57.01 Il sistema
ambientale e agricolo si articola nelle seguenti componenti:
- Territori agricoli periurbani
- Territori agricoli
- Aree boscate
- Aree agricole di salvaguardia, mitigazione e
compensazione ambientale e di realizzazione della Rete Ecologica (ex art. 33/a
PRG ‘05)
- Edifici adibiti ad usi extragricoli sorti in
area agricola
- Parco agricolo
- Aree Preparco
- Aree del Parco naturale della valle del
Ticino
- Reticolo idrografico e relative fasce di
rispetto
57.02 In tutte
le zone agricole, l’unità di intervento ai fini dell’applicazione dei parametri
urbanistici ed edilizi, è costituita dai terreni di pertinenza di ciascuna
azienda agricola, singola od associata, compresi nel territorio comunale e
classificati come Terreni o Territori agricoli di qualunque tipo. Ai fini del
calcolo della superficie minima di intervento e dell’applicazione dei parametri
edilizi, vengono computate anche le superfici dell’azienda ricadenti
all’interno della fascia di rispetto stradale e ferroviario e di rispetto
cimiteriale.
57.03 Per
l’applicazione delle presenti norme, si fa riferimento allo stato di fatto dell’azienda
al momento della richiesta di concessione, da provarsi con idonea
documentazione, attestante la disponibilità ed il titolo di godimento del
terreno. L’area asservita ai nuovi fabbricati ed agli interventi che prevedono
aumenti di Sul, determinata in rapporto agli specifici parametri
d’edificabilità, deve essere espressamente indicata nella domanda di permesso
di costruire anche ai fini dell’introduzione in mappa e delle verifiche
previste dalle presenti norme.
57.04 Gli atti
di assenso per gli interventi edificatori nelle zone agricole é subordinato
alla presentazione al Sindaco di un atto d'impegno dell'avente diritto che
preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio
dell'attività agricola, le classi di culture in atto ed in progetto, il vincolo
del trasferimento di cubatura, le sanzioni per l'inosservanza degli impegni;
l'atto é trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del
concessionario sui registri della proprietà immobiliare. Non sono soggetti
all'obbligo della trascrizione gli interventi previsti dalle lettere d), e) ed
f) dell'art. 9 della Ln 28-1-1977 n. 10.
57.05 Per quanto
attiene ai mutamenti di destinazione d'uso valgono le norme di cui al 10° e
11°comma dell'art. 25 della Lur 56/77 e s.m.i.
57.06 Il
recupero degli edifici rurali esistenti che alla data di adozione del Progetto
Preliminare del PRG risultavano abbandonati o non più necessari alle esigenze
delle aziende agricole è ammesso, nel rispetto di eventuali limitazioni
stabilite nei successivi articoli del presente Titolo, alle seguenti
condizioni:
- sono ammessi gli usi abitativi A1, E1.1
nonché quelle agrituristiche E2, gli esercizi pubblici quali bar e ristoranti e
le attività sociali, culturali e per il tempo libero; non sono ammesse attività
produttive né quelle direzionali, ricettive e commerciali che non siano
connesse alle attività agrituristiche;
- gli interventi di recupero devono prevedere
un'adeguata valorizzazione dei caratteri tipologici e degli elementi
costruttivi originari, o corrispondenti a quelli
tradizionali della tipologia rurale; tipi di intervento ammessi MO, MS, Restauro e Risanamento conservativo, RE, Sostituzione Edilizia ai sensi
dell’Art. 13 della Lur 56/77 e s.m.i;
- sono ammessi incrementi della Sul sino ad un
massimo del 20% solo se rispondente all’adeguamento igienico-funzionale; la
struttura preesistente, oltre ad essere documentata e chiaramente percettibile,
dovrà avere una superficie minima tale da rispondere ai requisiti dell’art. 3
del DM 5-07-1975 (l’alloggio monostanza dovrà avere una superficie minima,
comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 mq per una persona e a 38 mq se per
due persone); sono inoltre richiamate le norme della LR n. 9 del 20-04-2003
“Norme per il recupero funzionale dei rustici”
- gli interventi non dovranno prevedere
l’apertura di nuove strade di accesso
- con eccezione delle opere che a giudizio
della Commissione Edilizia saranno considerate superfetazioni di epoca recente
e per le quali è prescritta la demolizione, tutti i manufatti dovranno essere
migliorati e riqualificati nei caratteri e nella qualità edilizia; è prescritto
l'uso di forme architettoniche semplici, nonché di materiali ed elementi
costruttivi di tipo tradizionale, appartenenti al contesto ed alla tradizione storica
locale, ed in particolare: coperture in tegole di coppo, orditure di coperture
in legno, infissi in legno ed a persiana, paramenti esterni intonacati od in
mattone facciavista, manufatti in ferro di fattura lineare; non sono ammessi
rivestimenti in pietra, né piastrelle;
- per quanto non riportato o in eventuale
contrasto valgono le norme dell’art. 25 della LR 56/77 e s.m.i.
57.07 In tutti gli ambiti di cui al presente Titolo valgono le
prescrizioni della Lg 4-02-1963 n. 58 relative alle limitazioni d'altezza ed
alla realizzazione di ostacoli nell'area di rispetto dell'Aeroporto di Cameri e
della Malpensa, come risulta rappresentata nelle tavole del PRG.
Con particolare
riferimento all’Aeroporto della Malpensa e alle “Mappe di Vincolo e Limitazione
Relative agli Ostacoli e ai Pericoli per la Navigazione Aerea” di cui all’art.
707comma 1, 2, 3,4 del Codice della Navigazione come pubblicate da ENAC in data
Ottobre 2012, nella cartografia del Piano sono introdotti i seguenti vincoli e
limitazioni:
57.07.01 Linea di
rappresentazione della “Superficie Orizzontale Esterna”: nelle aree comprese
tra il confine comunale nord e la suddetta linea rappresentata in cartografia
di PRG sono da sottoporre a limitazione:
·
le discariche, per la cui valutazione di accessibilità
da realizzare in prossimità degli aeroporti si dovrà fare riferimento alle “Linee guida per la valutazione della messa
in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aeroportuale”,
pubblicate sul sito Internet di ENAC www.enac-italia.it
·
altre fonti attrattive di fauna
selvaticanell’intorno aeroportuale quali impianti di depurazione acque reflue,
laghetti e bacini d’acqua artificiali, canali artificaili, produzioni di
acquicoltura, aree naturali protette, piantagioni, coltivazioni agricole e
vegetazione estesa, industrie manifatturiere, allevamenti di bestiame. Per la
valutazione di accettabilità degli impianti di cui sopra da realizzare in
prossimità degli aeroporti, con l’individuazione delle tecniche di mitigazione
delle fonti di attrazione, si dovrà fare riferimento alle “Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna
selvatica in zone limitrofe agli aeroporti” pubblicate sul sito Internet di
ENAC www.enac-italia.it
57.07.02 Linea di
rappresentazione delle “Limitazioni degli Impianti Eolici – Aree di
Incompatibilità Assoluta”: nelle aree comprese tra il confine comunale nord e
la suddetta linea rappresentata in cartografia di PRG sono vietati impianti
eolici.
57.07.03 Linea di
rappresentazione delle “Limitazioni degli Impianti Eolici – Aree in cui è
richiesta una Valutazione Specifica di ENAC”: nelle aree comprese tra il
confine comunale nord e la suddetta linea rappresentata in cartografia di PRG
gli impianti eolici sono sottoposti ad una valutazione specifica di ENAC.
57.07.04 Linea di
rappresentazione delle Limitazioni a Sorgenti Laser e Proiettori ad Alta
Intensità: nelle aree comprese tra il confine comunale nord e la suddetta linea
rappresentata in cartografia di PRG la valutazione di accettabilità di luci
pericolose e fuorvianti ed in particolare del laser, dovrà fare riferimento ai
requisiti indicati nel “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli
Aeroporti” Cap. 6 – par. 1.3.
57.08 In tutti i
territori agricoli e nelle aree pre-parco, in attuazione di quanto prescritto
dall’art. 12, comma 11 del P.T.R. Ovest Ticino, le fasce di rispetto a cui è
consentita la coltivazione dei riso sono così stabilite in:
- mt. 100 dagli aggregati di abitazione, dai
cimiteri, dalle aree per attrezzature e servizi urbani e territoriali;
- mt 20 dalle abitazioni sparse
- misura prevista dal DPR n. 236 del
24-05-1988 e s.m.i. dai punti di captazione delle acque ad uso idropotabile.
57.09 Ai sensi
dell’art. 1, comma 1 della Lr 21/1999 l’attività di bonifica ed irrigazione è
finalizzata allo sviluppo, alla tutela, e alla valorizzazione delle produzioni
agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e conservazione del
suolo, alla regolazione delle acque e alla salvaguardia dell’ambiente e delle
risorse naturali