Art. 62   Aree agricole di salvaguardia, mitigazione e compensazione ambientale e di realizzazione della Rete Ecologica

62.01     Il Progetto di PRG individua nell’Elaborato Pr1 - Proposte per il sistema ambientale e nell’elaborato P5a – Vincoli, prescrizioni, rispetti, servizi le aree costituenti la Rete ecologica, con l’obiettivo:

-    di tutela, conservazione e riqualificazione del paesaggio e dell’ambiente naturale, in particolare quello delle aste dei canali e dei corsi d’acqua pubblici, delle rogge e dei rii;

-    di attuare la continuità della rete, interconnettendo tra loro gli ambienti e gli ecosistemi naturali con il sistema del verde urbano e del verde estensivo;

-    di definire, attraverso specifici progetti di riqualificazione ambientale di livello locale, intercomunale e/o provinciale, gli usi, i tipi di intervento e le modalità di conservazione, integrazione e nuova realizzazione del sistema di rete ecologica, anche secondo quanto prescritto all’art. 3.1 del P.T.P.

62.02     Le componenti della Rete ecologica sono i seguenti:

a)  componenti primarie (aree “A”), costituite dagli elementi del reticolo ecologico principale del P.T.P. provinciale che nel territorio comunale individua:

a.1  l’area del Parco Naturale della valle del Ticino

a.2  le fasce spondali dei canali Cavour e Diramatore Vigevano, ove la profondità delle fasce risulta di norma pari a mt. 50, con le eccezioni cartograficamente indicate in prossimità delle aree urbane ed edificate.

b)  componenti secondarie (aree “B”), che costituiscono altri elementi importanti per garantire la connettività locale della rete e che riguardano in particolare il reticolo idrografico minore ad alveo naturale ed artificiale, gli ambiti classificati in classe geomorfologica edificatoria nulla, i tratti di strade vicinali ed interpoderali e gli ambiti delle fasce di rispetto delle nuove infrastrutture ferroviarie e viarie.

c)  componenti di connessione locale, di mitigazione e compensazione ambientale (aree “C”), che comprendono gli elementi di connessione sia del territorio extraurbano sia di quello urbano; le azioni dovranno garantire la connessione tra le altre componenti della rete e l’incremento del potenziale ecologico-ambientale, volte alla rinaturalizzazione dei suoli ai margini delle aree urbanizzate e delle aree libere. Le aree agricole di cui al presente punto, specificamente indicate nella cartografia di PRG o individuate dagli Strumenti Urbanistici Esecutivi anche in attuazione dei disposti della Lr 40/98 e s.m.i. o previste quali fasce di rispetto nel caso di realizzazione di reti tecnologiche (elettrodotti, gasdotti, ecc…) o individuate o da individuare in attuazione di prescrizioni relative ad ambiti di trasformazione, sono poste prioritariamente ai margini o entro gli ambiti di trasformazione urbanistica ed assolvono alle funzioni di compensazione e/o mitigazione degli impatti ambientali indotti da dette trasformazioni.

62.03     Gli spazi individuati dal Piano, ancorché classificati in classe geomorfologica edificatoria nulla, o ricompresi entro fasce di rispetto dalle infrastrutture e dai corsi d’acqua, sono inedificabili ai sensi dell’art. 13, 7° comma della Lur 56/77 e s.m.i.; ove non ne sia stata prevista dal Piano l’acquisizione per destinazioni d’uso pubbliche a parco e verde estensivo, possono essere utilizzate ai fini del calcolo delle volumetria per le abitazioni rurali, ai sensi dell’art. 59, con trasferimento delle relative possibilità edificatorie su altre aree agricole edificabili.

62.04     Compatibilmente con i vincoli connessi alla presenza di reti infrastrutturali e tecnologiche, è richiesto l’impianto di componenti vegetazionali intensive e autoctone d’alto fusto (essenze autoctone specifiche dell’Ecosistema della Valle del Ticino nella formazione “Querce-Carpineto”), nuclei arboreo-arbustivi (nocciolo, ciliegio, gelso, melo selvatico, salice, ecc…), barriere verdi e siepi (biancospino, prugnolo, rosa selvatica, ecc…); le specie da impiantare vanno scelte esclusivamente tra quelle autoctone.

62.05     Le aree di cui al presente articolo, sono inoltre considerate:

-    ambito prioritario per l’assegnazione di incentivi finanziari a sostegno delle opere di rinaturalizzazione e di aumento delle biomasse, anche al fine di compensazione ambientale per le trasformazioni di suoli agricoli in aree urbane, con le modalità previste all’art. 10.03.

-    ambito privilegiato di applicazione degli interventi e dei benefici relativi a Regolamenti CEE legati al Piano di Sviluppo Rurale; potrà essere favorita dal Comune di Galliate la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario e boschivo tra proprietà private e proprietà pubblica per l’attuazione dei suddetti interventi.

62.06     Negli ambiti di cui al presente articolo gli interventi si attuano anche con riferimento alle “Linee guida di attuazione della rete ecologica provinciale” approvate dalla Provincia di Novara con D.C.P. n. 10 del 30-03-2007.