Art. 59   Territori agricoli

59.01     Sono comprese nel presente articolo le aree destinate alle attività agricole ed all'edificazione ai soli fini agricoli.

59.02     Disciplina urbanistica e funzionale

In queste zone le nuove costruzioni sono ammesse, con le limitazioni di cui ai successivi commi del presente articolo, esclusivamente nel caso di abitazioni, impianti, infrastrutture e attrezzature necessarie e collegate alla produzione agricola e precisamente:

a) case di civile abitazione in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali e culturali dei lavoratori agricoli di cui al 3° comma dell’art. 25 delle Lur 56/1977 e s.m.i. Uso corrispondente = E1.1

b)  fabbricati e strutture di servizio dell’azienda agricola e strettamente integrati all’attività dell’azienda stessa, ovvero funzionali all’attività di più aziende agricole, quali fienili, depositi, sili, serbatoi idrici, magazzini per i prodotti del suolo, ricoveri per macchine agricole, essicatoi. Uso corrispondente = E1.2

c)  allevamenti aziendali ed interaziendali comprensivi di stalle e porcilaie, impianti produttivi agro-alimentari-floricoli ovvero strutture adibite alla prima trasformazione, alla manipolazione ed alla conservazione e vendita - al dettaglio ed all’ingrosso - dei prodotti delle aziende agricole, singole o associate, quali caseifici, cantine, frigoriferi nonché le relative strutture complementari comprese le abitazioni per il personale necessario per la sorveglianza di detti impianti. Uso corrispondente = E1.3

d) gli impianti zootecnici intensivi riferiti a quegli allevamenti aventi carattere intensivo, cioè con alimentazione del bestiame effettuata mediante razioni alimentari non producibili dall’azienda (o producibili in misura inferiore al 25% del totale in unità foraggere). I fabbricati di servizio di questo tipo di impianti intensivi sono da considerarsi parte integrante del medesimo uso. Uso corrispondente = E1.4

e)  gli edifici e gli impianti florovivaisti ovvero le strutture indirizzate ad attività commerciali-florovivaistiche, con manufatti adibiti alla trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita – al dettaglio e all’ingrosso dei prodotti, nonchè servizi connessi a tale attività. Uso corrispondente = C1.7

f)  attrezzature per il ricovero e l’allevamento degli animali da campagna, compresa l’equitazione con relative strutture di maneggio, e quelle terziarie e commerciali direttamente connesse. Uso corrispondente = E1.5

59.03     Le attività di ricovero e allevamento di animali domestici, comprese le attività terziarie e commerciali direttamente connesse (Usi corrispondenti = E1.6), sono ammesse esclusivamente nel territorio agricolo compreso tra il confine con il Comune di Cameri a nord, il confine del Parco del Ticino a nord-est, la SS. 341 a est, la nuova strada di collegamento SS.341-SP.4 a sud, la strada provinciale SP.4 a ovest nonché nel territorio agricolo compreso tra il sedime ferroviario Novara-Seregno a sud, il tracciato della tangenziale di collegamento SP.4-via Novara a est, il confine con i Comuni di Cameri e Novara a nord e a ovest.

59.04     E’ ammessa l’attività agricola non legata alla produzione di aziende agricole; a tal fine è consentita la costruzione di ricoveri per attrezzi agricoli con le caratteristiche tipologiche-funzionali indicate al precedente art. 40.06 e con singoli lotti di intervento non superiori a 1.500 mq. L’autorizzazione alla realizzazione dei ricoveri potrà essere rilasciata solo previo impegno formale di destinazione d’uso e di rimozione degli stessi una volta cessata l’attività.

59.05     La realizzazione degli impianti zootecnici intensivi per gli usi E1.4 sono subordinati alla stipula di una convenzione che stabilisca, in caso di loro dismissione, il ripristino delle aree nella configurazione morfologica esistente prima dell’intervento in oggetto.

59.06     Indici e parametri urbanistici, edilizi e ambientali

a) Abitazioni agricole (E1.1)

- Uf = 200 mq/ha per colture protette in serre fisse

- Uf = 170 mq/ha per colture orticole o floricole specializzate

- Uf = 100 mq/ha per colture legnose specializzate

- Uf = 70 mq/ha per terreni a seminativo ed a prato

- Uf = 30 mq/ha per terreni a bosco e coltivazione industriale del legno.

- Rc = 30% dell’area direttamente asservita, comprensiva degli altri edifici agricoli

- Dc > 5,00 mt

- Ds > 10,00 mt e con i minimi dell’art. 48

- Distanze dalle concimaie = 25,00 mt, ai sensi DPR n. 303 del 19-03-1956

- H = 7,50 mt

- Indici e parametri si applicano con le modalità stabilite dal 15° al 20° comma dell’art. 25 della Lur 56/77 e s.m.i.; la distanza dal centro aziendale di cui al 17° comma dello stesso articolo è stabilita in 5,00 km

-  le residenze rurali esistenti di imprenditori agricoli a titolo principale per le quali sia accertato il particolare disagio abitativo e l’insufficiente dotazione aziendale, possono essere ampliare sino ad un massimo di 150 mq per ogni Unità immobiliare.

b)  Impianti ed attrezzature per la produzione agricola, allevamenti aziendali, impianti zootecnici (E1.2, E1.3, E1.4,)

- Uf = 0,4 mq/mq per impianti produttivi per la lavorazione e conservazione di prodotti

- Uf = 0,2 mq/mq negli altri casi

- Rc =30% dell’area direttamente asservita all’azienda, comprensiva degli altri edifici agricoli

- Dc > 5,00 mt; 20 mt per E1.4

- Ds > 10,00 mt e con i minimi dell’art. 48

- H = 7,50 mt; 12,00 per silos o serbatoi idrici

- A = 10 alberi/100 mq di Sul

- Ar = 20 arbusti/100 mq di SUL

- nel caso di insediamenti esistenti è comunque concessa la possibilità di un incremento degli stessi per un massimo del 20% di Sul qualora l’azienda non disponga degli indici urbanistici.

c)  Impianti e strutture florovivaistiche (C1.7)

- UF = 0,5 mq./mq. con un massimo di Sul di 5.000 mq.

- H = 7,50 mt.

d) Attrezzature per il ricovero di animali da campagna e di animali domestici (E1.5, E1,6)

- Uf = 0,3 mq/mq

- Rc = 30% dell’area direttamente asservita all’azienda, comprensiva degli altri edifici

- Dc > 10,00 mt per canili; 5,00 mt per altre tipologie

- Ds > 10,00 mt e con i minimi dell’art. 48

- H = 7,50 mt

- P pertinenziali = 1 mq/3,5 mq Sul

- Ip = 50% dell Sf; con piantumazioni d’alto fusto in ragione di una ogni 40 mq di area permeabile ed essenze arboreo-arbustive e siepi diffuse almeno una ogni 10 mq; le suddette aree permeabili e piantumate dovranno prioritariamente essere disposte lungo i lati di confine e dalle strade con profondità minima di mt. 10,00

- è ammessa l’abitazione del custode con un massimo di 150 mq di Sul.

59.07     Prescrizioni e fasce di rispetto

a) Ai sensi dell’art. 27, 7° comma della Lur 56/77 e s.m.i., la distanza tra i ricoveri di animali e le abitazioni esistenti non facenti parte dell’azienda agricola non potrà essere inferiore a:

a.1  per gli allevamenti intensivi ad alto impatto ambientale (suini, vitelli a carne bianca, pollame e avicunicoli) fino a 200 mq di ricovero o stalla = 400 mt;

a.2  per gli allevamenti intensivi ad alto impatto ambientale (suini, vitelli a carne bianca, pollame e avicunicoli) superiori a 200 mq di ricovero o stalla = 800 mt;

a.3  altri allevamenti a basso impatto ambientale (bovini, equini, ovini e caprini, etc.) fino a 300 mq di ricovero o stalla = 150 mt;

a.4  altri allevamenti a basso impatto ambientale (bovini, equini, ovini e caprini, etc.) superiori a 300 mq di ricovero o stalla = 300 mt;

a.5  ricoveri e allevamenti di cani = 200mt

a.6  al 50% delle distanze minime sopradette qualora l’azienda dimostri di applicare e attuare tecnologie finalizzate alla riduzione degli inquinanti reflui e delle emissioni odorose e rumorose, purché gli impianti siano tecnicamente concordati con l’ARPA competente per territorio.

b)  Negli interventi di cui ai punti a.1 e a.2 dovrà essere realizzata una fascia piantumata con alberi d'alto fusto attorno all'impianto, di larghezza variabile da mt. 30 a mt. 60 in relazione all'andamento dei venti dominanti e con essenze concordate con l'Amministrazione Comunale; la realizzazione della fascia piantumata è condizione per il rilascio degli atti di assenso edilizio anche per interventi edilizi di altro tipo (restauri, ristrutturazioni, ampliamenti).

c) Concimaie di stalle esistenti, ampliate o rilocalizzate

c.1  sono prescritte distanze non inferiori a:

-    25 mt. dalle abitazioni rurali, ai sensi DPR n. 303 del 19-03-1956;

-    100 mt da ogni più vicina area residenziale o con attività;

-    50 mt da corsi d’acqua a scorrimento continuo (canali principali);

-    100 mt da fiumi;

-    100 mt da strade e spazi pubblici;

c.2  lo scolo dovrà avvenire nel rispetto della Ln 10-09-1976 n. 319 e dalle leggi regionali del settore; le concimaie devono essere realizzate con muretto di contenimento almeno sui due lati, platea di materiale impermeabile e inclinazione verso il pozzo di raccolta.

d) Per quanto riguarda la realizzazione di serre per colture intensive e/o specializzate si prescrive quanto segue:

d.1  l’area coperta destinata a serra e a coltivazione intensiva deve essere adeguatamente impermeabilizzata al fine di impedire la percolazione di acque e prodotti impiegati nella coltivazione, provvedendo alla raccolta dell’eventuale percolato in idonee vasche di accumulo e opportuno smaltimento;

d.2  il manufatto destinato a serra deve essere realizzato con l’impiego di strutture aventi buona qualità tecnica e costruttiva;

d.3  devono essere realizzate aree piantumate di occultamento, estese ad una superficie >15% dell’area di pertinenza ed in ragione di un’essenza arborea ogni 30 mq di Sc dalle serre;

d.4  è fatto divieto di installare impianti che creino rumore, emissioni gassose ed odore;

d.5  la superficie di vendita annessa ad una attività produttiva florovivaistica è ammessa se ricavata, in condizioni di sicurezza, nella stessa struttura produttiva e non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato; in tale caso è inoltre prescritto che:

-    deve essere reperita ed attrezzata all’esterno dell’eventuale recinzione una superficie destinata a parcheggio privato d’uso pubblico non inferiore al 100% della Superficie di vendita con un minimo di 100 mq;

-    gli accessi alla attività ed alle aree di parcheggio, se collocati sulla viabilità principale provinciale o comunale extraurbana, devono avere larghezza non inferiore a mt. 7,00 e dotati di isola di separazione tra entrate ed uscite, adeguatamente segnalati ed illuminati.

e)  Per quanto attiene a tipologie edilizie, materiali e manufatti da impiegarsi negli interventi relativi ad edifici, ad attrezzature agricole aziendali, quali stalle, magazzini, depositi e tettoie nonché ai caratteri ambientali dell’insieme, si prescrive:

e.1  tipologia edilizia e impianto planivolumetrico assimilabile a quello degli edifici tradizionali delle zone rurali, con composizione unitaria dei corpi di fabbrica a corte o in linea, anche in aderenza a recinzioni in muratura, evitando soluzioni con singoli edifici isolati;

e.2  realizzazione di coperture con pendenze delle falde non inferiori al 35%, con manti di copertura in tegole di laterizio (coppi o alla portoghese) e preferibilmente con materiali lignei nelle orditure a vista; non sono ammesse coperture piane;

e.3  impiego nei tamponamenti esterni di mattone a vista intervallato da campiture intonacate o in legno; non ammessi tamponamento in c.a. a vista;

e.4  progetti e manufatti con caratteri diversi da quanto previsto al presente comma possono essere accolti solo se adeguatamente motivati sotto il profilo dei migliori risultati architettonici e dell'inserimento ambientale.

f)  Gli interventi nei territori agricoli che ricadono in ambiti normati dall’art. 60 (Aree boscate), dall’art. 62 (Aree agricole di salvaguardia, mitigazione e compensazione ambientale e di realizzazione della Rete Ecologica), dall’art. 61 (Parco Agricolo), dall’art. 65 (Reticolo idrografico e relative fasce di rispetto) o collocati in adiacenza agli ambiti degli artt. 51.02 e 51.03 (Percorsi di Connessione Territoriale e Itinerari di Fruizione del Paesaggio Agrario), sono sottoposti alle prescrizioni e limitazioni specificamente contenute in dette norme, prevalenti su quelle del presente articolo.