Art. 64   Aree del Parco Naturale della Valle del Ticino

64.01     A norma dell'art. 8 della Lr n. 56/77 e dell'art. 17 delle N.T.A. del Piano dell'area, il PRG del Comune di Galliate uniforma le sue previsioni a quelle del Piano Territoriale dell'Area del Parco Naturale della Valle del Ticino, facendo propri gli obiettivi di tutela dei valori naturalistici, ambientali ed economici del Parco e della sua fruizione sociale a fini scientifici, culturali e ricreativi.

64.02     Per tutte le aree all'interno del Parco valgono, senza eccezioni o deroghe, i divieti, le prescrizioni, le zonizzazioni e le norme tecniche di attuazione del Piano dell'Area e le norme regolamentari che il Consorzio di gestione del Parco potrà dettare anche successivamente in riferimento ai piani attuativi di settore.

64.03     I territori compresi entro una fascia di 150 mt dalle sponde del fiume Ticino sono sottoposte ai vincoli paesaggistici previsti dall’art. 142 del D.Lgs 22-01-2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

64.04     Negli ambiti di cui al presente articolo non potrà essere ammessa l’ubicazione di attività Seveso, ovvero ricadenti nel campo di applicazione del DM 334/1999 e s.m.i.

64.05     Valutazione d'Incidenza per i progetti suscettibili di incidere direttamente o indirettamente sil SIC/ZPS: ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/09 tutti gli interventi e i progetti che sono suscettibili di creare in forma diretta o indiretta delle incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC/ZPS del Parco del Ticino sono da sottoporre a procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i.