Art. 56   Impianti di distribuzione del carburante

56.01     I distributori di carburante con relativi servizi accessori (uso C4.2), nel rispetto delle modalità, zone, distanze, requisiti di superficie, tipologia e di quanto altro prescritto dalle norme della Lr 8/1999, della DGR 31-01-2000 n. 48-29266 e della DGR 57-14407 del 20-12-2004, sono ammessi:

-    nelle aree specificamente indicate dal Piano;

-    negli insediamenti commerciali e terziari esistenti e programmati e negli ambiti di trasformazione per attività, comprese le relative aree per servizi, ma ad una distanza non inferiore a mt. 100 da complessi residenziali;

-    nelle fasce di rispetto stradale esterne al territorio urbanizzato, come definite dalla normativa vigente.

56.02     Nel caso in cui l’area degli impianti per la distribuzione del carburante ed i relativi accessori ricada all’interno delle “Aree agricole di salvaguardia, mitigazione e compensazione ambientale e di realizzazione della Rete Ecologica” del successivo art. 62 la realizzazione di tali impianti ed attrezzature è condizionata alla realizzazione di una quantità equivalente (anche dal punto di vista funzionale e di mitigazione degli impatti), di area di ambientazione, che dovrà essere realizzata in adiacenza a tali aree sul perimetro degli impianti, compensando in questo modo la sottrazione di aree di ambientazione, con la realizzazione contestuale delle aree di ambientazione.