52.01 Nelle Tav.
P5a,b,c (1:5.000) e I7 (1:7.500) è indicata la rete delle piste ciclabili,
esistenti e di nuova realizzazione, e gli itinerari ciclabili che collegano la
città e il territorio extraurbano.
52.02 Nell'area
urbana e in particolare nella Città consolidata, le nuove piste ciclabili
potranno essere realizzate nelle sedi viarie esistenti, marciapiedi compresi,
ovvero nell'ambito degli interventi di riqualificazione della viabilità urbana
di cui al precedente art. 50, nonché nelle aree destinate a servizi di cui ai
precedenti artt. 44 e 45.
52.03 Le piste
ciclabili previste in adiacenza a nuovi tratti di viabilità potranno essere
realizzate contestualmente agli stessi, all'interno delle fasce di rispetto e/o
di ambientazione e in modo compatibile agli interventi di ambientazione.
52.04 Nei sedimi
della viabilità esistente, ancorché eventualmente adeguata ed ampliata, sono
sempre ammesse le corsie ciclabile segnaletiche conformemente alle norme del
vigente Regolamento del Codice della Strada, anche al fine di dare attuazione
agli itinerari ciclopedonali previsti dal Piano o necessari al completamento
delle rete.
52.05 Piste ed
itinerari ciclabili sono sempre ammessi nelle strade tipo F-bis locali, urbane
o extraurbane o vicinali, come definite dal Codice della Strada e dal DM
Infrastrutture 5-11-2001 e destinate prevalentemente alla percorrenza pedonale
e ciclabile e caratterizzate da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza
debole della strada.
52.06 Per quanto
attiene alla caratteristiche progettuali delle infrastrutture destinate alla
mobilità ciclabile e ciclopedonale, previste o meno nelle tavole di PRG, devono
essere rispettate le norme tecniche regionali approvate con DGR 85-19500 del
26-05-1997 e s.m.i. (BUR n°45, anno XXVIII).