Art. 53   Impianti tecnologici a rete e relative fasce di rispetto

53.01.01 Gli impianti e le attrezzature di cui al presente articolo, connessi a reti tecnologiche principalmente di Enti eroganti servizi pubblici, possono essere realizzati nelle parti del territorio comunale specificamente indicate nelle tavole di Piano, fatta eccezione di attrezzature e manufatti di modesta entità, attinenti la rete di distribuzione o raccolta locale degli impianti e dei servizi, che possono altresì essere realizzati in tutte le parti del territorio comunale. Gli interventi, ivi compresi eventuali uffici o strutture di vario genere (magazzini, capannoni, ecc.) devono avvenire nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni:

a) Rc = 50% della superficie fondiaria

b) H max (escluse strutture tecniche e manufatti tecnologici) = 8,00 mt,

b) Dc = mt 5,00; riducibile a 1,50 mt in ambito urbano con H<3,00 mt

c) Ds = mt 6,00; riducibile a 3,00 mt in ambito urbano con H<3,00 mt

e) devono essere rispettate tutte le vigenti norme di legislazione e regolamentazione nazionale, regionale e locale in materia di distanze e fasce di rispetto, anche ai fini della tutela della salute e pubblica incolumità.

53.01.02 Nuovi impianti in aree diverse da quelle indicate dal PRG sono ammessi, ove compatibili con le vigenti disposizioni in materia di distanze, fasce di rispetto e di tutela della saluta e della pubblica incolumità, esclusivamente mediante variante dello Strumento urbanistico, con le procedure di cui all'art. 17 della Lur 56/77 e s.m.i.

53.01.03 Nella progettazione e realizzazione delle reti destinate al trasporto di energia o di fluidi diversi, quali elettrodotti, gasdotti, oleodotti, acquedotti, dovrà essere posta opportuna cura nel rispetto ed adeguamento alla conformazione del territorio attraversato, ovvero delle zone boschive, degli appezzamenti agricoli, dei corsi d’acqua di qualsiasi tipo e portata e delle situazioni di particolare pregio naturalistico, paesistico, monumentale, oltre che dei punti di osservazione del paesaggio. In questo senso, il tracciato delle reti:

a) dovrà seguire gli andamenti naturali del terreno, conformandosi al disegno di altre linee fisiche di partizione del territorio, quali le strade, ed evitando, ad esempio, la presenza di piloni nei coltivi;

b) nelle zone boscate, non dovrà tagliare di netto il bosco, ma assecondare la morfologia del luogo con preferenza alle zone nude o degradate o dove il bosco è più povero di essenze, ricercando un’adeguata mimetizzazione degli impianti emergenti;

c) nei luoghi interessati da corridoi di elettrodotti, dovranno essere previste adeguate piantumazioni arbustive e in quelle di reti interrate dovranno essere ripristinate le condizioni di soprasuolo boschivo precedenti.

53.02     Linee elettriche

In caso di presenza di linee elettriche aeree (non isolate) le eventuali trasformazioni urbanistiche previste dal PRG dovranno osservare le Distanze di Prima Approssimazione minime (DPA), calcolate come disposto dalla Normativa Vigente in materia e nello specifico dal DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromegnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”, DPCM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fascie di rispetto per gli elettrodotti”.

All’interno di tali distanze di prima approssimazione (DPA), fornite dall’ente erogatore del servizio, l’edificazione di fabbricati ad uso residenziale e di fabbricati ove si preveda la permanenza prolungata della popolazione è subordinata alle prescrizioni della Normativa Vigente in materia.

Ad integrazione delle fasce di rispetto rappresentate in cartografia di PRG ai lati degli elettrodotti è vincolante subordinare gli interventi edilizi ed urbanistici alle prescrizioni della Normativa Vigente in materia.

Nell’ambito di trasformazione AT.1c per funzioni ludiche e sportive, deve essere prevista la rilocalizzazione delle linee elettriche aeree presenti nell’area in accordo con gli enti competenti; la mancata attuazione impone l’obbligo di individuare le fasce di attenzione, secondo quanto stabilito dalla Normativa Vigente in materia.

53.03     Gasdotti

Dai gasdotti aventi rilevanza strategica regionale e nazionale devono essere rispettate le fasce di rispetto previste dalla Normativa Vigente in materia e le norme e le condizioni che regolano la coesistenza con i nuclei abitati, i fabbricati isolati, le fognature, le canalizzazioni ed altre infrastrutture.

53.04     Oleodotti

Le fasce di rispetto dagli oleodotti sono disciplinate dalle specifiche norme in materia e dalle disposizioni emesse dalle autorità ed enti competenti l’infrastruttura.

53.05     Impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile

53.05.01 Le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, gli impianti fissi per telefonia mobile e gli impianti fissi per la radiodiffusione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, devono garantire il rispetto dei limiti di esposizione stabiliti dalla normativa in vigore.

53.05.02 Gli impianti fissi per la telefonia mobile a traliccio isolato sono ammessi esclusivamente negli ambiti specificamente indicati nelle planimetrie di PRG con apposita sigla ed individuati secondo criteri ispirati a non compromettere la visuale delle abitazioni e a perseguire il corretto inserimento nel paesaggio; tali impianti dovranno inoltre essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri:

-    caratteristiche del manufatto (struttura di supporto e impianto vero e proprio): il manufatto deve inserirsi correttamente nel contesto proposto e deve essere illustrato con chiarezza negli elaborati, comunque soggetti ad atto di assenso edilizio, anche a mezzo di simulazioni grafiche e fotografiche; non sono ammessi manufatti con funi o tiranti di piccola dimensione non visibili dai volatili;

-    verifica dell’effetto di ribaltamento o di altro incidente su strade e/o manufatti pubblici o d’uso pubblico: deve essere allegata negli elaborati di atto di assenso edilizio.

53.05.03 Negli ambiti di cui al precedente comma, contraddistinti cartograficamente con apposita sigla, è ammesso un solo impianto (struttura di supporto ed impianto vero e proprio) che dovrà essere realizzato con modalità tecniche tali da poter ospitare più gestori di telefonia. L’impianto esistente di telefonia mobile collocato nell’area per servizi tecnologici al mappale n°137 del foglio 27 (area ENEL a sud del Cimitero) è confermato in quanto compatibile con i criteri di individuazione degli ambiti.