualmente agli stessi, all'interno delle fasce di rispetto e/o di ambientazione e in modo compatibile agli interventi di ambientazione.

52.04     Nei sedimi della viabilità esistente, ancorché eventualmente adeguata ed ampliata, sono sempre ammesse le corsie ciclabile segnaletiche conformemente alle norme del vigente Regolamento del Codice della Strada, anche al fine di dare attuazione agli itinerari ciclopedonali previsti dal Piano o necessari al completamento delle rete.

52.05     Piste ed itinerari ciclabili sono sempre ammessi nelle strade tipo F-bis locali, urbane o extraurbane o vicinali, come definite dal Codice della Strada e dal DM Infrastrutture 5-11-2001 e destinate prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzate da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada.

52.06     Per quanto attiene alla caratteristiche progettuali delle infrastrutture destinate alla mobilità ciclabile e ciclopedonale, previste o meno nelle tavole di PRG, devono essere rispettate le norme tecniche regionali approvate con DGR 85-19500 del 26-05-1997 e s.m.i. (BUR n°45, anno XXVIII).