Art. 65   Reticolo idrografico e relative fasce di rispetto

65.01     Per il reticolo idrografico si fa riferimento alla distinzione operata nella Relazione Geologico-tecnica (elaborato P7.1) e nella Carta di Sintesi della Pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (elaborato P7.2) nei quali sono individuati:

-    il reticolo idrografico principale del fiume Ticino, dei Navigli, dei canali Cavour e Diramatore Vigevano

-    il reticolo idrografico minore e ad alveo naturale

-    i fontanili.

65.02     Le fasce di rispetto in applicazione dei minimi stabiliti dall’art. 29 della Lur 56/77 e s.m.i. e del R.D. 25-07-1904 n°523, tenendo anche conto delle limitazioni stabilite per la Classe di Pericolosità geomorfologica IIIa, sono prescritte in:

-    mt. 100 per il fiume Ticino

-    mt. 25 per i canali Cavour e Diramatore Vigevano, fatti salvi minori arretramenti cartograficamente indicati in PRG

-    mt. 10 per il reticolo idrografico minore e ad alveo naturale cartograficamente indicato nella Tavole di PRG (Elaborati P5.a, P6, P7.2)

-    mt. 20 attorno alla testa e mt. 100 di percorso tutti i fontanili attivi e passibili di recupero.

65.03     Nelle fasce di rispetto del reticolo idrografico:

-    sono unicamente ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura, coltivazioni agricole, parcheggi pubblici o d'uso pubblico, viabilità di servizio ai lotti, con esclusione degli impianti di distribuzione del carburante;

-    dagli alvei, sponde e difese dalle acque demaniali come catastalmente individuate, sono vietati in modo assoluto dall’art. 96 del R.D. 25-07-1904 n°523, gli interventi relativi a:

a.  piantagioni e movimento del terreno a distanza inferiore a mt. 4,00

b.  scavi, nuove costruzioni ed ampliamenti a distanza inferiore a 10,00 mt.

-    in assenza di specificazioni cartografiche e normative del Piano, le distanze di cui all’art. 96 del R.D. 523/1904 sono intese come minime inderogabili; sono richiamate le specificazioni interpretative di cui alla Circolare P.G.R. 8-10-1998 n°14/LAP/PET;

-    qualora la fascia di rispetto interessi una zona edificabile di PRG, nell'area edificabile inclusa è ammesso il calcolo degli indici di utilizzazione e la trasposizione dell'edificabilità sulla zona adiacente avente la stessa destinazione, oltre la linea di arretramento;

-    negli ambiti di cui al presente comma non potrà essere ammessa l’ubicazione di attività Severo, ovvero ricadenti nel campo di applicazione del DM 334/1999 e s.m.i.

65.04     I territori compresi entro una fascia di mt 150 dalle sponde del fiume Ticino a dagli argini del canale Cavour, in quanto corsi d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/1933 e dell’allegato A alla Lr. 28/89, sono sottoposti alle disposizioni dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 Codice del Paesaggio; i progetti di iniziativa pubblica o privata delle opere di qualunque genere, che si intendono eseguire in detti territori, sono sottoposti al parere della Commissione Regionale per la Tutela dei Beni Culturali ai sensi dell’art. 10 della Lr 20/1989 e s.m.i.

65.05     Nelle fasce di rispetto dei canali Cavour e Diramatore Vigevano, in conformità alle previsioni normative SA 21 e SA 32 del vigente Piano Territoriale Regionale "Ovest Ticino, è inoltre prescritta:

-    la salvaguardia ed il miglioramento della percorribilità lungo i canali, mediante il ripristino delle strade alzaie e della loro continuità limitatamente alle tipologie in uso, con contestuale recupero delle fasce marginali;

-    la salvaguardia degli elementi minori di interesse paesistico-ambientale, in particolare di quelli posti a ridosso delle strade alzaie o su fasce contigue ad esse;

-    la valorizzazione delle aree pertinenziali mediante azioni di recupero paesaggistico, ed azioni di recupero ambientale nei casi di contestuale intervento su aree degradate limitrofe;

-    il ripristino della copertura vegetale preesistente su strade alzaie, ripe, fossati nei casi di interventi di alterazione della morfologia delle pertinenze;

-    la salvaguardia e la tutela dei manufatti di ingegneria idraulica anche minore, costituenti patrimonio storico e culturale da valorizzare, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione e sostituzione;

-    la valorizzazione ed il miglioramento delle connessioni con elementi od aree di interesse ambientale (boschi, corsi d'acqua naturali, etc...);

-    le fasce di rispetto indicate in cartografia di P.R.G. sono considerate aree di priorità per l'applicazione del Regolamento CEE 2080/92.

65.06     Nelle opere di ristrutturazione e completamento della rete idrografica minore ove siano previsti interventi di rifacimento e/o nuova realizzazione di alvei naturali o artificiali in trincea o in rilevato fino a mt 1,00 sono raccomandati manufatti non cementizi (es. fibre naturali, georeti, geostuoie, etc…); i fianchi di eventuali manufatti prefabbricati in vista devono essere ricoperti di terreno a scarpa naturale di pari altezza e per una larghezza non inferiore a mt. 2,50, opportunamente piantumati con siepi, arbusti e filari alberati scelti tra quelli indicati all’art. 63.04.