56.01 I
distributori di carburante con relativi servizi accessori (uso C4.2), nel
rispetto delle modalità, zone, distanze, requisiti di superficie, tipologia e
di quanto altro prescritto dalle norme della Lr 8/1999, della DGR 31-01-2000 n.
48-29266 e della DGR 57-14407 del 20-12-2004, sono ammessi:
- nelle aree specificamente indicate dal
Piano;
- negli insediamenti commerciali e terziari
esistenti e programmati e negli ambiti di trasformazione per attività, comprese
le relative aree per servizi, ma ad una distanza non inferiore a mt. 100 da
complessi residenziali;
- nelle fasce di rispetto stradale esterne al
territorio urbanizzato, come definite dalla normativa vigente.
56.02 Nel caso
in cui l’area degli impianti per la distribuzione del carburante ed i relativi
accessori ricada all’interno delle “Aree
agricole di salvaguardia, mitigazione e compensazione ambientale e di
realizzazione della Rete Ecologica” del successivo art. 62 la realizzazione
di tali impianti ed attrezzature è condizionata alla realizzazione di una
quantità equivalente (anche dal punto di vista funzionale e di mitigazione
degli impatti), di area di ambientazione, che dovrà essere realizzata in
adiacenza a tali aree sul perimetro degli impianti, compensando in questo modo
la sottrazione di aree di ambientazione, con la realizzazione contestuale delle
aree di ambientazione.