Art. 6     Norme generali di edificabilità e utilizzazione degli indici

6.01       Ogni intervento di trasformazione per utilizzi che comportano l’agibilità di un immobile, può essere assentito purché sussistano entrambe le seguenti condizioni:

a)  sia asservito ad un lotto di pertinenza edificabile, adeguato e utilizzabile per le funzioni richieste, nel rispetto delle indicazioni, parametri e prescrizioni contenute nelle presenti norme;

b)  l’area oggetto di intervento sia urbanizzata come definita dal Regolamento Edilizio, ovvero esista l’impegno del richiedente ad urbanizzarla contemporaneamente all’esecuzione dell’opera oggetto di permesso di costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività e sia dotata di idonea viabilità di accesso esistente o in progetto collegata funzionalmente a quella esistente.

6.02       L’utilizzazione totale dei parametri e degli indici di densità edilizia corrispondenti ad una determinata superficie e dei volumi, esclude ogni successiva possibilità di altri interventi edificatori sulle superfici stesse tese ad utilizzare nuovamente detti indici, salvo il caso di demolizione e ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

6.03       Nel caso di frazionamenti successivi alla data di adozione del Progetto Preliminare del presente Piano, i lotti liberi o parzialmente liberi risultanti dagli stessi potranno essere computati ai fini edificatori solo nella misura in cui non debbono considerarsi asserviti in base ai nuovi indici e prescrizioni di Piano, all'edificio od agli edifici esistenti sull'originaria proprietà unitaria.

6.05       Nel caso che le aree di pertinenza territoriale o fondiaria comprendano parti di proprietà diverse da quelle direttamente interessate dall'intervento di attuazione del Piano, è richiesto ai proprietari promotori dell'iniziativa edilizia che la proprietà delle aree così vincolate sia consenziente e disposta a rinunciare al proprio diritto ad utilizzare in tutto od in parte l'indice di edificabilità; di tale vincolo sarà stipulata apposita convenzione, trascritta a cura del Comune ed a spese del richiedente nei registri della proprietà immobiliare.

6.06       Le delimitazione delle aree previste dal Piano può subire perfezionamenti marginali che derivino dall’effettivo stato di fatto dei luoghi o conseguenti ad opere pubbliche; la capacità edificatoria delle aree in oggetto è quella derivante dall’applicazione al disegno di Piano degli indici e parametri stabiliti per l’effettiva area di intervento.