Art. 54   Reti e sistemi del servizio idrico

54.01     Nei nuovi insediamenti residenziali, commerciali e produttivi ad attuazione indiretta (SUE), il sistema di approvvigionamento idrico deve essere realizzato con una doppia rete di distribuzione, una per le acque soddisfacenti i criteri di potabilità (“acqua potabile”) e una per acque di minor qualità (“acqua non potabile”), a meno che, sulla base di un parere dell’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Ln 36/94, non si dimostri impraticabile la realizzazione di reti separate. In caso di rete unica dovrà essere preventivamente acquisito il parere del servizio comunale competente in materia di Ambiente.

54.02     Per ottimizzare la gestione dei sistemi di depurazione e ridurre la circolazione artificiale delle acque di pioggia, la rete fognaria deve essere di norma separata dalla rete delle acque meteoriche, a meno che motivazioni tecniche o economiche rendano impraticabile la realizzazione di reti separate. La realizzazione di reti miste dovrà essere preventivamente approvata dall’Autorità competente in materia di Ambiente. La rete delle acque meteoriche deve essere la più breve possibile, in modo da restituire le acque alla circolazione naturale; in corrispondenza del punto di restituzione deve essere realizzato, ove richiesto, un bacino di detenzione o stagno di ritenzione delle acque, progettato in modo da consentire il trattamento delle acque di prima pioggia.

54.03     A decorrere dall'entrata in vigore del PRG, gli interventi edilizi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, che prevedono la formazione di nuove Unità immobiliari (Ui), sono subordinati:

a) alla realizzazione di rete separate di convogliamento delle acque nere (il cui recapito finale deve essere il sistema di fognatura pubblico) e delle acque bianche;

b) alla predisposizione di specifiche misure tecniche finalizzate ad escludere, ovunque possibile, il recapito finale delle acque bianche entro la fognatura comunale. Le misure da adottare (quali, a titolo esemplificativo: convogliamento nel reticolo idrografico superficiale con pretrattamento, ove richiesto, delle acque di prima pioggia, tetti e pareti verdi, realizzazione di bacini di raccolta temporanea, riutilizzo per irrigazione di aree verdi, impianti e sistemi di lagunaggio e fitodepurazione, ecc.), dovranno essere descritte in apposita relazione tecnica, che illustri le caratteristiche ambientali, geologiche e idrologiche dell’ambito oggetto dell’intervento. Gli uffici comunali e pubblici competenti dovranno di concerto accertare il sistema tecnico più idoneo in rapporto con le caratteristiche del sistema idrografico superficiale e sotterraneo.

 

54.04     Pozzi dell’acquedotto

Nelle aree di protezione dei pozzi ad uso idropotabile, definite ai sensi del D.P.R. 24/5/1988, valgono le prescrizioni, i limiti ed i divieti indicati nella DGR con la quale sono determinate le profondità delle fasce di rispetto relative a ciascun singolo pozzo, nonché quanto prescritto nella DPGR 11-12-2006 n. 15/R e quanto indicato nel Capo II del Titolo V (Norme Tecniche Geologiche). Negli ambiti di cui al presente comma non potrà essere ammessa l’ubicazione di attività Seveso, ovvero ricadenti nel campo di applicazione del DM 334/1999 e s.m.i.