Art. 63   Pre-parco

63.01     Le aree pre-parco sono poste ai margini dell'area del Parco del Ticino e sono caratterizzate da aree agricole e da ampie aree boscate d'interesse ambientale, per le quali si rende necessario un complesso di interventi conservativi e manutentivi, oltre all'esistenza di insediamenti ed attività di trasformazione del territorio (cave, discariche, complessi ricettivi ed agrituristici) per i quali si rendano necessari adeguati interventi di recupero e di riqualificazione funzionale ed ambientale.

63.02     Le aree di cui al presente articolo sono delimitate in cartografia del PRG e comprese in uno o più Piani Particolareggiati Esecutivi d'iniziativa pubblica con i contenuti di cui agli articoli 38 e 39 della Lur 56/77 e s.m.i.

63.03     Obiettivi e contenuti dei P.P.E. sono i seguenti:

a) individuare sul territorio agricolo gli interventi necessari per il recupero, valorizzazione e conservazione attiva dei caratteri agricoli e degli impianti delle aree boscate, compresa l'individuazione delle aree ove, sulla base di un'adeguata analisi agrotecnica-forestale e paesaggistica, risulti necessario ampliare, modificare e riordinare l'estensione delle stesse;

b) stabilire opere e/o oneri di compensazione ambientale connessi alla dimensione degli interventi di trasformazione ed alla estensione della aree di miglioramento compensativo, con particolare riferimento alla riqualificazione delle aree boscate ed all’impianto di filarie e siepi arbustive, definendone le modalità di realizzazione e/o corresponsione;

c) individuare gli interventi infrastrutturali, viabilistici e di servizio necessari per un'ordinata organizzazione della fruizione e dell'accessibilità pubblica, tenendo conto che le singole opere e manufatti devono risultare compatibili con i caratteri ambientali ed ecologici della zona; gli interventi dovranno essere distinti in relazione ai diversi modi di accesso (pedonale, ciclabile, veicolare) valorizzando in particolare le escursioni e la mobilità non motorizzata;

d) individuare, nelle aree che sono state oggetto di interventi di trasformazione e modificazione dell'assetto agricolo ed idrogeologico, le modalità di ripristino ambientale, con il recupero sia ai fini agroforestali, che sociali, ricreativi, sportivi e ricettivi, questi ultimi nel rispetto delle norme successive;

e) attribuire agli edifici esistenti gli indici, le prescrizioni e le destinazioni d'uso compatibili con l'assetto generale e vocazioni specifiche della zona, con il prioritario mantenimento e salvaguardia dell'attività agricola in essere;

f) individuare le aree e gli immobili per i quali gli interventi potranno essere ammessi con intervento edilizio diretto, con la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità d'intervento con indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

g) individuare gli immobili da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti d'interesse generale.

63.04     Disciplina funzionale

Nelle aree di cui al presente articolo, la precisazione delle singole destinazioni d'uso sarà effettuata dai PPE con riferimento alle seguenti attività:

a) attività agricole e silvo-pastorali, con riferimento all'art. 60 e 61 delle presenti NdA. ed alle norme dell'art. 25 della Lur 56/77 e s.m.i., limitatamente agli usi E1.1, E1.2, E1.3, E1.5, C1.7; le attrezzature per gli usi E1.6 per il ricovero e allevamento di animali domestici sono ammesse limitatamente alle aree pubbliche adiacenti all’attuale canile sanitario in Strada del Piaggio e nel comparto del PPE a nord della SS. 341;

b) attività ricreative, sportive e del tempo libero all'aperto e compatibili con i caratteri ambientali della zona, quali maneggi e centri ippici, aree attrezzate per il golf, centro di nuoto, campi per la disciplina sportiva del tennis, calcio, pallavolo, ecc.; sono escluse attività connesse alla motorizzazione, nonché il rimessaggio di caravan, roulottes e simili, anche a cielo aperto;

c) attività agrituristiche ed attività terziarie, ricettive alberghiere ed extralberghiere connesse alle attività ricreative (usi A1.2, B1, C1.1 limitatamente alle unità di vicinato, C1.3, E2;

d) eventuali residenze turistiche sono ammesse nei limiti del 20% della capacità insediativa di cui ai successivi commi.

Negli ambiti di cui al presente articolo non potrà essere ammessa l’ubicazione di attività Seveso, ovvero ricadenti nel campo di applicazione del DM 334/1999 e s.m.i.

63.05     Parametri urbanistici, edilizi, ambientali

a)  Negli interventi relativi ad attrezzature ed infrastrutture a servizio dell'attività agricola, ivi comprese le residenze dell'imprenditore e/o del conduttore, valgono le norme di cui al precedente art. 59, ivi comprendendo in tali attività anche quelle relative agli allevamenti di animali di campagna.

b)  Il dimensionamento delle aree da destinare a nuove attività ed attrezzature ricettive, ricreative, sportive e del tempo libero all'aperto, é fatta in sede di PPE, tenendo conto delle seguenti modalità :

-    prioritariamente devono essere recuperate e riqualificate le aree attualmente destinate alla coltivazione di cave e ad usi di deposito e nelle quali sono in corso, o sono dismesse, attività che non abbiano un'adeguata compatibilità con il contesto (quali circuiti motorizzati, discariche, ecc.);

-    le nuove volumetrie da destinare ad attrezzature ricettive alberghiere ed extralberghiere, esercizi pubblici, servizi ed attrezzature per le attività ricreative (quali club-house, dormy- house, locali di ristoro e di accoglienza) devono essere contenute nell'indice di densità territoriale Ut = 0,005 mq/mq., calcolato sull'intera estensione della zona o sub-zona assoggettata a PPE; le volumetrie realizzabili saranno assegnate dal PPE alle singole zone d'intervento e di specifica destinazione d'uso, indipendentemente dai riferimenti fondiari che hanno concorso alla determinazione della capacità insediativa;

-    deve essere prioritariamente previsto il recupero e la riqualificazione di volumi esistenti; sono sempre ammessi gli interventi a servizio dell'attività agricola nel rispetto delle norme di cui all'art. 59; sono sempre ammessi, indipendentemente dai limiti volumetrici, edifici e locali tecnici per il ricovero delle attrezzature e del mezzi a servizio della gestione e manutenzione delle aree;

-    in tutte le aree deve essere prevista un'adeguata dotazione di parcheggi pubblici e/o d'uso pubblico, dimensionati in relazione all'utenza prevista; le eventuali attrezzature ricettive dovranno dotarsi di aree di parcheggio pubblico o d'uso pubblico alberato non inferiore al 100% della Sul; in sede di PPE dovranno essere individuate le aree da attrezzare per la sosta anche a servizio dell'escursionismo e della mobilità pedonale nel Parco del Ticino;

-    H max = 10,00 mt; sono esclusi dai limiti d'altezza le strutture e sovrastrutture destinate alle attività agricole e/o sportive e ricreative nei limiti strettamente necessari;

-    Rc = 50% dell'area asservita agli insediamenti ammessi;

-    Dc > 1/2 H, con un minimo di 5,00 mt;

-    Ds > 10,00 mt e con i minimi dell’art. 48;

-    prescrizioni particolari sono stabilite in sede di P.P.E.

63.06     Sino alla formazione del PPE, sulle aree e sugli immobili in esso compresi sono ammessi, purché conformi agli indirizzi normativi della scheda d'ambito SA  18 ed alle norma dell'art. 25 del Piano Territoriale Regionale "Ovest Ticino":

-    gli interventi previsti dall'art. 59 e 60 a servizio dell'attività agricola;

-    gli interventi previsti all'art. 66 per gli edifici residenziali sorti in area agricola;

-    gli interventi di pubblico interesse di cui all'art. 43, 44, 45 (verde, servizi ed attrezzature di interesse comunale e generale) e 54, 55, 56 (rete e impianti tecnologici)

-    gli interventi strettamente necessari alla coltivazione ai fini estrattivi nelle aree già oggetto di specifica convenzione e nei limiti temporali in essa previsti;

-    i ricoveri per attrezzi agricoli con le caratteristiche tecnico-funzionali di cui dell'art. 40.06.

63.07     Sono inedificabili le aree comprese nella delimitazione dell’area Pre-parco per le quali l’inedificabilità è stata prevista dall’art. 16, comma 6 delle Norme Generali del PTO Ovest Ticino.