64.01 A norma dell'art. 8 della Lr n. 56/77 e dell'art. 17 delle N.T.A.
del Piano dell'area, il PRG del Comune di Galliate uniforma le sue previsioni a
quelle del Piano Territoriale dell'Area del Parco Naturale della Valle del
Ticino, facendo propri gli obiettivi di tutela dei valori naturalistici,
ambientali ed economici del Parco e della sua fruizione sociale a fini
scientifici, culturali e ricreativi.
64.02 Per tutte le aree all'interno del Parco valgono, senza
eccezioni o deroghe, i divieti, le prescrizioni, le zonizzazioni e le norme
tecniche di attuazione del Piano dell'Area e le norme regolamentari che il
Consorzio di gestione del Parco potrà dettare anche successivamente in
riferimento ai piani attuativi di settore.
64.03 I territori compresi entro una fascia di 150 mt dalle sponde del
fiume Ticino sono sottoposte ai vincoli paesaggistici previsti dall’art. 142
del D.Lgs 22-01-2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
64.04 Negli ambiti di cui al presente articolo non potrà essere
ammessa l’ubicazione di attività Seveso,
ovvero ricadenti nel campo di applicazione del DM 334/1999 e s.m.i.
64.05 Valutazione d'Incidenza per i progetti suscettibili di incidere
direttamente o indirettamente sil SIC/ZPS: ai sensi dell'art. 43 della L.R.
19/09 tutti gli interventi e i progetti che sono suscettibili di creare in forma
diretta o indiretta delle incidenze significative sulle specie e sugli habitat
tutelati dal SIC/ZPS del Parco del Ticino sono da sottoporre a procedura di
Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i.